Ordinanza n. 2484/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: − Degli atti, provvedimenti e operazioni della procedura avente ad oggetto "Avviso Pubblico di Presentazione dei Programmi di Intervento di Servizio Civile Universale per l'anno 2025" con specifico riferimento agli atti e/o alle parti in cui, all'esito della pubblicazione in data 23.01.2026 della graduatoria definitiva e in data 04.02.2026 del decreto di finanziamento, è stata disposta l'attribuzione alla odierna ricorrente (codice ente SU00471) del punteggio di 82,5 con conseguente esclusione dal novero dei programmi finanziabili e, quindi: − dell’“Avviso Pubblico di Presentazione dei Programmi di Intervento di Servizio Civile Universale per l'anno 2025” del 12.03.2025 del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale (all. 1); − della Circolare recante “Disposizioni per la redazione e la presentazione dei programmi di intervento di servizio civile universale - Criteri e modalità di valutazione” (all. 2) del 12.03.2025 del Capo del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale nonché dell’Allegato 11 alla detta circolare (GRIGLIA VALUTAZIONE PROGRAMMA) e dell'Allegato 12 (GRIGLIA VALUTAZIONE PROGETTI ITALIA); − del decreto dipartimentale n. 897 del 6 agosto 2025, concernente l'istituzione della Commissione per la valutazione dei programmi di intervento e dei relativi progetti di servizio civile universale del Dirigente Generale con funzioni vicarie di Capo Dipartimento - Sezione SCU ordinario Italia - estero - anno 2025 (all. 3); - del decreto dipartimentale n. 1038 del 10 ottobre 2025 con il quale la dott.ssa Laura Massoli è stata nominata Presidente della Commissione istituita con il decreto dipartimentale n. 897 in sostituzione della dott.ssa Rosaria Giannella (all. 4); − delle graduatorie provvisorie pubblicate il 22.12.2025 (allegato 1 - graduatoria provvisoria programmi di intervento da realizzarsi in italia - 2025) predisposte sulla base dei punteggi attribuiti dalla Commissione per la valutazione dei programmi di intervento e dei progetti di servizio civile universale (all. 5); − del decreto n. 70/2026 del 23.01.2026 del Capo del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale recante “approvazione delle graduatorie definitive dei programmi di intervento di Servizio Civile Universale da realizzarsi in Italia e all'estero nell'anno 2026 presentati in relazione all'Avviso pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento in data 12 marzo 2025 - Sezione SCU ordinario Italia ed estero” nonché dell' Allegato 1 - Graduatoria Definitiva Programmi di Intervento da realizzarsi in Italia - 2025 (all. 6); − del decreto 130/2026 del 04.02.2026 del Capo del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale di “finanziamento delle posizioni di operatore volontario relative a programmi di intervento di Servizio Civile Universale per l'anno 2025” e della graduatoria dei programmi finanziabili “Allegato 1” al detto decreto “programmi di intervento di servizio civile universale da realizzarsi in Italia” (all. 7); − della Scheda di valutazione Programma - Codice SU00471 - “Azione collettive di sostenibilità: il futuro prende forma” (all. 8); − della Scheda di valutazione Progetto “ECO-LOGICA: pensare in verde, agire consapevole” -SU00471 (all. 8); − della Scheda di valutazione Progetto “Percorsi di educazione ecosostenibile - Camminando verso il futuro” - SU00471 (all. 8); − del Bando del 24.2.2026, pubblicato in pari data per la selezione di 65.964 operatori volontari da impiegare in progetti afferenti a programmi di intervento di Servizio civile universale da realizzarsi in Italia e all’estero (all. 8A); − di tutti gli atti, documenti, provvedimenti presupposti, conseguenti, connessi, anche istruttori e ancorché non conosciuti, tra cui anche tutti i verbali della Commissione, Tavolo tecnico, valutazioni espresse da Regioni e Provincie Autonome che hanno determinato l'attribuzione alla odierna ricorrente del punteggio complessivo di 82,5 e la non finanziabilità di relativi programma e progetti; − dei predetti verbali e/o atti e/o provvedimenti, anche non conosciuti, inerenti la verifica, l'esame e la valutazione, con relativa motivazione ove esistente, di programma e progetti dell'odierna ricorrente; − di ogni altra norma e/o documento della procedura, ove da interpretarsi nel senso fatto proprio dalla Commissione, dal Dipartimento, dal Ministero quale fondamento del punteggio attribuito a Promozione Italia e dell'erronea valutazione di programma e progetti. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da PROMOZIONE ITALIA APS il 19\3\2026: - del verbale della Commissione n.ro 61 di valutazione del programma e dei progetti di Promozione Italia in uno ai relativi allegati 1A – 1B – 2A – 2B – 3D nonché del verbale di Commissione n.ro 63 di valutazione delle osservazioni della ricorrente (DOC. 21); - dei verbali della Commissione n.ri 27 e 60 di valutazione dei programmi (rectius: unico programma) e dei progetti UNPLI Italia con i relativi allegati 1A – 1B – 2A – 2B – 3D e del verbale di commissione 64 di valutazione delle osservazioni di quest’ultima (DOC. 22); - del verbale della Commissione n.ro 35 di valutazione dei programmi e progetti di ASSIFERO con i relativi allegati 1A – 1B – 2A – 2B – 3D e del verbale Commissione 63 di valutazione delle osservazioni della predetta associazione (DOC. 23); - di ogni altro atto e/o documento della procedura, ivi compresa la “comunicazione agli enti di servizio civile universale: variazione sedi attuazione progetto e/o riduzioni posti operatori volontari Servizio civile universale 2026”, pubblicata il 5.3.2026 (DOC. 24), ove da interpretarsi nel senso fatto proprio dalla Commissione, dal Dipartimento, dal Ministero quale fondamento del progetto attribuito a Promozione Italia e dell’erronea valutazione di programma e progetti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti di valutazione, graduatorie e decreto di finanziamento della procedura per la presentazione dei programmi di intervento di servizio civile universale 2025, nella parte in cui all'ente ricorrente è stato attribuito il punteggio di 82,5 con conseguente esclusione dai programmi finanziabili
