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Direttiva 2024/1712

Direttiva (UE) 2024/1712 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che modifica la direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime

Normativa europea32024L1712

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva (UE) 2024/1712 aggiorna il quadro UE contro la tratta di esseri umani, ampliando le forme di sfruttamento rilevanti e introducendo nuove fattispecie e aggravanti, anche in relazione all’uso delle tecnologie digitali. Rafforza inoltre gli obblighi degli Stati membri in materia di assistenza specializzata alle vittime, meccanismi di orientamento, coordinamento istituzionale, formazione degli operatori, raccolta dati e piani nazionali. Il recepimento deve avvenire entro il 15 luglio 2026.

Modifica la direttiva 2011/36/UE per rafforzare prevenzione, repressione e protezione delle vittime della tratta di esseri umani, estendendo fattispecie, aggravanti, obblighi di assistenza, raccolta dati e coordinamento tra autorità.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri dell’Unione europea, che devono recepire le modifiche nell’ordinamento interno entro il 15 luglio 2026. Incide sulla disciplina penale, sulla protezione delle vittime, sulla cooperazione tra autorità anti-tratta e autorità competenti in materia di asilo, sulla formazione degli operatori, sulla raccolta di dati statistici e sui piani nazionali anti-tratta. La Danimarca non partecipa né è vincolata né soggetta all’applicazione; l’Irlanda partecipa all’adozione e all’applicazione. La direttiva modifica la direttiva 2011/36/UE e si coordina con altri atti UE su asilo, accoglienza, risarcimento, recupero e confisca dei beni e protezione delle vittime.

Direttiva (UE) 2024/1712 che modifica la direttiva 2011/36/UE sulla tratta di esseri umani

La direttiva interviene sul principale strumento UE in materia di prevenzione e repressione della tratta di esseri umani e protezione delle vittime, per adeguarlo all’evoluzione delle modalità criminali, al ruolo delle tecnologie digitali e alle nuove esigenze di assistenza e coordinamento. Il legislatore europeo richiama la gravità del fenomeno, il suo carattere transnazionale e la necessità di un approccio multidisciplinare, centrato sulle vittime e sensibile a genere, disabilità e minori.

Obiettivi e ratio dell’intervento

La modifica mira a rafforzare la risposta penale, la prevenzione della domanda, l’identificazione precoce delle vittime, il supporto specializzato e la cooperazione tra autorità nazionali ed europee. I considerando evidenziano alcune lacune del quadro vigente: responsabilità delle persone giuridiche, sistemi di raccolta dati, coordinamento istituzionale e capacità di individuare rapidamente le vittime.

Ambito materiale delle modifiche

La direttiva modifica in modo puntuale la direttiva 2011/36/UE, incidendo su definizioni, aggravanti, responsabilità delle persone giuridiche, sanzioni, non punibilità delle vittime, indagini e giurisdizione, assistenza e sostegno, protezione dei minori, risarcimento, prevenzione, formazione, coordinamento nazionale e raccolta dati. Si coordina anche con atti recenti dell’Unione in materia di asilo, accoglienza, protezione internazionale, recupero e confisca dei beni e diritti delle vittime.

Ambito di applicazione soggettivo e territoriale

Le nuove regole si applicano agli Stati membri, che devono recepirle entro il 15 luglio 2026. La Danimarca è esclusa dall’adozione e dall’applicazione; l’Irlanda partecipa. Le modifiche riguardano i reati di tratta, i reati connessi e il nuovo reato di uso di servizi forniti da una vittima della tratta. Sono destinatari diretti degli obblighi anche le autorità competenti per indagini, azione penale, assistenza alle vittime, asilo, coordinamento e raccolta dati.

Definizione di sfruttamento e tutela dei minori

L’articolo 2, paragrafo 3, viene ampliato per includere espressamente lo sfruttamento della maternità surrogata, del matrimonio forzato e dell’adozione illegale. Ciò non altera le definizioni nazionali o internazionali di matrimonio, adozione, matrimonio forzato, adozione illegale o maternità surrogata, né le norme nazionali in materia. Per i minori, la tratta resta punibile anche in assenza dei mezzi tipici del reato; l’eccezione riguarda solo lo sfruttamento della maternità surrogata quando la madre surrogata è minore.

Aggravanti e uso delle tecnologie digitali

La direttiva attribuisce rilievo aggravante alle violenze gravi e al pregiudizio particolarmente grave arrecato alla vittima. Inoltre, è aggravante la partecipazione di pubblici ufficiali nell’esercizio delle loro funzioni e l’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione per diffondere immagini, video o materiale sessuale relativo alla vittima. I considerando chiariscono che il livello delle pene deve riflettere la maggiore gravità delle condotte e l’effetto amplificatore della diffusione online, anche in gruppi chiusi.

