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Sentenza

Sentenza n. 1976/2026 - Torino, Sezione 2

per l'ottemperanza alla sentenza n. 1738/2025 pubblicata il 04/07/2025 (RG n. 8377/2024) con la quale il Tribunale di Torino sez. Lavoro ha, tra l’altro: - dichiarato la sussistenza di un abuso nella reiterazione dei contratti a termine; - condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito al risarcimento del danno in favore della parte ricorrente che liquida in € 11.419,95, oltre interessi legali dalla presente pronuncia al saldo; - condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 3.000,00, oltre spese forfettarie al 15%, iva, cpa, contributo unificato se versato, con distrazione in favore del difensore di parte ricorrente avv. Carlotta Persico.

Giustizia amministrativa202600453

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, n. 1738/2025, che aveva dichiarato l'abuso nella reiterazione dei contratti a termine e condannato il Ministero al pagamento di € 11.419,95, oltre interessi legali, e delle spese di lite

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente creditrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, n. 1738/2025, pubblicata il 4 luglio 2025 e passata in giudicato, che aveva dichiarato l'abuso nella reiterazione dei contratti a termine e condannato il Ministero al risarcimento di € 11.419,95, oltre interessi legali, nonché alla rifusione delle spese di lite liquidate in € 3.000,00, oltre accessori, con distrazione in favore del difensore. Ha dedotto la mancata esecuzione delle statuizioni di condanna e chiesto il pagamento delle somme dovute, l'applicazione della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. e la trasmissione della decisione alla Procura della Corte dei conti. Dopo il rilievo d'ufficio della possibile inammissibilità della domanda relativa alle spese distratte, la ricorrente ha rinunciato agli atti in relazione a tale capo.

La decisione

Il TAR ha dichiarato parzialmente improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, la domanda di ottemperanza relativa alle spese liquidate in favore del difensore distrattario: la rinuncia, pur non notificata secondo le formalità dell'art. 84 c.p.a., esprimeva inequivocabilmente il venir meno dell'interesse. Ha accolto la residua domanda, constatando che il titolo era stato notificato al Ministero, che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996 e che le statuizioni in favore della ricorrente non erano state eseguite. Ha ordinato al Ministero di pagare le somme dovute entro 60 giorni dalla comunicazione della sentenza o, se anteriore, dalla notificazione. Per l'ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, con facoltà di delega e termine di 60 giorni per l'esecuzione; ha precisato che il commissario può utilizzare i capitoli di spesa disponibili e, se necessario, fondi fuori bilancio o il pagamento in conto sospeso. Ha inoltre disposto una penalità di mora pari agli interessi legali sulle somme ancora dovute, dalla notificazione della sentenza fino all'adempimento o, in caso di persistente inadempimento, fino al momento in cui diviene efficace la nomina del commissario; l'intervento commissariale può comprendere anche il pagamento della penalità non versata dal Ministero. Spese compensate. Disposta la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti del Lazio.

Norme richiamate

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Risulta, inoltre, meritevole di accoglimento anche la domanda di condanna dell’Amministrazione al pagamento di una penalità di mora, in applicazione della previsione di cui all’art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a., da determinarsi nella misura degli interessi legali su quanto ancora dovuto in dipendenza dell’epigrafato giudicato e ad oggi non ancora versato.

    Nel giudizio di ottemperanza può essere disposta una penalità di mora, quantificata nella misura degli interessi legali sulle somme non ancora pagate; la decorrenza è fissata dalla notificazione della sentenza di ottemperanza e cessa con l'adempimento o, in caso di persistente inadempimento, quando diviene efficace la nomina del commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996

    Inoltre, alla data della proposizione del ricorso, era infruttuosamente decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla predetta notifica stabilito dall’art. 14, comma 1, del D.L. 669/1996 per l’avvio di azioni esecutive in danno dell’Amministrazione, applicabile anche al giudizio di ottemperanza.

    Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo, previsto per l'avvio delle azioni esecutive contro l'amministrazione, si applica anche al giudizio di ottemperanza.

  • art. 35 c.p.a.

    In via preliminare, il Collegio prende atto della volontà di rinuncia all’ottemperanza del capo della sentenza civile n. 1738/2025 contenente la condanna al pagamento delle spese di lite in favore del procuratore distrattario, manifestata con la memoria depositata il 21.7.2026; tale intento abdicativo, seppur non notificato alla controparte processuale e, pertanto, non rispettoso delle formalità di cui all’art. 84 cod. proc. amm., manifesta in modo inequivoco il venir meno dell’interesse alla trattazione in parte qua del gravame, cosicché, ai sensi dell’art. 35 cod. proc. amm., il ricorso va dichiarato, in applicazione del principio della ragione più liquida, parzialmente improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

    La rinuncia non conforme alle formalità dell'art. 84 c.p.a. può comunque rendere improcedibile la domanda per sopravvenuta carenza di interesse quando manifesti in modo inequivoco il venir meno dell'interesse alla sua trattazione.

  • art. 84 c.p.a.

    In via preliminare, il Collegio prende atto della volontà di rinuncia all’ottemperanza del capo della sentenza civile n. 1738/2025 contenente la condanna al pagamento delle spese di lite in favore del procuratore distrattario, manifestata con la memoria depositata il 21.7.2026; tale intento abdicativo, seppur non notificato alla controparte processuale e, pertanto, non rispettoso delle formalità di cui all’art. 84 cod. proc. amm., manifesta in modo inequivoco il venir meno dell’interesse alla trattazione in parte qua del gravame, cosicché, ai sensi dell’art. 35 cod. proc. amm., il ricorso va dichiarato, in applicazione del principio della ragione più liquida, parzialmente improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

    La sentenza rileva che la rinuncia agli atti non notificata alla controparte non rispetta le formalità previste dall'art. 84 c.p.a.; nondimeno, nel caso concreto, la dichiarazione inequivoca del venir meno dell'interesse è stata considerata sufficiente a determinare l'improcedibilità della relativa domanda.

  • art. 93 c.p.c.

    quest'ultimo, infatti, in virtù del meccanismo della distrazione di cui all’articolo 93 c.p.c., è l’unico legittimato a chiederne il pagamento e ad agire in giudizio per l’esecuzione della relativa statuizione di condanna

    In caso di distrazione delle spese, il difensore distrattario è l'unico legittimato a chiederne il pagamento e ad agire per l'esecuzione della statuizione che le liquida.

Massime di principio

  • Le spese di lite liquidate con distrazione in favore del difensore spettano, ai fini della richiesta di pagamento e dell'esecuzione della relativa condanna, al solo difensore distrattario.
  • La rinuncia non notificata alla controparte secondo le formalità dell'art. 84 c.p.a. può comunque determinare l'improcedibilità della domanda cui si riferisce quando manifesta in modo inequivoco il sopravvenuto venir meno dell'interesse alla sua trattazione.
  • Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo, previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996 per le azioni esecutive nei confronti dell'amministrazione, si applica anche al giudizio di ottemperanza.
  • Nel giudizio di ottemperanza, a fronte dell'inadempimento di una condanna pecuniaria, il giudice può nominare un commissario ad acta e riconoscergli i poteri necessari all'integrale esecuzione, compresa la facoltà di delega e di impiego delle risorse e degli strumenti contabili disponibili per l'amministrazione.
  • La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata in misura pari agli interessi legali sulle somme non pagate, con decorrenza dalla notificazione della sentenza di ottemperanza e cessazione al momento dell'adempimento o, in caso di persistente inottemperanza, quando diviene efficace la nomina del commissario ad acta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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