Regolamento (UE) 2024/887
Regolamento (UE) 2024/887 della Commissione, del 22 marzo 2024, che modifica gli allegati IV, VIII e IX del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’alimentazione degli animali, l’immissione sul mercato e l’importazione nell’Unione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna e corregge tre allegati del regolamento (CE) n. 999/2001, che disciplina la prevenzione, il controllo e l’eradicazione delle encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE). Le modifiche riguardano soprattutto le condizioni per l’alimentazione animale, i requisiti per il riconoscimento di aziende ovine e caprine a rischio trascurabile o controllato di scrapie classica, e le regole per l’immissione sul mercato e l’importazione di determinati prodotti, inclusi latte, sperma, embrioni e animali geneticamente resistenti. Il testo contiene anche rettifiche tecniche per eliminare errori introdotti in precedenza nell’allegato IV e per allineare riferimenti normativi ormai superati.
Modifica e rettifica degli allegati IV, VIII e IX del regolamento (CE) n. 999/2001 in materia di TSE, con interventi su alimentazione animale, immissione sul mercato ed importazione nell’Unione di taluni prodotti di origine animale e materiale germinale.
Ambito di applicazione
Si applica, nell’ambito del regolamento (CE) n. 999/2001, agli operatori e alle autorità competenti coinvolti nella produzione, immissione sul mercato, controllo ufficiale, scambio e importazione di animali vivi, prodotti di origine animale, materiale germinale, latte e derivati, nonché fertilizzanti organici e ammendanti contenenti proteine animali trasformate. Rilevano in particolare gli allevamenti di ovini e caprini, gli impianti di trasformazione e i centri di raccolta dello sperma, nonché le condizioni per il riconoscimento di aziende a rischio trascurabile o controllato di scrapie classica. Il regolamento interviene su regole applicabili in tutta l’Unione ed è direttamente applicabile negli Stati membri; entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in GUUE.
Modifica degli allegati IV, VIII e IX del regolamento (CE) n. 999/2001
Il regolamento (UE) 2024/887 della Commissione interviene sul quadro UE relativo alla prevenzione, al controllo e all’eradicazione delle encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE). Il testo ha una funzione in parte sostanziale e in parte correttiva: da un lato aggiorna le condizioni per l’alimentazione animale, l’immissione sul mercato e l’importazione di taluni prodotti di origine animale; dall’altro rettifica errori materiali inseriti in precedenza nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 999/2001.
Le modifiche sono motivate, tra l’altro, dall’esigenza di coordinare il regolamento sulle TSE con il regolamento (CE) n. 1069/2009, con il regolamento delegato (UE) 2023/1605 sui punti finali per alcuni fertilizzanti organici e ammendanti, con il regolamento (UE) 2016/429 in materia di sanità animale e con il regolamento delegato (UE) 2020/686 sul materiale germinale. Il regolamento punta inoltre ad allineare pienamente la disciplina degli ovini e dei caprini geneticamente resistenti alla scrapie classica.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alle materie disciplinate dal regolamento (CE) n. 999/2001, quindi alla produzione, al controllo e alla circolazione di animali vivi e prodotti di origine animale e, in specifici casi, all’esportazione e importazione. Sono coinvolti in modo particolare gli allevamenti di ovini e caprini, i centri di raccolta dello sperma, gli stabilimenti di materiale germinale, gli operatori dei mangimi e i produttori di fertilizzanti organici e ammendanti contenenti proteine animali trasformate.
Fertilizzanti organici e ammendanti contenenti proteine animali trasformate
Nel capitolo V della sezione E dell’allegato IV viene chiarito il regime applicabile ai fertilizzanti organici e agli ammendanti che contengono proteine animali trasformate derivate da ruminanti, o una miscela di proteine di ruminanti e non ruminanti. Tali prodotti possono essere esportati se hanno raggiunto il "punto finale" previsto dall’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), o dall’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2023/1605.
Il regolamento prevede inoltre che, una volta raggiunto il punto finale, questi fertilizzanti organici o ammendanti siano esonerati dalle ulteriori condizioni previste al punto 5 della medesima sezione. Il collegamento con il regolamento delegato 2023/1605 riflette la disciplina dei controlli ufficiali negli impianti di trasformazione di fertilizzanti e la determinazione dei punti finali della catena di fabbricazione.
Aziende ovine e caprine a rischio trascurabile di scrapie classica
La nuova formulazione del punto 1.2 dell’allegato VIII, capitolo A, sezione A, disciplina in modo dettagliato il riconoscimento di un’azienda come avente rischio trascurabile di scrapie classica. Per le aziende ovine con status di resistenza alle TSE di livello I è richiesto che non sia stato confermato alcun caso di scrapie classica nei sette anni precedenti.
