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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25640/2026 del 21/09/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (committente)

La controversia

L’appaltatore aveva convenuto in giudizio il committente chiedendo il risarcimento di euro 256.021,35 per i danni che assumeva derivati dalla sospensione unilaterale dei lavori di restauro e risanamento conservativo di un immobile, oggetto di un contratto di appalto stipulato il 7 febbraio 2011. Deduceva che la sospensione gli aveva impedito di completare le opere e di recuperare materiali, attrezzature e macchinari presenti in cantiere; chiedeva il ristoro, tra l’altro, del mancato utilizzo delle attrezzature, dell’utile sulle lavorazioni non eseguite, delle maggiori spese per la protrazione dei lavori, dell’adeguamento del costo della vita e di danni morali e all’immagine professionale. Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 1049/2019, riconobbe soltanto euro 750,00 e rigettò le restanti pretese. In appello, l’appaltatore contestò la valutazione delle prove, la liquidazione del danno e la statuizione sulle spese; il committente, costituitosi per la prima volta in quel grado dopo essere rimasto contumace in primo grado, propose appello incidentale, deducendo anche la tardività della memoria istruttoria e l’assenza di prova dei fatti costitutivi del credito. La Corte d’appello di Milano, con sentenza n. 1692/2021, accolse l’appello incidentale, ritenne inutilizzabili le prove orali tardivamente dedotte e rigettò integralmente la domanda risarcitoria per difetto di prova. In cassazione l’appaltatore ha articolato tre motivi, contenenti quattro censure: 1) violazione degli artt. 157 e 156 c.p.c., sostenendo che il committente avrebbe dovuto eccepire tempestivamente la tardività delle prove e che l’omessa eccezione ne avrebbe sanato l’ammissione; 2) violazione degli artt. 167, 115 e 116 c.p.c., per la pretesa mancata contestazione specifica dei fatti allegati dall’attore da parte del committente costituitosi in appello; 3) violazione degli artt. 323 e 324 c.p.c., per asserito giudicato interno sull’accertamento di materiali e attrezzature rimasti in cantiere; 4) violazione dei criteri del d.m. n. 55/2014 per la liquidazione delle spese d’appello, che il ricorrente riteneva dovesse essere commisurata al solo importo di euro 750,00.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile ex art. 360-bis c.p.c., perché non si confrontava con la ratio della sentenza d’appello, e comunque infondato: la tardiva deduzione dei mezzi istruttori determina decadenza, distinta dalla nullità relativa regolata dall’art. 157 c.p.c.; la decadenza da un termine perentorio non è rimessa alla disponibilità della controparte, non è sanata dalla contumacia o dalla mancata opposizione e deve essere rilevata dal giudice anche d’ufficio. Il secondo motivo, relativo alla contestazione dei fatti e all’onere probatorio, è rimasto assorbito dalle statuizioni sulla prima censura; la Corte ha richiamato il principio per cui la contumacia del convenuto non esonera l’attore dalla prova dei fatti costitutivi della domanda. La censura sul giudicato interno è stata ritenuta infondata e, prima ancora, inammissibile per difetto di specificità e perché diretta a ottenere un nuovo accertamento di fatto: la sentenza d’appello e la comparsa di risposta mostravano che la presenza e la proprietà dei materiali e delle attrezzature erano state contestate e che mancava prova utilizzabile. Il motivo sulle spese è stato rigettato: il valore del giudizio d’appello andava determinato considerando le domande ancora controverse e l’intero valore della pretesa risarcitoria, pari a euro 256.021,35, non soltanto i 750 euro riconosciuti in primo grado. Il ricorrente è stato condannato a rifondere le spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro 8.000,00 per compensi, euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA; è stato inoltre condannato, ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., al pagamento di euro 3.000,00 per abuso dello strumento di impugnazione. La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360-bis c.p.c.

    È, in primo luogo, inammissibile perché non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata.

    Il ricorso è inammissibile quando la censura non si confronta specificamente con la ragione decisoria effettiva della pronuncia impugnata.

  • art. 157 c.p.c.

    Il regime previsto dall’art. 157 c.p.c. concerne le nullità per inosservanza di forme stabilite nell’interesse della parte, le quali devono essere eccepite dalla parte interessata nella prima istanza o difesa successiva all’atto o alla conoscenza di esso.

    La disciplina della sanatoria per mancata tempestiva eccezione riguarda le nullità formali poste nell’interesse di una parte e non si estende alla decadenza da una facoltà processuale.

  • art. 183, comma 6, c.p.c.

    La scadenza dei termini fissati dall’art. 183, comma 6, c.p.c. determina la perdita della facoltà di formulare le richieste istruttorie non tempestivamente dedotte e la decadenza così maturata non è rimessa alla disponibilità della controparte e non può essere sanata dalla sua mancata opposizione, dalla contumacia o dal successivo espletamento della prova illegittimamente ammessa.