Responsabilità delle persone giuridiche e sanzioni

La responsabilità delle persone giuridiche viene chiarita e rafforzata per i reati di tratta, favoreggiamento e nuovo reato di cui all’articolo 18 bis. La responsabilità può derivare sia da condotte poste in essere da soggetti apicali a vantaggio della persona giuridica, sia da carente vigilanza o controllo. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive e comprendere in ogni caso sanzioni pecuniarie; possono includere esclusione da benefici o aiuti pubblici, esclusione da finanziamenti, interdizione, ritiro di permessi, sorveglianza giudiziaria, scioglimento, chiusura dei locali e pubblicazione della decisione.

Non punibilità delle vittime per condotte imposte dalla tratta

L’articolo 8 esteso consente alle autorità nazionali di non perseguire né sanzionare le vittime coinvolte, come conseguenza diretta della tratta, in attività criminali o in altre attività illecite, anche amministrative o soggette a sanzione pecuniaria. L’obiettivo è evitare la vittimizzazione secondaria e incoraggiare le denunce e la richiesta di assistenza.

Indagini, azione penale e competenze tecniche

Le indagini e l’azione penale non possono essere subordinate alla querela o alla denuncia della vittima e possono proseguire anche se la vittima ritratta la propria dichiarazione. Gli Stati membri devono garantire formazione adeguata a chi indaga e persegue i reati di tratta; quando i reati sono commessi o agevolati tramite strumenti digitali, tali soggetti devono possedere competenze e capacità tecnologiche adeguate. È inoltre incoraggiata, ove opportuno, la creazione di unità specializzate.

Assistenza alle vittime, meccanismi di orientamento e rifugi

Gli Stati membri devono assicurare assistenza specializzata e sostegno, con approccio centrato sulla vittima e sensibile a genere, disabilità e minori, prima, durante e dopo il procedimento penale per un periodo congruo. Le misure devono essere consensuali e informate e comprendere almeno alloggio adeguato e sicuro, rifugi e sistemazioni temporanee, assistenza materiale, cure mediche, sostegno psicologico, consulenza, informazioni, traduzione e interpretariato. I rifugi devono essere sufficienti, accessibili e attrezzati anche per i bisogni dei minori.

Coordinamento con le procedure di asilo e protezione internazionale

La direttiva impone complementarità e coordinamento tra autorità anti-tratta e autorità competenti in materia di asilo. Le vittime devono poter chiedere protezione internazionale o uno status nazionale equivalente anche se già assistite come vittime di tratta. Le informazioni da fornire includono, se del caso, il periodo di riflessione e ripresa previsto dalla direttiva 2004/81/CE e le possibilità offerte dai nuovi regolamenti UE in materia di protezione internazionale e accoglienza.

Protezione dei minori e delle famiglie

Per i minori vittime sono previste valutazione individuale, misure di recupero fisico e psicosociale, programmi di transizione verso l’età adulta, accesso all’istruzione entro un termine ragionevole e nomina di un tutore o rappresentante quando vi sia conflitto di interessi con chi esercita la responsabilità genitoriale. È inoltre previsto, ove opportuno e possibile, il sostegno alla famiglia del minore presente nel territorio degli Stati membri.

Risarcimento e prevenzione della domanda

Le vittime devono poter accedere ai sistemi nazionali di risarcimento per reati dolosi violenti; gli Stati membri possono istituire fondi nazionali o strumenti analoghi. Sul piano preventivo, gli Stati devono adottare misure di istruzione, formazione e informazione, anche online, per scoraggiare e ridurre la domanda che alimenta tutte le forme di sfruttamento. Devono inoltre svolgere azioni di sensibilizzazione e programmi di ricerca e istruzione, anche in cooperazione con società civile e settore privato.

Nuovo reato di uso di servizi forniti da una vittima

L’articolo 18 bis introduce un nuovo reato minimo armonizzato: è punibile l’uso doloso di servizi forniti da una vittima della tratta quando la vittima è sfruttata per prestarli e l’utente è consapevole della sua condizione. La direttiva specifica che il reato riguarda i servizi, non i prodotti ottenuti mediante sfruttamento della manodopera; lascia inoltre impregiudicata la disciplina nazionale sulla prostituzione e l’eventuale scelta di incriminare l’acquisto di atti sessuali.

