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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30198/2023 del 12/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di applicazione della pena (patteggiamento) resa dal GIP di Tempio Pausania per il reato di cui all'art. 589-bis, commi 1 e 7, c.p.: il Procuratore generale lamentava l'illegalità della pena per omessa considerazione della circostanza aggravante di cui al comma 5, n. 3, dell'art. 589-bis (si contestava una manovra di sorpasso impegnando la corsia opposta nonostante la doppia linea continua), e deduceva che, dovendo applicarsi la cornice edittale del comma 5 (con minimo edittale di 5 anni di reclusione), la pena concordata e omologata dal giudice sarebbe risultata in violazione del minimo edittale anche dopo il riconoscimento delle attenuanti nella massima estensione.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che il Procuratore generale non possa sostituire la propria volontà a quella del Pubblico ministero che ha partecipato al patteggiamento e che, nelle procedure di applicazione della pena per patteggiamento, la sentenza del giudice non è un vero e proprio giudizio ma l'esecuzione dell'accordo controllata sul piano della legalità, della qualificazione giuridica, dell'inesistenza di cause di non punibilità e della congruità della pena. È ammessa l'impugnazione dal Procuratore generale solo se la sentenza è "contra legem" (ad es. la pena non corrisponde per specie o quantità a quella prevista dalla norma): l'omessa considerazione di una aggravante "in fatto" non rientra tra i casi consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; pertanto il ricorso è inammissibile. Decisione resa il 15 marzo 2023.

Norme richiamate

  • art. 589-bis, cod. pen.

    commi 1, 5 e 7; comma 5, n. 3; il comma 5 prevede quale minimo edittale la reclusione di anni 5

    La norma individua diverse cornici edittali a seconda delle circostanze aggravanti. Il ricorrente sosteneva che dovesse applicarsi il comma 5 (minimo 5 anni) per la condotta descritta; la Corte però ha ritenuto che la mancata emersione di un'aggravante "in fatto" nel quadro dell'accordo di patteggiamento non costituisce di per sé motivo ammesso di cassazione salvo che la sentenza sia contra legem.

  • art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

    riferimento alla limitazione delle ragioni di impugnazione della sentenza di patteggiamento da parte del Procuratore generale

    Secondo la Corte l'art. 448, comma 2-bis delimita le ragioni per cui il Procuratore generale può impugnare la sentenza di patteggiamento: solo nel caso in cui la sentenza sia contra legem (pena illegale per specie o quantità) è ammessa l'impugnazione; critiche che sostanziano un "recesso" dall'accordo non sono consentite.

  • art. 129, cod. proc. pen.

    richiamata nella sentenza come oggetto del controllo del giudice sulla eventuale inesistenza di cause di non punibilità

    Il giudice che omologa un patteggiamento verifica anche l'assenza delle cause di non punibilità previste dall'art. 129 c.p.p., quale controllo di legalità indispensabile all'omologazione.

  • art. 27 Cost.

    richiamato come principio di riferimento nel controllo sulla congruità della pena

    Il controllo del giudice sulla congruità della pena patteggiata si svolge nel rispetto del principio costituzionale di responsabilità penale sancito dall'art. 27 Cost.

  • Sez. 4, n. 20165 del 22/12/2003 (Malia ed altro), Rv. 228567-01

    strumentale al principio che il Procuratore generale non può sostituirsi alla volontà del P.M. che ha partecipato al patteggiamento

    Giurisprudenza richiamata per affermare che il Procuratore generale non può proporre motivi che si sostanzino in un recesso dall'accordo concretamente stipulato e ratificato dal Pubblico ministero che ha partecipato al patteggiamento.

  • Sez. U, n. 877 del 14/07/2022 (Sacchettino Ciro)

    richiamata in tema di illegittimità della pena che non corrisponde per specie o quantità a quella prevista

    La pronuncia è usata per precisare il concetto di sentenza "contra legem": illegale è la pena che, per specie o quantità, si colloca al di fuori del sistema sanzionatorio delineato dal codice penale, e solo in tali ipotesi è ammessa l'impugnazione.

Massime di principio

  • In sede di patteggiamento il giudice omologa l'accordo verificando la identificazione del fatto, la correttezza della qualificazione giuridica, l'assenza di cause di non punibilità e la legittimità e congruità della pena; non è un autonomo giudizio di merito.
  • Il Procuratore generale non può impugnare la sentenza di patteggiamento per ragioni che equivalgono a un "recesso" dall'accordo manifestato dal Pubblico ministero che ha partecipato al patteggiamento.
  • L'impugnazione da parte del Procuratore generale è ammessa solo se la sentenza è "contra legem": cioè quando la pena applicata è manifestamente illegale per specie o per quantità (ad es. al di sotto del minimo edittale previsto dalla norma).
  • L'omessa menzione di una circostanza aggravante espressa "in fatto" nel testo della sentenza di patteggiamento non costituisce di per sé motivo di cassazione salvo il caso in cui emerga che la pena omologata sia comunque contra legem.
  • Se si teme l'applicazione di una cornice edittale più grave (es. per aggravanti non esplicitate), è opportuno che la questione sia formalmente discussa e chiarita al momento dell'accordo o che il Pubblico ministero non presti consenso fino a che non sia risolta la qualificazione giuridica corretta.
  • Per verificare l'ammissibilità di un ricorso contro una sentenza di patteggiamento occorre valutare se il motivo proposto attiene a un errore di diritto che determini una pena esterna al sistema sanzionatorio, e non a semplici divergenze sulla ricostruzione fattuale accolta dalle parti.

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