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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32932/2022 del 09/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia trae origine da un'azione revocatoria ordinaria promossa da un intermediario creditizio, poi subentrato il cessionario del credito, per far dichiarare inefficace nei suoi confronti il trasferimento di una serie di immobili disposto in un verbale di separazione consensuale tra i coniugi. Il creditore assumeva di vantare un ingente credito verso il fideiussore, derivante da garanzia prestata per obbligazioni della società di cui costui era socio e consigliere di amministrazione. Il Tribunale aveva accolto la domanda; la Corte d'appello aveva rigettato sia l'appello principale del fideiussore sia quello incidentale dell'altro coniuge. In cassazione il ricorrente articolava sei motivi: (1) nullità e violazione delle norme processuali per l'inammissibilità delle istanze istruttorie in appello, assumendo che il primo giudice non avesse espresso una specifica statuizione da criticare; (2) violazione dell'art. 342 c.p.c. per erronea applicazione dei requisiti di specificità dell'appello in relazione alle richieste di prova; (3) violazione dell'art. 2909 c.c. e vizio di omesso esame, sostenendo che non si fosse formato giudicato interno sull'eventus damni e che la Corte avesse trascurato la sopravvenienza di nuove garanzie patrimoniali; (4) violazione dell'art. 2901 c.c. e vizio motivazionale quanto alla scientia damni e all'anteriorità del credito, contestando la ricostruzione dei fatti e l'individuazione degli elementi rilevanti; (5) violazione dell'art. 1956 c.c. per la pretesa liberazione del fideiussore in ragione dell'accordo di ristrutturazione del 2010 e della nuova finanza; (6) violazione dell'art. 2901 c.c. e dell'art. 1988 c.c. quanto alla qualificazione della disposizione patrimoniale come atto sostanzialmente gratuito e non oneroso.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi quattro motivi e inammissibili il quinto e il sesto, osservando in sintesi che: le istanze istruttorie erano state correttamente dichiarate inammissibili in appello per difetto di specifiche critiche alla statuizione di primo grado; non vi era violazione di legge ma tentativo di ottenere una rivalutazione del merito; sull'eventus damni si era formato giudicato interno perché la sentenza di primo grado non era stata specificamente censurata sul punto; la scientia damni era stata desunta da plurimi elementi, tra cui la partecipazione del fideiussore all'assemblea societaria in cui erano emerse le perdite; l'accordo di ristrutturazione non aveva effetto novativo e non aveva liberato il garante; la pattuizione contenuta nel verbale di separazione, per la totale spoliazione immobiliare del ricorrente, era stata correttamente letta come prevalentemente gratuita. Il ricorrente è stato condannato alle spese e, ricorrendone i presupposti, al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    L'atto dispositivo è revocabile quando pregiudica la garanzia patrimoniale del creditore; l'eventus damni può consistere anche nella mera difficoltà di soddisfacimento coattivo del credito e prescinde dalla presenza di altri coobbligati o garanti.

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato interno si forma sui capi della sentenza di primo grado non specificamente censurati in appello.

  • art. 342 c.p.c.

    L'appello deve contenere critiche specifiche alla statuizione impugnata; la mera riproposizione di istanze istruttorie già disattese senza confronto con la ratio del primo giudice è inammissibile.

  • art. 132 c.p.c., n. 4

    La sentenza è nulla solo in presenza di effettivo difetto di motivazione o motivazione apparente, non quando il motivo di appello è dichiarato inammissibile per difetto di specificità.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato insieme all'art. 132 c.p.c. a sostegno della doglianza sulla motivazione, ma la censura è stata ritenuta infondata.

  • art. 24 Cost.

    Invocato dalla parte ricorrente, senza che la Corte ravvisasse lesione del diritto di difesa.

  • art. 111 Cost.

    Invocato dalla parte ricorrente, senza che la Corte ravvisasse violazioni del giusto processo.

  • art. 360, primo comma, c.p.c., n. 3

    Il vizio di violazione di legge non consente di contestare la ricostruzione della fattispecie concreta o la valutazione delle prove, riservate al giudice di merito.

  • art. 360, primo comma, c.p.c., n. 4

    È utilizzabile per denunciare nullità processuali o della sentenza, ma non per ottenere una nuova valutazione del merito sotto forma di vizio processuale.

  • art. 360, primo comma, c.p.c., n. 5

    L'omesso esame è insussistente quando il fatto dedotto è stato comunque valutato dai giudici di merito.

  • art. 2740 c.c.

    Richiamato per ribadire la funzione della garanzia patrimoniale generica del debitore.

  • art. 1956 c.c.

    La Corte ha escluso che l'accordo di ristrutturazione avesse effetto liberatorio o novativo nei confronti del fideiussore.

  • art. 1988 c.c.

    Richiamato nel motivo sulla qualificazione dell'attribuzione patrimoniale, ma la Corte ha ritenuto la disposizione sostanzialmente gratuita per lo squilibrio economico in favore del coniuge beneficiario.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma processuale che ha consentito la trattazione in adunanza camerale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di appello, le richieste istruttorie già disattese in primo grado devono essere sorrette da critiche specifiche alla relativa statuizione; la mera riproposizione dei capitoli senza confronto con la motivazione di rigetto è inammissibile.
  • Il vizio di violazione di legge ex art. 360 c.p.c., n. 3 non può essere utilizzato per censurare la ricostruzione dei fatti o la valutazione delle prove compiute dal giudice di merito.
  • L'eventus damni nell'azione revocatoria ordinaria sussiste anche quando l'atto dispositivo renda solo più कठिनosa la soddisfazione coattiva del credito; non è necessario che il patrimonio residuo sia del tutto incapiente in assoluto, né rileva la mera esistenza di altri obbligati o garanti.
  • Il giudicato interno si forma sui capi della sentenza di primo grado che non siano stati investiti da specifiche censure in appello.
  • La scientia damni può essere desunta da un complesso di circostanze fattuali oggettive, tra cui la partecipazione del debitore a momenti societari da cui emergano le perdite e la prevedibile crisi del soggetto garantito.
  • L'atto di disposizione inserito in un accordo tra coniugi può essere qualificato come sostanzialmente gratuito quando comporti la totale spoliazione di uno di essi e presenti un evidente squilibrio patrimoniale a favore dell'altro, anche se formalmente assistito da una dichiarazione di debito.
  • Un accordo di ristrutturazione del debito non determina di per sé novazione né liberazione del fideiussore quando le parti abbiano espressamente escluso l'effetto novativo e abbiano mantenuto ferme le garanzie personali originarie.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveSpese di liteInadempimentoTransazione
RamiProcesso civileObbligazioniContratti
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoBuona fede e correttezza

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