Formazione, coordinatori nazionali e raccolta dati

Gli Stati membri devono promuovere o offrire formazione periodica e specializzata a tutti gli operatori che possono entrare in contatto con vittime effettive o potenziali, inclusi polizia, magistratura, ispettori del lavoro, servizi sociali, sanitari e di assistenza. Devono inoltre istituire coordinatori nazionali anti-tratta o meccanismi equivalenti con risorse adeguate, e possono creare organismi indipendenti di monitoraggio. È imposto un sistema di raccolta di dati statistici anonimizzati, con trasmissione annuale alla Commissione, di regola entro il 30 settembre e comunque entro il 31 dicembre.

Piani d’azione nazionali e coordinamento UE

Gli Stati membri devono adottare piani d’azione nazionali anti-tratta entro il 15 luglio 2028, in consultazione con coordinatori, organismi indipendenti e portatori di interessi. I piani devono essere riesaminati e aggiornati almeno ogni cinque anni, comunicati alla Commissione entro tre mesi dalla loro adozione e resi pubblici. Il coordinatore anti-tratta dell’UE è rafforzato nel suo ruolo di coordinamento con gli omologhi nazionali, le agenzie dell’Unione e la società civile.

Termine di recepimento ed entrata in vigore

Gli Stati membri devono adottare e pubblicare entro il 15 luglio 2026 le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie al recepimento e comunicarle alla Commissione, anche con riferimento esplicito alla direttiva. La direttiva è entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Entro il 15 luglio 2030 la Commissione dovrà presentare una relazione sull’attuazione e sull’impatto delle misure nazionali.

Disposizioni principali

Ampliamento della nozione di sfruttamento e tutela dei minori

L’articolo 2, paragrafo 3, è riscritto per includere espressamente, tra le forme di sfruttamento, lo sfruttamento della maternità surrogata, del matrimonio forzato e dell’adozione illegale, oltre a sfruttamento sessuale, lavoro o servizi forzati, accattonaggio, schiavitù, servitù, sfruttamento di attività illecite e prelievo di organi. Il paragrafo 5 chiarisce che, quando il reato coinvolge minori, la tratta è punibile anche in assenza dei mezzi tipici, salvo che per lo sfruttamento della maternità surrogata, per il quale la regola non si applica se la madre surrogata è minore.

Circostanze aggravanti

L’articolo 4 rafforza le aggravanti: è aggravante il fatto che il reato sia commesso con violenze gravi o causi alla vittima un pregiudizio particolarmente grave, anche fisico o psicologico. Gli Stati membri devono inoltre considerare aggravante il fatto che il reato sia commesso da funzionari pubblici nell’esercizio delle funzioni o che l’autore abbia agevolato o realizzato, tramite tecnologie dell’informazione e della comunicazione, la diffusione di immagini, video o materiale sessuale relativo alla vittima.

Responsabilità delle persone giuridiche e sanzioni

L’articolo 5 estende e precisa la responsabilità delle persone giuridiche per i reati di tratta, favoreggiamento e nuovo reato di cui all’articolo 18 bis, paragrafo 1, quando commessi a loro vantaggio da soggetti apicali o quando la mancata vigilanza o controllo abbia consentito la commissione del reato. L’articolo 6 impone sanzioni o misure efficaci, proporzionate e dissuasive, incluse sanzioni pecuniarie e possibili misure quali esclusione da benefici o aiuti pubblici, esclusione da finanziamenti pubblici, interdizione dall’attività, ritiro di permessi, sorveglianza giudiziaria, scioglimento, chiusura dei locali e pubblicazione della decisione giudiziaria.

Non punibilità delle vittime per atti costretti dalla tratta

L’articolo 8 impone agli Stati membri di attribuire alle autorità competenti il potere di non perseguire né sanzionare penalmente le vittime per attività criminali o altre attività illecite costrette a compiere come conseguenza diretta della tratta. La formulazione copre anche attività illecite non criminali ma soggette a sanzioni amministrative o pecuniarie nel diritto nazionale.

Indagini, azione penale, giurisdizione e competenze digitali

L’articolo 9 stabilisce che indagini e azione penale non possono dipendere dalla querela o denuncia della vittima e possono proseguire anche se la vittima ritratta la dichiarazione. Gli operatori incaricati devono ricevere formazione adeguata; se i reati sono commessi o agevolati via tecnologie digitali, devono disporre di competenze tecnologiche adeguate. L’articolo 10 adegua le regole sulla giurisdizione ai nuovi reati introdotti.

