Cassazione Civile, Ordinanza n. 02711/2025 del 04/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
Un cliente aveva convenuto in giudizio la banca presso cui aveva operato in strumenti finanziari derivati (operazioni put/call) per ottenere la declaratoria di invalidità o risoluzione dei contratti e il risarcimento dei danni, deducendo perdite economiche rilevanti. In particolare, sosteneva: mancata stipula per iscritto del contratto quadro di investimento ex art. 23 TUF; conclusione degli ordini telefonicamente senza informativa sul diritto di recesso ex art. 30 TUF; inadempimenti informativi della banca per mancata consegna del documento sui rischi generali, omessa profilatura MiFID e omessa segnalazione di inappropriata dimensione degli investimenti. Il tribunale respingeva la domanda e la corte d'appello confermava, rilevando soprattutto l'assenza di prova sia delle operazioni in derivati sia del danno. Nel ricorso per cassazione il cliente denunciava: violazione dell'art. 2697 c.c. per errata valutazione della prova; violazione dell'art. 23 TUF sulla forma del contratto quadro; violazione dell'art. 30 TUF per mancata ammissione di prova testimoniale sul recesso; violazione dell'art. 42 del regolamento Consob n. 16190/2007 sulla valutazione di adeguatezza/appropriatezza.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il primo motivo, formalmente fondato sull'art. 2697 c.c., mirasse in realtà a una rivalutazione del materiale probatorio; che il secondo motivo fosse inammissibile perché la doglianza sulla mancata consegna del contratto non incideva sulla validità del contratto quadro, essendo sufficiente la forma scritta con sottoscrizione del cliente; che il terzo motivo non cogliesse la ratio decidendi, poiché la corte di merito aveva respinto la domanda per l'assoluta mancanza di allegazione e prova degli ordini contestati; che il quarto motivo fosse generico e non specifico, non confrontandosi con le ragioni della sentenza impugnata in punto di profilatura e assenza di allegazione di un danno risarcibile. Il ricorrente è stato condannato alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2697 c.c.
La violazione dell'art. 2697 c.c. ricorre solo se il giudice attribuisce l'onere della prova alla parte sbagliata; non quando si censura l'apprezzamento del materiale probatorio o l'esito della prova, profilo deducibile solo nei limiti del vizio motivazionale.
art. 23 d.lgs. n. 58 del 1998 (TUF)
Il requisito della forma scritta del contratto quadro ha funzione di protezione dell'investitore e si intende rispettato se il contratto è redatto per iscritto, consegnato al cliente e sottoscritto da quest'ultimo; non è necessaria la sottoscrizione dell'intermediario. La mancata consegna del documento non determina nullità.
art. 30 d.lgs. n. 58 del 1998 (TUF)
La censura sull'omessa informativa del diritto di recesso è irrilevante quando manchino prima ancora l'allegazione e la prova degli ordini di investimento specificamente contestati.
art. 42 Reg. Consob n. 16190/2007
La doglianza sulla carente valutazione di appropriatezza/adeguatezza deve essere specifica e confrontarsi con la motivazione della sentenza di merito e con la profilatura del cliente; non basta un richiamo generico alla documentazione in atti.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il motivo per violazione di legge non può essere usato per ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove.
art. 360 bis, n. 1, c.p.c.
Il motivo è inammissibile quando la questione è già risolta in modo consolidato dalla giurisprudenza di legittimità conforme alla decisione impugnata.
artt. 353 e 354 c.p.c.
La rimessione al primo giudice è ammessa solo nei casi tassativi previsti dalla legge; l'eventuale nullità della citazione non comporta automaticamente rinvio al tribunale.
art. 164, comma 4, c.p.c.
L'eventuale nullità della citazione non determina, di per sé, la rimessione della causa al primo giudice.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
In caso di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità la censura di violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo se il giudice abbia invertito l'onere della prova; se si contesta invece la valutazione delle prove o la sufficienza degli elementi istruttori, il motivo è inammissibile o comunque non sussumibile nella violazione di legge.
- In materia di servizi di investimento, la forma scritta del contratto quadro svolge funzione protettiva e può risultare soddisfatta dalla redazione per iscritto e dalla sottoscrizione del cliente; la mancata sottoscrizione dell'intermediario o la mancata consegna del documento non integrano automaticamente nullità.
- Le doglianze relative alla violazione degli obblighi informativi dell'intermediario richiedono allegazione e prova specifiche delle operazioni contestate, del pregiudizio subito e del nesso tra condotta omissiva e danno; in mancanza, la censura non attinge la ratio decidendi.
- La censura di omessa valutazione di adeguatezza o appropriatezza dell'investimento deve essere puntuale e confrontarsi con gli accertamenti di merito sulla profilatura del cliente e sulla documentazione acquisita; non è sufficiente un richiamo generico agli atti di causa.
- Nel ricorso per cassazione non è consentito trasformare il motivo di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del merito o delle risultanze probatorie già esaminate dal giudice di appello.
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