Direttiva 2024/1788
Direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, relativa a norme comuni per i mercati interni del gas rinnovabile, del gas naturale e dell’idrogeno, che modifica la direttiva (UE) 2023/1791 e che abroga la direttiva 2009/73/CE, (rifusione), (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva istituisce un quadro armonizzato per la decarbonizzazione dei mercati del gas naturale e dell’idrogeno nell’Unione, con regole comuni su accesso alle reti, separazione, tariffe, bilanciamento e pianificazione infrastrutturale. Rafforza i diritti dei consumatori e introduce un regime specifico per gas rinnovabili, gas a basse emissioni di carbonio e idrogeno, includendo certificazione, tracciabilità e riduzione delle emissioni. Prevede inoltre un processo di recepimento entro il 5 agosto 2026 per la maggior parte delle disposizioni, con alcune norme già applicabili dal 4 agosto 2024 o dal 5 agosto 2026.
Norme comuni per i mercati interni del gas rinnovabile, del gas naturale e dell’idrogeno, con decarbonizzazione del settore, tutela dei consumatori, accesso alle reti e separazione delle attività, in rifusione della direttiva 2009/73/CE.
Ambito di applicazione
La direttiva si applica agli Stati membri e disciplina, nei rispettivi ordinamenti nazionali, il trasporto, la distribuzione, la fornitura e lo stoccaggio di gas naturale, nonché il trasporto, lo stoccaggio e la fornitura di idrogeno attraverso il sistema dell’idrogeno. Include anche la certificazione del gas rinnovabile e dei combustibili a basse emissioni di carbonio, la tutela dei clienti finali, le reti e gli impianti connessi, i rapporti con paesi terzi e le procedure di autorizzazione e separazione proprietaria/funzionale. Sono previste esclusioni e regimi particolari per alcune reti o territori, tra cui piccoli sistemi, reti isolate o ultraperiferiche, talune reti dell’idrogeno esistenti o geograficamente limitate, e taluni gasdotti verso/da paesi terzi.
Direttiva (UE) 2024/1788 sui mercati interni del gas rinnovabile, del gas naturale e dell’idrogeno
La direttiva rappresenta la rifusione della disciplina europea del mercato interno del gas naturale, estendendola in modo organico ai gas rinnovabili, ai gas a basse emissioni di carbonio e all’idrogeno. Essa mira a favorire la decarbonizzazione del sistema energetico, la sicurezza degli approvvigionamenti, l’apertura dei mercati e una più forte tutela dei consumatori, nel quadro degli obiettivi climatici dell’Unione e in coordinamento con il regolamento (UE) 2024/1789 e con la direttiva (UE) 2023/1791.
Finalità e impostazione generale
La direttiva costruisce un quadro comune per mercati del gas e dell’idrogeno competitivi, flessibili e non discriminatori, ispirato a principi di neutralità tecnologica relativa, protezione dei clienti e decarbonizzazione progressiva. Il testo pone al centro l’abbandono del gas di origine fossile, la crescita del biometano e dell’idrogeno rinnovabile, ma ammette anche i combustibili a basse emissioni di carbonio come soluzione di transizione, soprattutto nei settori difficili da decarbonizzare.
Ambito di applicazione
Il perimetro materiale comprende produzione, trasporto, distribuzione, fornitura e stoccaggio del gas naturale e dell’idrogeno, oltre alla certificazione dei combustibili gassosi e alle regole di accesso alle infrastrutture. Sul versante soggettivo, le norme incidono su Stati membri, autorità di regolazione, gestori di reti, fornitori, clienti civili e non civili, clienti grossisti e altri partecipanti al mercato. L’ambito è temperato da deroghe e regimi speciali per reti isolate, regioni ultraperiferiche, piccoli sistemi, talune reti dell’idrogeno esistenti o geograficamente limitate e alcuni gasdotti con paesi terzi.
