Cassazione Penale, Sentenza n. 12005/2026 del 30/03/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Venezia che aveva respinto la sua opposizione all'espulsione disposta ex art. 16, comma 5, d.lgs. n. 286/1998 del 1.4.2025. Lamentava che il Tribunale non avesse adeguatamente valutato i suoi forti legami familiari e il grado di integrazione in Italia (residenza trentennale, famiglia naturalizzata italiana nella provincia di Vicenza, figlia minore nata e residente in Italia, avvio di un'attività imprenditoriale), che la revoca del permesso di soggiorno non era definitiva (era stato chiesto ricorso e sospensione) e che la qualificazione di "socialmente pericoloso" non era adeguatamente motivata né corrispondente ai criteri del d.lgs. n. 159/2011.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando il procedimento al Tribunale di sorveglianza di Venezia per un nuovo esame. La Corte ha ritenuto che il Tribunale di sorveglianza non avesse fornito una motivazione sufficiente circa la pericolosità del ricorrente (mancava l'indicazione della specifica categoria del d.lgs. 159/2011 e degli elementi concreti a fondamento) e non avesse compiutamente bilanciato tale pericolosità con i legami familiari e il livello di integrazione (genitori e fratelli cittadini italiani, figlia minorenne residente in Italia). Pur osservando che la revoca del permesso di soggiorno non era decisiva al momento dell'espulsione e che possono operare altre disposizioni ostative, la Corte ha sottolineato la necessità di motivazione concreta e del bilanciamento richiesto dall'art. 8 CEDU; per tali ragioni ha annullato e disposto il rinvio.
Norme richiamate
d.lgs. n. 286 del 1998, art. 16, comma 5
Norma che disciplina l'espulsione come misura alternativa alla detenzione; nel caso di specie la misura è stata adottata in quanto collegata alla revoca dell'affidamento in prova. La Corte conferma che, trattandosi di misura di sicurezza, richiede accertamento della pericolosità del soggetto e bilanciamento con i diritti fondamentali.
d.lgs. n. 286 del 1998, art. 19, comma 2, lett. c)
Previsione che impedisce l'espulsione nei casi di convivenza in Italia con parenti entro il secondo grado; la Corte ha ritenuto che la convivenza sia requisito richiesto dal testo normativo e che nel caso non ricorresse, fermo restando l'obbligo di bilanciamento con i diritti familiari ex art. 8 CEDU.
d.lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6
obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano
Richiamato come parametro per vietare l'espulsione quando ciò sia incompatibile con obblighi costituzionali o internazionali (inclusa la Convenzione EDU). La Corte rammenta che il divieto di espulsione previsto dall'art.19 deve essere interpretato alla luce di tali obblighi.
Convenzione europea dei diritti dell'uomo, art. 8
Tutela della vita privata e familiare: la Corte ricorda che l'espulsione di soggetti radicati è una ingerenza giustificabile solo se proporzionata a seguito di bilanciamento tra pericolosità e integrazione, come richiede la giurisprudenza della CEDU.
d.lgs. n. 159 del 2011, artt. 1, 4 e 16
Norme sulle misure di prevenzione e le categorie di soggetti considerate pericolosi. La Corte osserva che l'ordinanza ha fatto un generico richiamo a tali disposizioni senza indicare a quale specifica categoria il ricorrente appartenga e senza motivare con elementi concreti.
d.lgs. n. 286 del 1998, art. 9, comma 4
Prevede che il permesso non possa essere rilasciato a soggetti appartenenti a determinate categorie o condannati per specifici reati; la Corte rileva che sussistono indicazioni della Questura in ordine all'inquadramento del ricorrente tra soggetti ostativi al rilascio del permesso, il che rende non decisiva la sola pendenza del ricorso contro la revoca.
d.lgs. n. 286 del 1998, art. 16, commi 13 e 13-bis
Previsioni che regolano gli effetti dell'espulsione e il divieto di rientro nel territorio dello Stato; la Corte ricorda che l'esecuzione dell'espulsione non elimina l'interesse del ricorrente all'impugnazione perché l'ingresso illecito è reato.
art. 29 Cost. e art. 8 CEDU
Richiamati dal ricorrente come principi che tutelano la vita privata e familiare; la Corte conferma che le norme nazionali vanno interpretate in conformità a tali principi sovranazionali e costituzionali nel bilanciamento con esigenze di ordine pubblico.
Massime di principio
- Quando l'espulsione è disposta come misura alternativa alla detenzione (art. 16, comma 5), il giudice deve accertare concretamente la pericolosità del soggetto e motivare in modo specifico tale valutazione, indicando le norme e le categorie cui si fa riferimento.
- Il divieto di espulsione previsto dall'art. 19 va interpretato alla luce dell'art. 8 CEDU: anche se non ricorre la convivenza prescritta, il giudice deve bilanciare la pericolosità con il livello di integrazione e i legami familiari, valutando la proporzionalità dell'ingerenza nella vita privata e familiare.
- Un generico richiamo a precedenti o a qualificazioni normative (es. d.lgs. 159/2011) non è sufficiente: la motivazione deve precisare la categoria applicata e gli elementi fattuali che giustificano l'inquadramento.
- La pendenza di un ricorso amministrativo o civile avverso la revoca del permesso di soggiorno non impedisce automaticamente l'espulsione; occorre tuttavia che il giudice valuti l'effetto di tale pendenza sui legami familiari e sulla proporzionalità della misura.
- La violazione delle prescrizioni di una misura alternativa (es. latitanza durante l'affidamento) costituisce elemento rilevante che può aumentare il coefficiente di pericolosità, ma deve essere pesato e motivato rispetto ai legami familiari e all'integrazione.
- In caso di carenza motivazionale sui profili di pericolosità o di mancata valutazione dei legami familiari significativi (es. figli minori residenti), la decisione di espulsione può essere annullata e rinviata per nuovo esame.
- Nel bilanciamento tra ordine pubblico e diritti fondamentali lo standard di motivazione è elevato: il giudice deve consentire il controllo giurisdizionale fornendo elementi concreti e proporzionati a sostegno della scelta limitativa dei diritti.
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