Regolamento (UE) 2024/891
Regolamento (UE) 2024/891 della Commissione, del 22 marzo 2024, che modifica gli allegati II e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di bifenazato in o su determinati prodotti
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento adegua i limiti massimi di residui del bifenazato nel quadro del regolamento (CE) n. 396/2005, in conseguenza della limitazione dell’uso della sostanza attiva alle colture non commestibili in serre permanenti. La Commissione sopprime la voce del bifenazato dall’allegato II e inserisce i relativi LMR nell’allegato V, fissandoli in via generale al limite di determinazione per numerose categorie di prodotti. La modifica tiene conto delle consultazioni con i laboratori di riferimento dell’Unione e dei partner commerciali tramite OMC, e differisce l’applicazione al 14 ottobre 2024 per consentire l’adeguamento degli operatori.
Modifica del regolamento (CE) n. 396/2005 per ridefinire i livelli massimi di residui di bifenazato in determinati prodotti alimentari e mangimi, spostandoli in larga parte al limite di determinazione dopo la scadenza dei periodi di tolleranza.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori della filiera agroalimentare e mangimistica, agli Stati membri e alle autorità di controllo, con riferimento ai residui di bifenazato nei o sui prodotti di origine vegetale e animale disciplinati dal regolamento (CE) n. 396/2005. Incide in particolare sui prodotti per i quali il bifenazato era già soggetto a LMR nell’allegato II e, dopo la modifica, sui prodotti per i quali gli LMR sono fissati nell’allegato V al limite di determinazione. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e si applica dal 14 ottobre 2024; entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.
Modifica dei livelli massimi di residui di bifenazato
Il regolamento (UE) 2024/891 della Commissione modifica il regolamento (CE) n. 396/2005 in materia di residui di antiparassitari, con specifico riferimento al bifenazato. La misura si inserisce nel contesto del rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva e delle limitazioni introdotte per il suo uso, ormai consentito solo sulle colture non commestibili in serre permanenti.
Contesto e motivazioni della modifica
Dai considerando emerge che i LMR del bifenazato erano già fissati nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005, ma la valutazione del rischio per i consumatori non ha potuto essere completata per mancanza di dati essenziali e per l’assenza di valori tossicologici di riferimento del metabolita D3598 (bifenazato-diazene), incluso nella definizione del residuo. Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/698, rinnovando l’approvazione della sostanza, ha quindi limitato l’impiego del bifenazato alle colture non commestibili in serre permanenti. Su tale base, la Commissione ha ritenuto opportuno ridurre i LMR e trasferirli nell’allegato V, fissandoli al limite di determinazione una volta scaduti i periodi di tolleranza concessi dagli Stati membri ai sensi dell’articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009.
Ambito di applicazione
La modifica riguarda i residui di bifenazato nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale disciplinati dal regolamento (CE) n. 396/2005. Incide sui prodotti per i quali il bifenazato era presente nell’allegato II e, a seguito della modifica, su quelli elencati nell’allegato V con LMR fissati al limite di determinazione. Restano rilevanti anche i prodotti di origine animale, i prodotti destinati esclusivamente alla produzione di mangimi e taluni prodotti alimentari trasformati, per quanto richiamati dalla struttura degli allegati del regolamento quadro.
Modifiche normative introdotte
L’articolo 1 dispone la modifica degli allegati II e V del regolamento (CE) n. 396/2005 secondo quanto indicato nell’allegato del regolamento. In particolare:
- nell’allegato II, la colonna relativa al bifenazato è soppressa;
- nell’allegato V è inserita una nuova colonna per il bifenazato, definito come somma di bifenazato e bifenazato-diazene, espressa in bifenazato.
La scelta tecnica è quella di collocare i nuovi LMR nell’allegato V, che opera per prodotti o categorie di prodotti per i quali i residui sono fissati al limite di determinazione.
Livelli fissati e categorie interessate
L’allegato riporta numerose categorie di prodotti per le quali i limiti sono fissati al limite di determinazione, con indicazione del limite inferiore di determinazione analitica (*1). In sintesi:
- 0,01 mg/kg per ampie categorie di frutta, ortaggi, legumi secchi, semi e frutti oleaginosi, cereali, piante da zucchero e varie altre matrici vegetali;
- 0,02 mg/kg per diversi prodotti di origine animale, tra cui carni, latte, uova, miele e altri prodotti dell’apicoltura;
- 0,05 mg/kg per tè, caffè, infusioni di erbe, luppolo, spezie e alcune sottocategorie specifiche.
Il regolamento richiama inoltre l’allegato I per l’elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR.
Soppressione delle note sull’idrolisi
Per evitare incertezze applicative, il regolamento sopprime le note a piè di pagina che segnalavano la mancanza di informazioni relative all’idrolisi. Si tratta di una modifica di coordinamento volta a rendere il testo degli allegati più chiaro e coerente.
Consultazione dei laboratori e dei partner commerciali
La Commissione dichiara di aver consultato i laboratori di riferimento dell’Unione europea per i residui di antiparassitari al fine di individuare i limiti di determinazione appropriati. Inoltre, i partner commerciali dell’Unione sono stati consultati tramite l’Organizzazione mondiale del commercio, e le osservazioni ricevute sono state prese in considerazione.
Entrata in vigore e applicazione
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tuttavia, la sua applicazione decorre dal 14 ottobre 2024, così da consentire un periodo di adeguamento agli Stati membri, ai paesi terzi e agli operatori del settore alimentare. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Ragione della modifica dei LMR
La revisione discende dal rinnovo dell’approvazione del bifenazato con il regolamento di esecuzione (UE) 2022/698 e dalla circostanza che la valutazione del rischio per le colture commestibili non è stata completata per carenze di dati e per la mancanza di valori tossicologici di riferimento per il metabolita D3598 (bifenazato-diazene). Di conseguenza, l’uso della sostanza è stato limitato alle colture non commestibili in serre permanenti.
Modifica degli allegati II e V del regolamento (CE) n. 396/2005
L’articolo 1 dispone la modifica degli allegati II e V del regolamento (CE) n. 396/2005 conformemente all’allegato del regolamento. In allegato, la colonna relativa al bifenazato è soppressa dall’allegato II e una nuova colonna è aggiunta nell’allegato V.
Nuovi LMR per il bifenazato
Per numerose categorie di prodotti vegetali e animali i livelli sono fissati nell’allegato V al limite di determinazione, con valori indicativi pari a 0,01 mg/kg per molte matrici, 0,02 mg/kg per taluni prodotti di origine animale e 0,05 mg/kg per tè, caffè, infusioni di erbe, luppolo, spezie e alcune altre categorie. La definizione del residuo è indicata come somma di bifenazato e bifenazato-diazene, espressa in bifenazato.
Soppressione delle note a piè di pagina
Per evitare dubbi interpretativi, sono soppresse le note a piè di pagina che segnalavano la mancanza di informazioni relative all’idrolisi.
Consultazioni e base scientifica
La Commissione ha consultato i laboratori di riferimento dell’Unione europea per i residui di antiparassitari per individuare i limiti di determinazione appropriati. I partner commerciali dell’Unione sono stati consultati tramite l’Organizzazione mondiale del commercio e le osservazioni ricevute sono state considerate.
Decorrenza e periodo di adattamento
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica soltanto dal 14 ottobre 2024, così da concedere un periodo ragionevole agli Stati membri, ai paesi terzi e agli operatori del settore alimentare per adeguarsi.
Carattere vincolante
Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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