Assistenza, orientamento e rifugi per le vittime

L’articolo 11 rafforza l’assistenza specializzata e il sostegno, da garantire prima, durante e per un congruo periodo dopo il procedimento penale, con approccio incentrato sulle vittime e sensibile a genere, disabilità e minori. Gli Stati membri devono istituire meccanismi di orientamento per individuazione rapida, identificazione, assistenza e indirizzamento delle vittime, oltre a un punto di contatto per l’orientamento transfrontaliero. Le misure devono prevedere standard minimi di sussistenza, alloggio sicuro, assistenza materiale, cure mediche, supporto psicologico, consulenza, informazioni e, se necessario, traduzione e interpretariato; rifugi e alloggi temporanei devono essere sufficienti, accessibili e adeguati ai minori.

Protezione internazionale, soggiorno e coordinamento con l’asilo

È inserito l’articolo 11 bis, che impone complementarità e coordinamento tra autorità anti-tratta e autorità competenti in materia di asilo. Le vittime devono poter esercitare il diritto di chiedere protezione internazionale o uno status nazionale equivalente anche mentre ricevono assistenza come vittime presunte o identificate. L’articolo 11, paragrafo 6, richiama il periodo di riflessione e ripresa della direttiva 2004/81/CE e la protezione internazionale ai sensi dei regolamenti (UE) 2024/1347 e 2024/1348.

Protezione dei minori

L’articolo 13, paragrafo 3, richiede procedure di segnalazione sicure, riservate, accessibili ai minori e formulate con linguaggio adeguato. L’articolo 14 impone valutazione individuale del minore, misure di recupero fisico e psicosociale, accesso all’istruzione entro un termine ragionevole, nomina di tutore o rappresentante in caso di conflitto di interessi e, ove opportuno, sostegno alla famiglia. È ribadita l’attenzione al rischio di reimmissione nella tratta.

Risarcimento e prevenzione della domanda

L’articolo 17 garantisce alle vittime accesso ai sistemi di risarcimento per reati dolosi violenti e consente l’istituzione di fondi nazionali o strumenti analoghi. L’articolo 18 impone misure di prevenzione, comprese istruzione, formazione, campagne di informazione e, se del caso, interventi online, per scoraggiare e ridurre la domanda che alimenta la tratta e per ridurre il rischio che persone, soprattutto minori e persone con disabilità, diventino vittime.

Nuovo reato relativo all’uso di servizi forniti da vittime

L’articolo 18 bis introduce il reato, per un atto doloso, di uso di servizi forniti da una vittima della tratta quando la vittima è sfruttata per prestarli e l’utente è consapevole della condizione di vittima. Le pene devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. La direttiva precisa che il reato riguarda i servizi e non l’acquisto di prodotti realizzati in condizioni di sfruttamento, lasciando impregiudicata la disciplina nazionale sulla prostituzione e l’eventuale incriminazione dell’acquisto di atti sessuali.

Formazione degli operatori

L’articolo 18 ter impone agli Stati membri di promuovere o offrire formazione periodica e specializzata a polizia, personale giudiziario, servizi di assistenza, ispettori del lavoro, servizi sociali e operatori sanitari, con approccio basato sui diritti umani e sensibile a genere, disabilità e minori. È incoraggiata anche la formazione generale e specialistica per giudici e autorità inquirenti.

Coordinatori nazionali, organismi indipendenti e dati statistici

L’articolo 19 impone l’istituzione di coordinatori nazionali anti-tratta o meccanismi equivalenti, con risorse adeguate, e consente organismi indipendenti di monitoraggio e relazione. L’articolo 19 bis obbliga a creare un sistema di raccolta di dati anonimizzati e a trasmettere annualmente alla Commissione, di regola entro il 30 settembre e comunque entro il 31 dicembre, i dati dell’anno precedente. L’articolo 19 ter impone l’adozione di piani d’azione nazionali anti-tratta entro il 15 luglio 2028, con riesame almeno quinquennale, comunicazione alla Commissione entro tre mesi e pubblicità dei piani.

Coordinamento a livello UE e relazione di valutazione

L’articolo 20 rafforza il coordinamento con il coordinatore anti-tratta dell’UE, i coordinatori nazionali, gli organismi indipendenti, le agenzie dell’Unione e la società civile. L’articolo 23, paragrafo 3, richiede alla Commissione una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 15 luglio 2030 sulla conformità degli Stati membri e sull’impatto delle misure adottate.

Termine di recepimento e entrata in vigore

Gli Stati membri devono mettere in vigore entro il 15 luglio 2026 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva e informare immediatamente la Commissione. La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Come è indicizzato

Materiediritto penalediritti delle vittimeimmigrazione e asiloprotezione dei minoripari opportunità e non discriminazione

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