Mercato, prezzi e interventi pubblici
Gli Stati membri devono garantire la libera scelta del fornitore e l’assenza di barriere ingiustificate agli scambi e all’ingresso nel mercato. I fornitori restano liberi di determinare i prezzi, ma gli interventi pubblici di fissazione dei prezzi per il gas naturale sono ammessi solo in casi ben delimitati: tutela dei clienti in povertà energetica o vulnerabili, misure transitorie per microimprese e clienti civili, e crisi dei prezzi del gas dichiarata dal Consiglio su proposta della Commissione. La direttiva fissa condizioni numeriche e procedurali puntuali, inclusi limiti percentuali di consumo coperto, obblighi di compensazione dei fornitori e obblighi di notifica e rendicontazione alla Commissione.
Tutela dei consumatori e mercato retail
Il nuovo impianto rafforza in modo marcato i diritti contrattuali dei clienti finali. Sono previsti obblighi di informazione precontrattuale, trasparenza sulle variazioni di prezzo, strumenti di confronto, accesso a metodi di pagamento non discriminatori, gestione rapida dei reclami e fatturazione chiara, gratuita e comparabile. Particolare rilievo assume il diritto di cambiare fornitore o partecipante al mercato, con cambio tecnico entro 24 ore dal 1° gennaio 2026, e il diritto a non essere penalizzati da oneri di cambio sproporzionati. Sono poi previste regole per clienti attivi, autoconsumo e vendita di gas rinnovabile autoprodotto.
Clienti vulnerabili, povertà energetica e disconnessione
La direttiva rafforza l’obbligo degli Stati membri di proteggere i clienti vulnerabili e i clienti in povertà energetica, con misure di sostegno economico, sociale ed energetico. È espressamente previsto l’obiettivo di evitare la disconnessione per motivi economici o commerciali, con possibilità di adottare moratorie, piani di pagamento, consulenza sul debito e sostegni finanziari. Gli Stati membri devono inoltre predisporre regimi di fornitore di ultima istanza o misure equivalenti per garantire la continuità della fornitura, almeno per i clienti civili.
Accesso alle reti, tariffe e separazione
Per il gas naturale, la direttiva conferma il sistema di accesso dei terzi alle reti di trasporto, distribuzione, stoccaggio e GNL, di regola basato su tariffe pubblicate e non discriminatorie. Per l’idrogeno, l’accesso regolato dei terzi è la regola, con possibilità di accesso negoziato fino al 31 dicembre 2032. Il testo disciplina inoltre il rifiuto dell’accesso per mancanza di capacità, il potenziamento delle reti, i sistemi di bilanciamento, gli impianti GNL e le linee dirette. In parallelo, vengono rafforzate le regole di separazione proprietaria, indipendenza gestionale, separazione contabile e governance dei gestori di rete, al fine di evitare conflitti di interesse e sussidi incrociati.
Reti e mercato dell’idrogeno
Una parte rilevante della direttiva è dedicata alla costruzione del mercato interno dell’idrogeno. Sono disciplinati reti di trasporto e distribuzione dell’idrogeno, terminali, stoccaggio, quality management, bilanciamento dal 1° gennaio 2033 e connessioni transfrontaliere. Il modello regolatorio combina regole di accesso, pianificazione di rete, certificazione, interoperabilità e deroghe temporanee per favorire la fase di avvio del mercato, in particolare per le reti esistenti e per i casi geograficamente limitati. Viene inoltre valorizzata la coubicazione tra produzione e consumo di idrogeno e la cooperazione con i sistemi elettrici.
Pianificazione delle infrastrutture e dismissioni
La direttiva impone piani decennali di sviluppo della rete per gas naturale e idrogeno, con scenari comuni, consultazioni pubbliche e coerenza con i piani nazionali energia-clima e con gli obiettivi di neutralità climatica. I piani devono indicare anche infrastrutture da dismettere o riconvertire, ad esempio verso il trasporto di idrogeno. Per le reti di distribuzione del gas naturale, quando si prevede una riduzione strutturale della domanda, devono essere predisposti piani di dismissione, con specifiche tutele per gli utenti finali e criteri per l’ammortamento anticipato degli asset.