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione procedente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'associazione ha impugnato gli atti della procedura di valutazione dei programmi e progetti di servizio civile universale, comprese l'avviso pubblico, la circolare con le griglie di valutazione, gli atti di nomina della commissione, le graduatorie provvisoria e definitiva, il decreto di finanziamento, le schede di valutazione e gli atti presupposti e connessi. Con motivi aggiunti ha contestato specifici verbali della commissione relativi alla propria valutazione e a quella di altri enti, deducendo l'erronea attribuzione dei punteggi, la sottostima delle proprie proposte, contraddittorietà interna tra i punteggi assegnati alle diverse voci, disparità di trattamento rispetto a programmi ritenuti equivalenti e difetto di motivazione derivante dall'uso del solo punteggio numerico. In particolare, per la voce H1, relativa alla cornice del programma, ha sostenuto che gli elementi presentati avrebbero dovuto vincolare la discrezionalità della commissione; per la voce C.b. ha dedotto l'incoerenza della valutazione rispetto a quella attribuita a progetti analoghi di altro ente.
La decisione
In sede cautelare il TAR ha ritenuto che le valutazioni della commissione rientrino nella discrezionalità tecnica e siano sindacabili soltanto quando emergano dalla documentazione evidenti superficialità, incompletezze, incongruenze, manifeste disparità, errori di fatto macroscopici, illogicità, irragionevolezza o arbitrarietà, senza che il giudice possa sostituire la propria valutazione a quella dell'organo tecnico. Quanto alla voce H1, il programma dell'associazione presentava una relazione generica tra progetti e impianto programmatorio, a fronte della richiesta di evidenziare le specifiche relazioni necessarie per il punteggio massimo; non è stata ravvisata contraddizione con i punteggi attribuiti alle voci C.a. e C.b., aventi oggetti diversi. Le ulteriori censure sono state ritenute attinenti al merito delle valutazioni e non sorrette, a un sommario esame, da errori macroscopici o manifesta illogicità. Il raffronto con i progetti di altro ente non ha dimostrato una disparità di trattamento, anche perché la voce C.b. riguarda esclusivamente la relazione tra programma e obiettivi dei progetti, mentre gli elementi valorizzati dalla ricorrente appartengono alla diversa voce H1. Il giudice ha inoltre escluso il difetto di motivazione, poiché le griglie indicavano criteri di massima e parametri cui collegare i punteggi numerici. È stata quindi respinta la domanda cautelare per insufficiente fumus boni iuris; la decisione sulle spese è stata rinviata al merito.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare incidentale; nel caso concreto il TAR ha svolto una valutazione sommaria del fumus boni iuris e ha respinto la sospensione richiesta.
Circolare del 12 marzo 2025 recante disposizioni per la redazione e presentazione dei programmi di intervento di servizio civile universale - Allegato 11
Le griglie di valutazione definiscono criteri e parametri di riferimento per l'attribuzione dei punteggi; la voce H1 riguarda la cornice del programma, mentre la voce C.b. riguarda la relazione tra programma e obiettivi dei progetti.
Massime di principio
- Le valutazioni di una commissione tecnica sono sindacabili dal giudice amministrativo soltanto sul piano della legittimità, quando risultino macroscopicamente viziate da superficialità, incompletezza, incongruenza, manifesta disparità, errore di fatto, illogicità, irragionevolezza o arbitrarietà; il giudice non può sostituire il proprio apprezzamento a quello dell'organo tecnico.
- La contestazione di una valutazione tecnica mediante il raffronto con quella attribuita ad altri concorrenti è idonea a dimostrare disparità di trattamento solo se il confronto riguarda situazioni effettivamente omogenee e i medesimi criteri valutativi; non è sufficiente richiamare elementi valutati secondo voci della griglia aventi oggetto diverso.
- L'eventuale contraddizione tra punteggi non può essere desunta dal solo fatto che siano stati attribuiti risultati diversi a voci della griglia, quando tali voci riguardino elementi distinti della proposta e richiedano valutazioni autonome.
- L'utilizzo del solo punteggio numerico non determina di per sé un difetto di motivazione quando la lex specialis o la griglia di valutazione abbiano previamente stabilito criteri di massima e parametri di riferimento sufficienti a rendere comprensibile il raccordo tra valutazione e punteggio.
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