Una azienda di ovini, caprini o mista può essere riconosciuta a rischio trascurabile se rispetta per almeno sette anni una serie di condizioni cumulative, tra cui:
- identificazione permanente degli animali e tracciabilità dell’azienda di nascita;
- registri dei movimenti in entrata e in uscita;
- introduzione esclusiva di animali provenienti da aziende a rischio trascurabile, da aziende conformi da almeno sette anni o da un periodo almeno pari a quello già maturato dall’azienda ricevente, oppure di animali geneticamente resistenti (ovini ARR/ARR e caprini con almeno uno degli alleli K222, D146 o S146);
- controlli periodici di un veterinario ufficiale o autorizzato, almeno annuali;
- assenza di casi confermati di scrapie classica;
- test di laboratorio sugli ovini e caprini oltre i 18 mesi morti o abbattuti per cause diverse dalla macellazione per consumo umano, salvo la deroga opzionale per gli Stati membri relativa agli animali privi di valore commerciale sottoposti ad abbattimento selettivo a fine carriera produttiva;
- ammissione in azienda di ovuli, embrioni e sperma soltanto se provenienti da donatori che soddisfano condizioni di provenienza, assenza di segni clinici e, per il materiale genetico, da soggetti portatori dei genotipi/alleli richiesti;
- assenza di contatti diretti o indiretti, anche tramite pascolo, con aziende di status inferiore rispetto alla scrapie classica.
Sono inoltre previste condizioni specifiche per i centri di raccolta dello sperma, che devono essere riconosciuti ai sensi del regolamento delegato (UE) 2020/686, utilizzare solo animali da aziende conformi, non aver registrato casi di scrapie classica nei sette anni precedenti e applicare misure di biosicurezza idonee a evitare contatti tra animali di status diverso.
Aziende a rischio controllato e stabilimenti confinati
Il punto 1.3 introduce la versione per il rischio controllato di scrapie classica, con una struttura analoga a quella del rischio trascurabile ma con un periodo minimo di conformità ridotto a tre anni. Restano fermi i requisiti di identificazione, registrazione, controlli veterinari, assenza di casi, sorveglianza sui capi oltre i 18 mesi e limitazioni sull’introduzione di animali, ovuli, embrioni e sperma.
Viene inoltre precisato che le condizioni di cui alle lettere a) e b) non si applicano agli ovini e caprini detenuti esclusivamente in stabilimenti confinati, come definiti dal regolamento (UE) 2016/429, e spostati esclusivamente tra tali stabilimenti. Si tratta di una deroga mirata, che tiene conto del regime sanitario specifico degli stabilimenti confinati.
Latte, prodotti lattiero-caseari e importazioni
L’allegato IX è modificato per aggiornare le condizioni di circolazione e importazione di latte e prodotti a base di latte di origine ovina o caprina. In particolare, il capitolo D, sezione B, punto 3, lettera c), richiede che tali prodotti provengano da aziende nelle quali non sia stato diagnosticato alcun caso di scrapie classica da almeno sette anni, oppure da aziende che, a seguito della conferma di un caso, abbiano applicato una delle due strategie previste:
- abbattimento e distruzione o macellazione di tutti gli ovini e caprini, con eccezioni limitate per montoni ARR/ARR, pecore riproduttrici portatrici di almeno un allele ARR e nessun allele VRQ, altri ovini con almeno un allele ARR e caprini portatori degli alleli K222, D146 o S146;
- abbattimento degli animali in cui la malattia è stata confermata e sorveglianza intensificata TSE per almeno due anni, con test negativi su tutti gli animali oltre i 18 mesi macellati per il consumo umano o morti/abbattuti in azienda, salvo gli ovini ARR/ARR e i caprini con gli alleli indicati.
Nel capitolo E, punti 5 e 6, vengono allineate le condizioni di importazione nell’Unione di ovini e caprini geneticamente resistenti, prevedendo che provengano da aziende prive, negli ultimi due anni, di limitazioni ufficiali di movimento dovute a BSE o scrapie classica.
Materiale germinale: sperma ed embrioni
Nell’allegato IX, capitolo H, punto 2, le condizioni per l’importazione di sperma ed embrioni di ovini e caprini sono allineate ai criteri genetici già previsti per gli scambi interni e per il riconoscimento delle aziende. Lo sperma ovino deve provenire da maschi ARR/ARR e quello caprino da maschi portatori di almeno uno degli alleli K222, D146 o S146; analogamente, gli embrioni ovini devono portare almeno un allele ARR e quelli caprini almeno uno degli alleli K222, D146 o S146.
Rettifiche all’allegato IV
La parte B dell’allegato del regolamento contiene rettifiche tecniche dell’allegato IV del regolamento (CE) n. 999/2001. Nel capitolo III, sezione B, punto 1, sono soppresse le lettere d), e) ed f), che erano state inserite per errore; al punto 3, lettera b), si chiarisce che gli stabilimenti devono detenere unicamente animali non ruminanti.
Nel capitolo IV, sezione H, lettera d), ultimo trattino, viene aggiornato l’obbligo di campionamento e analisi periodica dei mangimi composti destinati ad animali d’allevamento diversi da suini, acquacoltura e animali da pelliccia. La frequenza del prelievo e dell’analisi deve essere determinata sulla base della valutazione del rischio svolta dall’operatore nell’ambito delle procedure HACCP, e i risultati devono essere conservati a disposizione dell’autorità competente per almeno cinque anni.
