Regolamento (UE) 2024/999
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/999 della Commissione, del 22 marzo 2024, recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette Abricot des Baronnies (IGP)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione (UE) 2024/999 registra nel registro UE delle DOP e IGP il nome "Abricot des Baronnies" come indicazione geografica protetta. La registrazione avviene ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012, dopo la pubblicazione della domanda e in assenza di opposizioni motivate. L’atto precisa anche la classe merceologica del prodotto e stabilisce l’entrata in vigore venti giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale.
Iscrizione della denominazione geografica protetta "Abricot des Baronnies" nel registro UE delle DOP e delle IGP.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alla denominazione "Abricot des Baronnies" quale indicazione geografica protetta (IGP) per un prodotto agricolo/alimentare rientrante nella classe 1.6 "Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati" dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014. L’effetto è territoriale in tutti gli Stati membri dell’Unione europea, in quanto il regolamento è direttamente applicabile. La registrazione discende da una domanda presentata dalla Francia e pubblicata senza che siano state notificate opposizioni motivate.
"Abricot des Baronnies" (IGP)
Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/999 dà attuazione alla procedura di registrazione prevista dal regolamento (UE) n. 1151/2012, iscrivendo il nome "Abricot des Baronnies" nel registro UE delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette. L’atto si fonda sulla domanda presentata dalla Francia e sulla mancata presentazione di opposizioni motivate dopo la pubblicazione della domanda stessa.
Presupposti e base giuridica
La Commissione richiama il trattato sul funzionamento dell’Unione europea e il regolamento (UE) n. 1151/2012, in particolare l’articolo 52, paragrafo 2, quale base per l’adozione del regolamento di esecuzione. Nei considerando si precisa che la domanda di registrazione è stata pubblicata in conformità all’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 e che, non essendo stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione motivata ai sensi dell’articolo 51, la registrazione deve essere effettuata.
Ambito materiale della registrazione
L’articolo 1 dispone l’iscrizione di "Abricot des Baronnies" come indicazione geografica protetta (IGP). Il prodotto è qualificato come appartenente alla classe 1.6 "Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati" dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014, richiamato espressamente dall’atto.
Effetti giuridici
La registrazione comporta l’inclusione della denominazione nel sistema di tutela europeo delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e produce effetti secondo il termine ordinario di vacatio previsto dall’articolo 2: entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Disposizioni principali
Iscrizione della IGP "Abricot des Baronnies"
L’articolo 1 dispone l’iscrizione del nome "Abricot des Baronnies" nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette come IGP. Il nome identifica un prodotto della classe 1.6 "Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati" dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014.
Presupposti procedurali della registrazione
Nei considerando si dà atto che la domanda di registrazione presentata dalla Francia è stata pubblicata ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 e che, non essendo stata notificata alla Commissione alcuna dichiarazione di opposizione motivata ai sensi dell’articolo 51 dello stesso regolamento, il nome deve essere registrato.
Entrata in vigore e efficacia generale
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre stabilito che l’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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