Certificazione, sostenibilità e riduzione delle emissioni
Il quadro certificatorio distingue tra gas rinnovabile, già assoggettato alla direttiva (UE) 2018/2001, e combustibili a basse emissioni di carbonio, per i quali la direttiva detta una metodologia specifica. È richiesto almeno un taglio del 70 % delle emissioni di gas serra rispetto al riferimento fossile, con tracciabilità, equilibrio di massa, controlli indipendenti, banche dati e possibilità di riconoscimento di sistemi volontari equivalenti. La Commissione deve inoltre intervenire con atti delegati e riesaminare il quadro, anche alla luce dell’evoluzione tecnologica e dei rischi di perdite di idrogeno.
Autorità di regolazione e enforcement
Ogni Stato membro deve designare un’unica autorità di regolazione nazionale indipendente, dotata di risorse, poteri investigativi, potere di imporre tariffe, approvare metodologie, dirimere controversie e comminare sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive. La direttiva attribuisce a tali autorità un ruolo centrale nel controllo dei gestori, nella vigilanza sulla concorrenza, sulla trasparenza dei prezzi, sulla qualità del servizio, sull’accesso ai dati e sull’attuazione dei piani di rete. Sono previste forme di cooperazione con ACER, Commissione, autorità di concorrenza e, in alcuni casi, con autorità di paesi terzi.
Recepimento, abrogazione e date chiave
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in GUUE. La data generale di recepimento è il 5 agosto 2026 per la gran parte delle disposizioni indicate all’articolo 94, mentre l’articolo 93 sulle modifiche alla direttiva (UE) 2023/1791 si applica dal 5 agosto 2026. La direttiva 2009/73/CE è abrogata dal 4 agosto 2024, con salvezza degli obblighi di recepimento delle parti non sostanzialmente modificate e delle disposizioni ancora soggette a specifiche date di applicazione.
Implicazioni pratiche per professionisti
Per avvocati e commercialisti, il testo è rilevante soprattutto per: contrattualistica e compliance nel retail gas/idrogeno; governance e separazione societaria dei gruppi verticalmente integrati; disciplina tariffaria e regolatoria; certificazione di sostenibilità e tracciabilità dei gas; pianificazione e finanziamento di reti e progetti di riconversione; trattamento di asset, ammortamenti e dismissioni; rapporti con clienti vulnerabili, bonus sociali e politiche anti-disconnessione; e valutazione dei profili di autorizzazione, sanzioni e rapporti con paesi terzi. Il recepimento nazionale dovrà tradurre in norme interne un ampio ventaglio di obblighi di risultato, lasciando agli Stati membri margini di scelta su forme, mezzi e, in alcuni casi, su deroghe e modelli organizzativi.
Disposizioni principali
Obiettivo generale e quadro normativo
Articolo 1: la direttiva istituisce un quadro comune per la decarbonizzazione dei mercati del gas naturale e dell’idrogeno e per la creazione di mercati integrati, competitivi, trasparenti e interconnessi. Disciplina organizzazione del settore, accesso al mercato, autorizzazioni, gestione dei sistemi, stoccaggio, fornitura e tutela dei consumatori, con l’obiettivo di sostenere gli obiettivi climatici ed energetici dell’Unione.
Definizioni chiave
Articolo 2: definisce, tra l’altro, gas naturale, gas rinnovabile, sistema del gas naturale, sistema dell’idrogeno, idrogeno a basse emissioni di carbonio, gas a basse emissioni di carbonio, imprese e gestori delle reti, clienti civili e non civili, cliente finale, sistema di entrata-uscita, punto di scambio virtuale, cliente attivo, povertà energetica ed efficienza energetica al primo posto. Le definizioni sono essenziali per delimitare gli ambiti di accesso alle reti, certificazione, diritti dei consumatori e separazione delle attività.
