Cassazione Penale, Sentenza n. 3709/2024 del 29/01/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Giudice di pace di Livorno che aveva dichiarato la nullità della citazione a giudizio (ex art. 20-bis d.lgs. 28/08/2000, n. 274) nei confronti dell'imputato per violazione della normativa sull'immigrazione (art. 14, commi 5-bis e ter, d.lgs. n. 286/1998). La nullità era stata disposta in ragione del fatto che l'imputato aveva eletto domicilio presso lo studio del difensore d'ufficio il quale, avvisato, non aveva dato il proprio assenso; il Procuratore censurava l'ordinanza come abnorme perché determinante la stasi del procedimento e contestava l'assenza di una specifica attestazione prevista dall'art. 161, comma 4-bis, c.p.p., introdotto dal d.lgs. n. 150/2022.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Procuratore. Ha richiamato il principio delle Sezioni Unite (Sez. U, n. 42603/13.07.2023) secondo cui: a) prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2022, quando l'imputato eleggeva domicilio presso il difensore d'ufficio e questi non accettava, la notificazione della citazione doveva seguire le forme degli artt. 157 e 159 c.p.p.; b) è abnorme il provvedimento del giudice che dichiari la nullità della citazione e disponendo la trasmissione degli atti al P.M. determini la stasi del procedimento; c) non è invece abnorme il provvedimento del Giudice di pace che, ritenuta la nullità della notificazione nella forma della presentazione immediata (art. 20-bis d.lgs. n. 274/2000), disponga la trasmissione degli atti al P.M. per la rinnovazione della notificazione. La Corte ha quindi confermato che la restituzione degli atti al P.M. per rinnovazione è un potere del giudice di pace e non costituisce provvedimento abnorme, e ha dunque respinto (dichiarandolo inammissibile) il ricorso del P.M.
Norme richiamate
d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 20-bis
Regola la presentazione immediata e la notifica della citazione a giudizio dinnanzi al Giudice di pace; il giudice può controllare la regolarità della instaurazione del rito e disporre la restituzione degli atti al P.M. per la rinnovazione della notificazione senza che ciò sia considerato abnorme
codice di procedura penale, art. 161, comma 4 e comma 4-bis
L'art. 161 c.p.p. disciplina la notifica presso il difensore. Il comma 4-bis (introdotto dal d.lgs. n. 150/2022) prevede formalità aggiuntive: se il difensore non presta assenso deve essere attestata la comunicazione all'imputato della mancata accettazione o le cause dell'impossibilità di detta comunicazione; l'assenza di tale attestazione è rilevata dal P.M. ma la giurisprudenza può comunque ritenere corretta la restituzione per rinnovazione
codice di procedura penale, artt. 157 e 159
Forniscono le modalità alternative di notificazione quando l'elezione di domicilio presso il difensore non è accettata; in tali ipotesi la notifica deve seguire le forme previste da questi articoli
d.lgs. 25 agosto 1998, n. 286, art. 14, commi 5-bis e ter
Normativa sostanziale in materia di immigrazione che definisce le violazioni contestate all'imputato
d.lgs. n. 150 del 2022, art. 10, comma 1, lett. p)
Ha introdotto il comma 4-bis nell'art. 161 c.p.p., imponendo obblighi di attestazione quando il difensore rifiuta la domiciliazione
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. U, n. 42603 del 13/07/2023, El Karti Omar)
Principio guida applicato: il Giudice di pace ha il potere di restituire gli atti al P.M. per la rinnovazione della notificazione e tale rimessione non è abnorme; occorre altresì osservare le modalità di notificazione previste quando il difensore non accetta la domiciliazione
Massime di principio
- Se l'imputato elegge domicilio presso il difensore d'ufficio e il difensore non presta assenso, occorre procedere secondo le forme di notifica previste dagli artt. 157 e 159 c.p.p.; in mancanza la notificazione può essere impugnata ma il giudice di pace può legittimamente disporre la restituzione degli atti al P.M. per rinnovazione
- La restituzione degli atti al Pubblico Ministero per la rinnovazione della notificazione non è di per sé un provvedimento abnorme e non determina automaticamente la paralisi del procedimento
- Dopo l'introduzione dell'art. 161, comma 4-bis, c.p.p., è importante che sia agli atti l'attestazione della comunicazione all'imputato qualora il difensore rifiuti la domiciliazione; l'assenza di tale attestazione può essere rilevante ma non impedisce in assoluto che il giudice ordini la rinnovazione della notificazione
- Il Procuratore deve valutare la sussistenza di precedenti giurisprudenziali delle Sezioni Unite prima di qualificare come abnorme la restituzione degli atti; ricorsi contrari a consolidati principi di diritto rischiano di essere dichiarati inammissibili
- In casi di imputati senza fissa dimora o irregolari, la notifica presso il difensore è possibile ma richiede attenzione alle formalità: è prudente ottenere l'assenso del difensore o documentare adeguatamente le comunicazioni al soggetto per evitare contestazioni
- Per evitare la stasi del processo è consigliabile che il P.M. proceda tempestivamente alla rinnovazione della notifica secondo le modalità indicate dal giudice piuttosto che chiedere l'annullamento dell'intero procedimento
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