Nel capitolo V, sezione A, punto 1, lettera i), l’elenco degli stabilimenti autorizzati viene riferito agli impianti che producono, conformemente al capitolo III, sezione B, mangimi composti contenenti farine di pesce, fosfato dicalcico e fosfato tricalcico di origine animale e prodotti sanguigni derivati da non ruminanti.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Modifiche all’allegato IV: fertilizzanti organici e ammendanti
Nel capitolo V, sezione E, viene chiarito che i fertilizzanti organici o ammendanti contenenti proteine animali trasformate derivate da ruminanti, o miscele di proteine animali trasformate di ruminanti e non ruminanti, possono essere esportati a condizione che abbiano raggiunto il "punto finale" ai sensi dell’articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2023/1605. È inoltre previsto che tali fertilizzanti organici o ammendanti, una volta raggiunto il punto finale, siano esonerati dalle condizioni ulteriori di cui al punto 5. Il riferimento riflette le nuove norme sui controlli ufficiali negli impianti di trasformazione di fertilizzanti.
Modifiche all’allegato VIII: aziende a rischio trascurabile o controllato di scrapie classica
I punti 1.2 e 1.3 della sezione A del capitolo A sono riscritti per allineare il regime degli ovini e dei caprini geneticamente resistenti alla scrapie classica. Per il riconoscimento di un’azienda a rischio trascurabile sono richiesti, tra l’altro, identificazione permanente degli animali, tracciabilità, registri dei movimenti, limitazione degli ingressi agli animali ammissibili, controlli veterinari almeno annuali, assenza di casi di scrapie classica, test sui capi morti o abbattuti oltre i 18 mesi e assenza di contatti con aziende di status inferiore. Per l’azienda a rischio controllato le condizioni sono analoghe ma con periodo minimo di conformità ridotto a tre anni invece di sette.
Gestione di centro di raccolta dello sperma e deroghe per stabilimenti confinati
Le regole sui capi introdotti in azienda includono una disciplina specifica per ovuli, embrioni e sperma provenienti da animali geneticamente resistenti, nonché per il materiale passato da centri di raccolta dello sperma riconosciuti ai sensi del regolamento delegato (UE) 2020/686. Per tali centri sono richiesti limiti sui soggetti introdotti, controlli veterinari periodici, assenza di casi di scrapie classica e misure di biosicurezza. Inoltre, la lettera c) del punto 4.1 esclude l’applicazione di talune condizioni agli ovini e caprini detenuti esclusivamente in stabilimenti confinati ai sensi del regolamento (UE) 2016/429 e spostati solo tra tali stabilimenti.
Requisiti per sperma e embrioni ovini e caprini
Il punto 4.2 è adeguato prevedendo che lo sperma ovino debba provenire da maschi ARR/ARR e lo sperma caprino da maschi portatori di almeno uno degli alleli K222, D146 o S146; analogamente, gli embrioni ovini devono portare almeno un allele ARR e quelli caprini almeno uno degli alleli K222, D146 o S146. Tali modifiche rafforzano l’allineamento tra ovini e caprini geneticamente resistenti.
Modifiche all’allegato IX: latte, prodotti lattiero-caseari e importazioni
Nel capitolo D, sezione B, punto 3, lettera c), le condizioni per latte e prodotti a base di latte di origine ovina o caprina sono aggiornate: i prodotti devono provenire da aziende senza casi di scrapie classica da almeno sette anni oppure da aziende che, dopo un caso confermato, abbiano abbattuto/distrutto o macellato tutti gli animali con eccezioni limitate per soggetti geneticamente resistenti, ovvero abbiano applicato per almeno due anni una sorveglianza intensificata TSE con test negativi sui capi oltre i 18 mesi, secondo le condizioni indicate. Nel capitolo E, punti 5 e 6, sono aggiornante le condizioni di importazione per ovini e caprini geneticamente resistenti provenienti da aziende senza restrizioni ufficiali di movimento negli ultimi due anni per BSE o scrapie classica. Nel capitolo H, punto 2, sono allineate le regole per sperma ed embrioni, richiedendo i medesimi criteri genetici già previsti per l’allegato VIII.
Rettifiche all’allegato IV: correzione di errori materiali
Nel capitolo III, sezione B, punto 1, sono soppresse le lettere d), e) ed f), eliminate perché inserite per errore; al punto 3, lettera b), viene stabilito che gli stabilimenti devono detenere unicamente animali non ruminanti. Nel capitolo IV, sezione H, si aggiorna l’obbligo di campionamento e analisi regolare dei mangimi composti destinati ad animali diversi da suini, acquacoltura e animali da pelliccia, con conservazione dei risultati per almeno cinque anni e frequenza definita in base alla valutazione del rischio HACCP. Nel capitolo V, sezione A, punto 1, lettera i), l’elenco degli stabilimenti autorizzati viene riferito ai produttori di mangimi composti contenenti farine di pesce, fosfato dicalcico e fosfato tricalcico di origine animale e prodotti sanguigni derivati da non ruminanti.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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