Sentenza del 23/10/2019 n. 27096 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda due avvisi di accertamento relativi ai periodi d'imposta 2001 e 2002, con i quali l'Agenzia delle Entrate aveva recuperato a tassazione maggiori imposte IRPEG e IRAP, oltre a sanzioni e interessi. Le riprese concernevano principalmente costi riaddebitati da società consociate europee per servizi infragruppo, ritenuti dall'Amministrazione non provati quanto a certezza, effettività, inerenza, congruità e determinabilità. La società ha impugnato la sentenza della CTR che aveva riconosciuto solo parzialmente la deducibilità dei costi; l'Agenzia ha proposto ricorso incidentale sulle parti della decisione a essa sfavorevoli.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto parzialmente sia il ricorso principale della società sia quello incidentale dell'Agenzia. Ha ritenuto fondato il motivo della società relativo alla carenza di motivazione sul disconoscimento, per il periodo 2002, di parte dei costi per servizi di vendita resi da consociate europee, poiché la CTR non aveva adeguatamente valutato i contratti scritti, la documentazione contabile e le risultanze della consulenza tecnica. Sono stati invece dichiarati inammissibili gli altri motivi della società, inclusi quelli diretti a ottenere una nuova valutazione delle singole voci di costo e quello relativo all'omessa pronuncia su un'eccezione processuale. È stato dichiarato inammissibile il primo motivo dell'Agenzia, mentre è stato accolto il secondo: la mera esistenza di scompensi contabili o di aggiustamenti di modesta entità non dimostra l'oggettiva determinabilità e la deducibilità dei costi. La sentenza impugnata è stata quindi cassata nei limiti dei motivi accolti e la causa rinviata alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, anche per la rideterminazione delle sanzioni secondo il principio del favor rei e per le spese.
Norme richiamate
Articolo 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
omessa o insufficiente motivazione
Nella formulazione applicabile ratione temporis, consente di censurare la sentenza quando il giudice non abbia esaminato adeguatamente elementi probatori decisivi o abbia motivato in modo insufficiente e non coerente.
Articolo 112 c.p.c.
corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato
Impone al giudice di pronunciarsi sulle domande e sulle eccezioni rilevanti; tuttavia, secondo la Corte, il vizio di omessa pronuncia riguarda le questioni di merito e non le eccezioni pregiudiziali di rito.
Articolo 75 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, TUIR, nella numerazione ratione temporis
La deducibilità dei componenti negativi richiede, tra l'altro, che i costi siano effettivi, inerenti, di competenza e oggettivamente determinabili. Generici scompensi o aggiustamenti contabili non costituiscono una giustificazione sufficiente.
Decreto Legislativo 24 settembre 2015, n. 158
La disciplina sanzionatoria sopravvenuta deve essere applicata, ove ne ricorrano le condizioni, in quanto più favorevole al contribuente, in applicazione del principio del favor rei.
Principi OCSE in materia di servizi infragruppo e cost sharing agreement
La qualificazione di un costo come servizio infragruppo o come costo condiviso non esonera il contribuente dall'onere di provare effettività, inerenza, competenza e determinabilità del costo.
Massime di principio
- Per dedurre costi relativi a servizi infragruppo è necessario documentare concretamente l'effettiva prestazione: contratti, descrizione dei servizi, criteri di allocazione, fatture, pagamenti e riscontri sull'utilità ricevuta devono essere coerenti tra loro.
- Fatture, registrazione contabile e pagamento costituiscono elementi utili, ma possono non essere sufficienti quando le operazioni avvengono tra società appartenenti allo stesso gruppo; occorrono ulteriori prove dell'effettività delle prestazioni.
- Il giudice tributario deve confrontare la documentazione contrattuale e contabile con le risultanze processuali e spiegare adeguatamente perché eventualmente se ne discosti, anche rispetto a una consulenza tecnica.
- La deducibilità non può fondarsi su formule generiche come scompensi contabili, aggiustamenti o costi di modesta entità: la causale e l'importo devono essere oggettivamente determinabili.
- In sede di legittimità non è normalmente possibile chiedere una nuova valutazione delle prove o delle singole voci di costo; le censure devono individuare uno specifico vizio motivazionale o una precisa violazione di legge.
- Un mark-up può essere riconosciuto solo in relazione a servizi effettivamente provati e resi; la maggiorazione non può compensare l'assenza di prova del servizio sottostante.
- In caso di rinvio, il giudice deve riesaminare i punti accolti dalla Cassazione e rideterminare le sanzioni applicando, se più favorevole e applicabile, la normativa sopravvenuta.
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