Mercati competitivi e prezzi basati sul mercato
Articoli 3 e 4: gli Stati membri devono garantire libertà di scelta del fornitore, assenza di barriere ingiustificate agli scambi transfrontalieri, trasparenza e non discriminazione, prezzi che riflettano domanda e offerta e un approccio incentrato sui clienti. I fornitori possono determinare i prezzi; gli interventi pubblici di fissazione dei prezzi sono ammessi solo per gas naturale, in favore di clienti in povertà energetica o vulnerabili, e a condizioni rigorose di necessità, proporzionalità, trasparenza e temporaneità. Sono previsti anche prezzi regolati transitori per microimprese e taluni clienti civili, con obblighi di notifica alla Commissione e relazioni periodiche entro il 15 marzo 2025 e poi ogni due anni.
Crisi dei prezzi del gas naturale
Articolo 5: il Consiglio, su proposta della Commissione, può dichiarare con decisione di esecuzione una crisi dei prezzi del gas naturale regionale o dell’Unione se il prezzo all’ingrosso medio supera 2,5 volte la media dei cinque anni precedenti e almeno 180 EUR/MWh per almeno sei mesi, e se i prezzi al dettaglio aumentano di circa il 70 % per almeno tre mesi. Durante la crisi gli Stati membri possono applicare prezzi regolati temporanei e mirati per PMI, clienti civili e servizi sociali essenziali, fino al 70 % del consumo dell’anno precedente; in via eccezionale possono anche fissare prezzi sotto costo per i clienti civili entro l’80 % del consumo mediano domestico, con compensazione dei fornitori e senza distorsioni del mercato. La decisione vale fino a un anno, prorogabile.
Obblighi di servizio pubblico e tutela sociale
Articolo 6: gli Stati membri possono imporre obblighi di servizio pubblico per sicurezza dell’approvvigionamento, regolarità e qualità delle forniture, tutela dell’ambiente, efficienza energetica, rinnovabili, protezione del clima e prezzo del gas naturale, purché gli obblighi siano chiari, trasparenti, non discriminatori e verificabili. Devono inoltre informare la Commissione sulle misure adottate e sulle successive modifiche, e consultare i soggetti interessati in modo aperto e trasparente.
Cooperazione regionale e integrazione dei mercati
Articolo 7: gli Stati membri, le autorità di regolazione e l’ACER devono promuovere l’integrazione regionale dei mercati del gas naturale e dell’idrogeno, la cooperazione tra gestori di sistema e la coerenza normativa, anche per le isole del gas. La Commissione può fornire orientamenti non vincolanti e l’ACER può formulare raccomandazioni vincolate alla cooperazione regolatoria.
Autorizzazioni e grandfathering delle infrastrutture
Articolo 8: per costruzione e gestione di impianti, gasdotti e infrastrutture dell’idrogeno, gli Stati membri devono adottare criteri oggettivi, non discriminatori e procedure trasparenti; le procedure non possono superare due anni, prorogabili di un anno in circostanze straordinarie. Sono previsti sportelli unici gratuiti, possibilità di mantenere o trasferire autorizzazioni e diritti di uso del suolo alle infrastrutture dell’idrogeno, e regole per il rifiuto dell’autorizzazione, la priorità di connessione del biometano e il rifiuto di nuove reti in aree destinate alla dismissione.
Certificazione di gas rinnovabile e combustibili a basse emissioni di carbonio
Articolo 9: il gas rinnovabile è certificato secondo la direttiva (UE) 2018/2001; i combustibili a basse emissioni di carbonio sono certificati in base a una metodologia specifica che deve garantire almeno il 70 % di riduzione delle emissioni di gas serra rispetto al combustibile fossile di riferimento. La Commissione deve adottare, entro il 5 agosto 2025, atti delegati sulla metodologia di calcolo; può inoltre riconoscere sistemi volontari equivalenti e adottare decisioni di riconoscimento con validità massima di cinque anni.
