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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3709/2024 del 29/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Giudice di pace di Livorno che aveva dichiarato la nullità della citazione a giudizio (ex art. 20-bis d.lgs. 28/08/2000, n. 274) nei confronti dell'imputato per violazione della normativa sull'immigrazione (art. 14, commi 5-bis e ter, d.lgs. n. 286/1998). La nullità era stata disposta in ragione del fatto che l'imputato aveva eletto domicilio presso lo studio del difensore d'ufficio il quale, avvisato, non aveva dato il proprio assenso; il Procuratore censurava l'ordinanza come abnorme perché determinante la stasi del procedimento e contestava l'assenza di una specifica attestazione prevista dall'art. 161, comma 4-bis, c.p.p., introdotto dal d.lgs. n. 150/2022.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Procuratore. Ha richiamato il principio delle Sezioni Unite (Sez. U, n. 42603/13.07.2023) secondo cui: a) prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2022, quando l'imputato eleggeva domicilio presso il difensore d'ufficio e questi non accettava, la notificazione della citazione doveva seguire le forme degli artt. 157 e 159 c.p.p.; b) è abnorme il provvedimento del giudice che dichiari la nullità della citazione e disponendo la trasmissione degli atti al P.M. determini la stasi del procedimento; c) non è invece abnorme il provvedimento del Giudice di pace che, ritenuta la nullità della notificazione nella forma della presentazione immediata (art. 20-bis d.lgs. n. 274/2000), disponga la trasmissione degli atti al P.M. per la rinnovazione della notificazione. La Corte ha quindi confermato che la restituzione degli atti al P.M. per rinnovazione è un potere del giudice di pace e non costituisce provvedimento abnorme, e ha dunque respinto (dichiarandolo inammissibile) il ricorso del P.M.

Norme richiamate

  • d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 20-bis

    Regola la presentazione immediata e la notifica della citazione a giudizio dinnanzi al Giudice di pace; il giudice può controllare la regolarità della instaurazione del rito e disporre la restituzione degli atti al P.M. per la rinnovazione della notificazione senza che ciò sia considerato abnorme

  • codice di procedura penale, art. 161, comma 4 e comma 4-bis

    L'art. 161 c.p.p. disciplina la notifica presso il difensore. Il comma 4-bis (introdotto dal d.lgs. n. 150/2022) prevede formalità aggiuntive: se il difensore non presta assenso deve essere attestata la comunicazione all'imputato della mancata accettazione o le cause dell'impossibilità di detta comunicazione; l'assenza di tale attestazione è rilevata dal P.M. ma la giurisprudenza può comunque ritenere corretta la restituzione per rinnovazione

  • codice di procedura penale, artt. 157 e 159

    Forniscono le modalità alternative di notificazione quando l'elezione di domicilio presso il difensore non è accettata; in tali ipotesi la notifica deve seguire le forme previste da questi articoli

  • d.lgs. 25 agosto 1998, n. 286, art. 14, commi 5-bis e ter

    Normativa sostanziale in materia di immigrazione che definisce le violazioni contestate all'imputato

  • d.lgs. n. 150 del 2022, art. 10, comma 1, lett. p)

    Ha introdotto il comma 4-bis nell'art. 161 c.p.p., imponendo obblighi di attestazione quando il difensore rifiuta la domiciliazione

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. U, n. 42603 del 13/07/2023, El Karti Omar)

    Principio guida applicato: il Giudice di pace ha il potere di restituire gli atti al P.M. per la rinnovazione della notificazione e tale rimessione non è abnorme; occorre altresì osservare le modalità di notificazione previste quando il difensore non accetta la domiciliazione

Massime di principio

  • Se l'imputato elegge domicilio presso il difensore d'ufficio e il difensore non presta assenso, occorre procedere secondo le forme di notifica previste dagli artt. 157 e 159 c.p.p.; in mancanza la notificazione può essere impugnata ma il giudice di pace può legittimamente disporre la restituzione degli atti al P.M. per rinnovazione
  • La restituzione degli atti al Pubblico Ministero per la rinnovazione della notificazione non è di per sé un provvedimento abnorme e non determina automaticamente la paralisi del procedimento
  • Dopo l'introduzione dell'art. 161, comma 4-bis, c.p.p., è importante che sia agli atti l'attestazione della comunicazione all'imputato qualora il difensore rifiuti la domiciliazione; l'assenza di tale attestazione può essere rilevante ma non impedisce in assoluto che il giudice ordini la rinnovazione della notificazione
  • Il Procuratore deve valutare la sussistenza di precedenti giurisprudenziali delle Sezioni Unite prima di qualificare come abnorme la restituzione degli atti; ricorsi contrari a consolidati principi di diritto rischiano di essere dichiarati inammissibili
  • In casi di imputati senza fissa dimora o irregolari, la notifica presso il difensore è possibile ma richiede attenzione alle formalità: è prudente ottenere l'assenso del difensore o documentare adeguatamente le comunicazioni al soggetto per evitare contestazioni
  • Per evitare la stasi del processo è consigliabile che il P.M. proceda tempestivamente alla rinnovazione della notifica secondo le modalità indicate dal giudice piuttosto che chiedere l'annullamento dell'intero procedimento

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