    I termini perentori per le deduzioni istruttorie comportano la perdita della relativa facoltà se inosservati; la decadenza non è sanabile per acquiescenza, mancata opposizione o successiva assunzione della prova.

  • art. 175 c.p.c.

    Il controllo sul rispetto delle preclusioni istruttorie attiene, infatti, ai poteri di direzione del procedimento attribuiti al giudice dall’art. 175 c.p.c. e alla necessità di assicurare l’ordinato svolgimento del processo nel rispetto della scansione temporale stabilita dalla legge.

    La verifica del rispetto delle preclusioni istruttorie rientra nei poteri di direzione del processo e va compiuta dal giudice per assicurare il regolare svolgimento del procedimento.

  • art. 167 c.p.c.

    La contumacia del convenuto non esimeva l’attore dalla prova dei presupposti fondanti le sue domande.

    La contumacia non vale come ammissione dei fatti allegati dall’attore e non determina l’esonero dell’attore dall’onere di provarne i presupposti.

  • art. 115 c.p.c.

    La contumacia del convenuto non esimeva l’attore dalla prova dei presupposti fondanti le sue domande.

    La contumacia non rende provati i fatti costitutivi della domanda; l’attore conserva l’onere di fornire prova adeguata delle proprie allegazioni.

  • art. 116 c.p.c.

    La contumacia del convenuto non esimeva l’attore dalla prova dei presupposti fondanti le sue domande.

    La valutazione delle risultanze processuali non consente di attribuire alla contumacia valore di prova dei fatti allegati dalla parte attrice.

  • artt. 323 e 324 c.p.c.

    Dalla piana lettura della motivazione della sentenza gravata - cfr. pag. 7 - emerge che «L’appellato, poi, nel sottolineare la completa mancanza di prova della ricostruzione dei fatti operata dalla controparte e di conseguenza sia della chiusura del cantiere a opera della committenza che dell’esistenza di materiali e attrezzature di proprietà dell’Impresa rimaste nel cantiere …».

    Non si forma giudicato interno su un accertamento quando la motivazione della decisione d’appello mostra che il relativo fatto era stato contestato e che la sua prova era ancora oggetto di controversia.

  • art. 5 del d.m. n. 55 del 2014

    La Corte territoriale ha correttamente determinato i compensi con riguardo al valore della causa devoluta in appello, da individuarsi, ai sensi dell’art. 5 del d.m. n. 55 del 2014, in relazione al valore delle domande ancora controverse e, dunque, non nel solo importo di euro 750,00 oggetto della pronuncia di condanna di primo grado.

    Ai fini della liquidazione dei compensi per il giudizio d’appello, il valore va commisurato alle domande ancora controverse devolute al giudice, non al solo importo riconosciuto in primo grado.

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    La manifesta infondatezza delle censure, formulate in termini non coerenti con la ratio decidendi della sentenza impugnata e reiterative di questioni e prospettazioni difensive già esaminate e disattese in entrambi i gradi di merito, senza che siano stati introdotti profili nuovi o reali elementi critici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata, giustifica altresì la condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., al pagamento, in favore della parte controricorrente di una somma equitativamente determinata in euro 3.000,00.

    La reiterazione in cassazione di censure manifestamente infondate e già disattese, non confrontate con la motivazione impugnata e prive di reali elementi critici, può integrare abuso dello strumento di impugnazione e giustificare la condanna equitativa ex art. 96, comma 3, c.p.c.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

    In caso di rigetto dell’impugnazione, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

Massime di principio

  • La decadenza dalla facoltà di dedurre prove per inosservanza di un termine processuale perentorio è distinta dalla nullità relativa di un atto: non è sanata dalla mancata eccezione della controparte, dalla sua contumacia o dalla successiva assunzione della prova.
  • Il giudice deve verificare anche d’ufficio il rispetto delle preclusioni istruttorie, in quanto esse tutelano l’ordinato svolgimento del processo, la concentrazione del procedimento, la parità delle parti e il contraddittorio.
  • La contumacia del convenuto non equivale a riconoscimento dei fatti allegati dall’attore e non esonera quest’ultimo dalla prova dei fatti costitutivi della domanda.
  • Una censura di cassazione è inammissibile quando muove da una premessa diversa da quella posta a fondamento della decisione e non contesta specificamente la ratio decidendi.
  • Il valore della causa ai fini della liquidazione dei compensi per l’appello va determinato in base alle domande ancora controverse devolute al giudice, non soltanto in base alla somma riconosciuta in primo grado.
  • La reiterazione di censure manifestamente infondate, già esaminate e disattese e non realmente dirette contro la motivazione impugnata, può costituire abuso dello strumento di impugnazione e comportare la condanna equitativa ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAppalto
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaAbuso del diritto

Testo integrale

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