Norme tecniche, connessione e qualità
Articolo 10: gli Stati membri o le autorità di regolazione devono adottare e pubblicare norme tecniche minime per connessione e interoperabilità con impianti GNL, stoccaggi, reti e sistema dell’idrogeno, incluse qualità, odorizzazione e pressione del gas. I gestori devono pubblicare le proprie norme tecniche e gli oneri di connessione del gas rinnovabile secondo criteri oggettivi e trasparenti.
Diritti contrattuali, cambio fornitore, confronto offerte e fatturazione
Artt. 11-16: sono garantiti contratto chiaro, informazione precontrattuale, modifica contrattuale con preavviso, trasparenza dei prezzi e ampia gamma di metodi di pagamento. Il cambio fornitore/partecipante al mercato deve essere rapido, non discriminatorio e, dal 1° gennaio 2026, il processo tecnico non può superare 24 ore nei giorni lavorativi. Gli strumenti di confronto devono essere gratuiti almeno per i clienti civili e per micro e piccole imprese sotto 100.000 kWh annui, indipendenti, trasparenti e affidabili. Le bollette devono essere chiare, gratuite, contenere informazioni minime dettagliate su consumi, costi, diritti, quote di gas rinnovabile e a basse emissioni di carbonio, e dare accesso a dati storici e al conguaglio entro sei settimane dal cambio fornitore.
Misurazione intelligente, dati e interoperabilità
Artt. 17-23: l’introduzione dei sistemi di misurazione intelligenti nel gas naturale e nell’idrogeno richiede una valutazione costi-benefici. Nel gas naturale, i contatori intelligenti devono garantire misurazione accurata, accesso ai dati, sicurezza, privacy e interoperabilità; i contatori già installati prima del 4 agosto 2024 possono restare in servizio, ma quelli non conformi non oltre il 5 agosto 2036. Nel sistema dell’idrogeno, gli Stati membri devono garantire smart metering con requisiti di interoperabilità che saranno definiti dalla Commissione. La gestione dei dati deve essere efficiente, non discriminatoria, sicura e conforme al GDPR; la Commissione adotta requisiti di interoperabilità e accesso ai dati con atti di esecuzione.
Sportelli unici, ADR e protezione dei consumatori vulnerabili
Artt. 24-29: gli Stati membri devono istituire sportelli unici informativi, garantire meccanismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie semplici, efficaci e accessibili, e prevedere la partecipazione obbligatoria delle imprese di gas naturale per i clienti civili salvo equivalente efficacia di altri meccanismi. Devono tutelare clienti vulnerabili e in povertà energetica, adottare misure per evitare la disconnessione e garantire fornitore di ultima istanza o misure equivalenti per la continuità della fornitura, almeno per i clienti civili.
Accesso all’infrastruttura del gas naturale
Artt. 30-34: il gas rinnovabile e il gas a basse emissioni di carbonio devono poter accedere al mercato e all’infrastruttura. Per trasporto, distribuzione, impianti GNL, stoccaggio, linepack, reti a monte e linee dirette sono previsti sistemi di accesso dei terzi basati su tariffe o, in taluni casi, su negoziazione. I contratti a lungo termine per gas fossile non soggetto ad abbattimento non possono durare oltre il 31 dicembre 2049.
Accesso all’infrastruttura dell’idrogeno
Artt. 35-38: per le reti, i terminali e lo stoccaggio dell’idrogeno è previsto come regola l’accesso regolato dei terzi con tariffe pubblicate; gli Stati membri possono temporaneamente optare per accesso negoziato fino al 31 dicembre 2032. Sono disciplinati anche i terminali dell’idrogeno, il rifiuto dell’accesso o della connessione per mancanza di capacità, e le ipotesi di disconnessione per la graduale eliminazione del gas naturale, con criteri obiettivi e tutela degli utenti.
Compiti dei gestori di trasporto, distribuzione, stoccaggio e GNL
Artt. 39-45: i gestori devono garantire sicurezza, affidabilità, efficienza, non discriminazione, qualità del gas, trasparenza e cooperazione con altri gestori. Devono costruire capacità transfrontaliera, pubblicare regole di bilanciamento, gestire connessioni di impianti di biometano e di impianti di produzione di gas rinnovabile o a basse emissioni di carbonio. La connessione del biometano e dell’idrogeno è soggetta a procedure trasparenti approvate dall’autorità di regolazione.
Separazione e indipendenza dei gestori di distribuzione e delle reti idrogeno
Artt. 46-49: sono previste regole di separazione minima per i gestori dei sistemi di distribuzione e delle reti di distribuzione dell’idrogeno appartenenti a imprese verticalmente integrate, con soglie di esenzione per piccoli operatori. Sono inoltre disciplinati i sistemi di distribuzione chiusi e i sistemi combinati, con possibilità di deroghe e obblighi di non discriminazione e di contabilità separata.
Norme specifiche per le reti dell’idrogeno
Artt. 50-54: i gestori delle reti, dello stoccaggio e dei terminali dell’idrogeno devono gestire infrastrutture sicure ed efficienti, evitare perdite di idrogeno, garantire bilanciamento dal 1° gennaio 2033 e cooperare per capacità transfrontaliera. Sono previste deroghe per reti esistenti al 4 agosto 2024, reti geograficamente limitate e reti in regioni isolate, oltre a regole per i collegamenti con paesi terzi, la riservatezza e la certificazione. Il regime ordinario punta all’accesso regolato di terzi e all’indipendenza gestionale.
Pianificazione di rete integrata e dismissioni
Artt. 55-57: i gestori devono presentare piani decennali di sviluppo della rete per gas naturale e idrogeno, basati su scenari comuni, consultazioni pubbliche, coerenza con i piani energia/clima e considerazione della dismissione o riconversione degli asset. Per la distribuzione dell’idrogeno e la dismissione della rete del gas naturale sono previsti piani specifici o comuni, aggiornati periodicamente, con attenzione a efficienza energetica, consumo futuro, riconversione e tutela degli utenti finali.
Costi di connessione biometano e finanziamento dell’infrastruttura idrogeno
Artt. 58-59: gli Stati membri devono istituire un quadro per costi e oneri di connessione del biometano, coerente con l’efficienza energetica e la non discriminazione. Per l’infrastruttura transfrontaliera dell’idrogeno, se non vi sono tariffe ai punti di interconnessione, è previsto un meccanismo di compensazione finanziaria tra gestori a decorrere dal 1° gennaio 2033, con accordi e, in mancanza, decisioni delle autorità di regolazione o dell’ACER.
Separazione proprietaria e modelli di indipendenza
Artt. 60-67: sono stabilite regole di separazione proprietaria per i sistemi di trasporto del gas naturale e di indipendenza per gestori di sistema indipendenti e gestori di trasporto indipendenti. Il pacchetto comprende requisiti su beni, personale, identità societaria, indipendenza dell’amministrazione, organo di sorveglianza, programma di adempimenti e responsabile della conformità. In caso di gestori del sistema di trasporto, le sanzioni possono arrivare fino al 10 % del fatturato annuo. Tali regole servono ad eliminare conflitti di interesse e discriminazioni nell’accesso alla rete.
Separazione dei gestori delle reti di trasporto dell’idrogeno
Artt. 68-70: dal 5 agosto 2026 i gestori delle reti di trasporto dell’idrogeno devono essere separati secondo principi analoghi a quelli dei gestori del gas naturale, con possibilità di modelli indipendenti o integrati in alcuni casi. Sono previste deroghe per reti esistenti, per specifiche strutture in Estonia, Lettonia e Lituania fino al 31 dicembre 2030, e per separazione orizzontale con valutazione costi-benefici e controllo di impatto su trasparenza, sussidi incrociati e tariffe.
Certificazione dei gestori e controllo dei paesi terzi
Artt. 71-72: prima della designazione, i gestori devono essere certificati dall’autorità di regolazione; la Commissione interviene nel procedimento e, in caso di controllo da parte di soggetti di paesi terzi, valuta il rischio per la sicurezza dell’approvvigionamento energetico e per gli interessi essenziali dell’Unione e degli Stati membri. La decisione definitiva deve essere adottata entro termini stringenti e pubblicata insieme al parere della Commissione.
Separazione contabile e trasparenza
Artt. 74-75: le autorità e le autorità competenti hanno diritto di accesso alla contabilità; le imprese di gas naturale e di idrogeno devono tenere conti annuali e conti separati per ogni attività regolata, evitando sussidi incrociati tra gas naturale e idrogeno. Le regole di allocazione di costi, ricavi, attivi e passivi devono essere trasparenti e modificabili solo in casi eccezionali.
Autorità di regolazione nazionali
Artt. 76-79: ogni Stato membro deve designare un’unica autorità di regolazione nazionale indipendente, dotata di risorse e poteri adeguati, con mandato di 5-7 anni rinnovabile una volta. Le autorità devono poter fissare o approvare tariffe e metodologie, imporre sanzioni, effettuare indagini, risolvere controversie, vigilare su trasparenza, mercati, qualità del gas, protezione dei consumatori, piani di rete e accesso ai dati. Le sanzioni possono includere multe fino al 10 % del fatturato annuo.
Cooperazione regionale, controlli e conservazione dei dati
Artt. 80-82: le autorità di regolazione devono cooperare tra loro, con l’ACER e, se del caso, con autorità di paesi terzi; possono essere richiesti pareri dell’ACER sulla conformità alle regole di rete. Le imprese di fornitura devono conservare per almeno cinque anni i dati sulle transazioni dei contratti e dei derivati su gas naturale e idrogeno, con atti delegati della Commissione per metodologie e formato dei dati.
Misure di salvaguardia, parità di condizioni e accordi con paesi terzi
Artt. 83-89: sono previste misure di salvaguardia in caso di crisi improvvisa del mercato e meccanismi di parità di condizioni, soggetti a notifica e approvazione della Commissione. La direttiva disciplina anche gli accordi tecnici per condotte verso e da paesi terzi, la procedura di abilitazione per modificare o concludere accordi internazionali e le deroghe per specifiche infrastrutture, incluse le reti isolate o i gasdotti transfrontalieri esistenti.
Delega alla Commissione e riesami periodici
Artt. 90-92: la Commissione riceve deleghe per adottare atti delegati su metodologia di certificazione, cooperazione tra autorità, conservazione dati e altri aspetti tecnici; opera secondo procedura di comitato per gli atti di esecuzione. Sono previsti riesami entro il 31 dicembre 2030 e relazioni ulteriori nel 2035 sull’attuazione del quadro per l’idrogeno e le reti di distribuzione.
Modifica della direttiva (UE) 2023/1791
Articolo 93: sono soppressi gli articoli 17 e 19 della direttiva (UE) 2023/1791, è sostituito l’articolo 39, secondo comma, e viene soppresso l’allegato VIII. L’articolo 93 si applica dal 5 agosto 2026.
Termini di recepimento e abrogazione
Articolo 94: gli Stati membri devono recepire la maggior parte delle disposizioni entro il 5 agosto 2026, con obbligo di comunicazione alla Commissione. Articolo 95 abroga la direttiva 2009/73/CE dal 4 agosto 2024, mantenendo gli obblighi di recepimento delle parti non modificate e di quelle con date di applicazione particolari. Articolo 96 stabilisce l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione e l’applicazione dell’articolo 93 dal 5 agosto 2026.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- direttiva · 13 giu 2024Direttiva 2024/1711
- direttiva · 13 giu 2024Direttiva 2024/1712
- direttiva · 13 giu 2024Direttiva 2024/1760
- direttiva · 13 giu 2024Direttiva 2024/1799
- direttiva · 31 mag 2024Direttiva 2024/1619
- direttiva · 31 mag 2024Direttiva 2024/1640
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →