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Direttiva 2024/1799

Direttiva (UE) 2024/1799 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, recante norme comuni che promuovono la riparazione dei beni e che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e le direttive (UE) 2019/771 e (UE) 2020/1828 (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32024L1799

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva istituisce un quadro armonizzato per incentivare la riparazione dei beni, con l’obiettivo di ridurre lo smaltimento prematuro, favorire il consumo sostenibile e rafforzare il mercato interno dei servizi di riparazione. Prevede un modulo europeo standard di informazioni sulla riparazione, un obbligo di riparazione in capo ai fabbricanti per taluni beni riparabili e una piattaforma online europea per mettere in contatto consumatori e riparatori. Modifica inoltre la direttiva (UE) 2019/771 per rendere più attrattiva la riparazione nel quadro della garanzia legale, estendendo di 12 mesi il periodo di responsabilità quando il consumatore sceglie la riparazione come rimedio.

Norme comuni per promuovere la riparazione dei beni acquistati dai consumatori, sia fuori sia nel quadro della responsabilità del venditore, con obblighi informativi, una piattaforma europea e modifiche alla disciplina delle garanzie legali.

Ambito di applicazione

Si applica alla riparazione dei beni acquistati dai consumatori in caso di difetto che si verifica o si manifesta al di fuori della responsabilità del venditore ai sensi dell’articolo 10 della direttiva (UE) 2019/771. Gli articoli 5 e 6 si applicano solo ai beni per i quali e nella misura in cui gli atti giuridici dell’Unione elencati nell’allegato II prevedono specifiche di riparabilità. La direttiva riguarda quindi consumatori, fabbricanti, rappresentanti autorizzati, importatori, distributori e riparatori, con rilevanza anche per le vendite e riparazioni transfrontaliere nel mercato interno; non pregiudica la direttiva (UE) 2018/958, le norme generali sul contratto, né il regolamento (UE) 2023/988 sulla sicurezza generale dei prodotti.

Direttiva (UE) 2024/1799: norme comuni che promuovono la riparazione dei beni

La direttiva istituisce un quadro armonizzato volto a incentivare la riparazione dei beni acquistati dai consumatori, con una duplice finalità: rafforzare il mercato interno dei servizi di riparazione e promuovere consumo sostenibile, economia circolare e tutela ambientale. Il legislatore UE interviene sia nella fase post-vendita fuori dalla responsabilità del venditore, sia nel quadro della garanzia legale modificando la direttiva (UE) 2019/771.

Obiettivi e logica dell’intervento

La direttiva nasce dall’esigenza di ridurre la frammentazione normativa tra Stati membri e di rimuovere gli ostacoli alle riparazioni, soprattutto transfrontaliere, creati da regole nazionali diverse. L’impostazione è quella dell’armonizzazione piena: gli Stati membri non possono introdurre disciplina divergente, salvo gli spazi espressamente lasciati dal testo. L’obiettivo sostanziale è rendere la riparazione una scelta economicamente e logisticamente più attraente per il consumatore rispetto alla sostituzione del bene.

Ambito di applicazione

La direttiva si applica alla riparazione dei beni acquistati dai consumatori quando il difetto si verifica o si manifesta fuori dalla responsabilità del venditore ai sensi dell’articolo 10 della direttiva (UE) 2019/771. Gli articoli 5 e 6, che riguardano l’obbligo di riparazione e le informazioni correlate, operano soltanto per i beni coperti dagli atti dell’Unione elencati nell’allegato II e solo nella misura in cui tali atti prevedono specifiche di riparabilità. Rilevano quindi, oltre ai consumatori, anche fabbricanti, rappresentanti autorizzati, importatori, distributori e riparatori, con una disciplina concepita per funzionare anche in contesti transfrontalieri.

Definizioni rilevanti

L’articolo 2 rinvia in larga parte alle definizioni già presenti nella direttiva (UE) 2019/771 e nel regolamento (UE) 2024/1781. Di rilievo sono le nozioni di:

  • riparatore, che include fabbricanti e venditori quando prestano servizi di riparazione;
  • specifiche di riparabilità, cioè le prescrizioni UE che rendono tecnicamente possibile la riparazione;
  • ricondizionamento, che può assumere rilievo sia come alternativa alla riparazione impossibile, sia come soluzione nella disciplina della sostituzione.

Modulo europeo di informazioni sulla riparazione

L’articolo 4 introduce un modulo standardizzato che il riparatore può fornire volontariamente al consumatore. Il modulo deve essere su supporto durevole, fornito entro un tempo ragionevole dopo la richiesta e prima che il consumatore sia vincolato dal contratto. Il contenuto è dettagliato e include, tra l’altro:

  • identità e contatti del riparatore;
  • bene da riparare e natura del difetto;
  • tipo di riparazione proposta;
  • prezzo, oppure metodo di calcolo e prezzo massimo;
  • tempo previsto per completare la riparazione;
  • eventuale bene sostitutivo temporaneo e relativi costi;
  • luogo di consegna;
  • servizi accessori, come rimozione, installazione e trasporto;
  • periodo di validità del modulo.

Il modulo è gratuito, salvo il caso di servizio di diagnostica necessario per identificare difetto, tipo di riparazione e stima del prezzo. In tale ipotesi il riparatore può addebitare i costi necessari, ma deve informarvi preventivamente il consumatore. Le condizioni indicate nel modulo restano ferme per 30 giorni di calendario, salvo diverso accordo, e l’accettazione del modulo entro il periodo di validità vincola il riparatore a eseguire la riparazione a quelle condizioni.

Effetti del modulo sugli obblighi informativi precontrattuali

Il testo attribuisce al modulo una funzione di semplificazione e “assorbimento” di vari obblighi informativi previsti da altre direttive, in particolare la direttiva 2011/83/UE, la direttiva 2006/123/CE e la direttiva 2000/31/CE. Se il modulo è compilato in modo completo e accurato, il riparatore si considera in regola con specifici obblighi informativi su caratteristiche del servizio, identità e contatti, prezzo, modalità e tempi di esecuzione.

Obbligo di riparazione dei fabbricanti

L’articolo 5 è il nucleo innovativo della direttiva. Gli Stati membri devono assicurare che, su richiesta del consumatore, il fabbricante ripari i beni soggetti a specifiche di riparabilità dell’allegato II. L’obbligo opera solo se la riparazione è possibile; il fabbricante può subappaltare l’attività.

Le condizioni della riparazione sono articolate come segue:

  • riparazione gratuita oppure a prezzo ragionevole;
  • esecuzione entro un tempo ragionevole dal momento in cui il fabbricante prende fisicamente possesso del bene, lo riceve o ottiene accesso al bene;
  • facoltà di fornire un bene sostitutivo temporaneo, gratuito o a costo ragionevole;
  • facoltà di offrire un bene ricondizionato se la riparazione è impossibile.

Per i fabbricanti stabiliti fuori dall’Unione, l’obbligo passa al rappresentante autorizzato nell’Unione; in mancanza, all’importatore; in ulteriore subordine, al distributore. Anche questi soggetti possono subappaltare la riparazione ma restano responsabili dell’adempimento.

Prezzi, ricambi e divieti di ostacolo alla riparazione

La direttiva contiene misure per evitare che l’obbligo di riparazione sia svuotato di contenuto economico o tecnico. In particolare:

  • i ricambi e gli strumenti devono essere offerti a prezzo ragionevole, senza scoraggiare la riparazione;
  • deve essere garantito l’accesso gratuito a informazioni sui prezzi indicativi della normale riparazione tramite un sito web ad accesso libero;
  • è vietato l’uso di clausole contrattuali o tecnologie hardware/software che impediscano la riparazione, salvo giustificazioni oggettive e legittime, comprese quelle relative alla proprietà intellettuale;
  • i fabbricanti non possono rifiutare la riparazione solo perché il bene è stato già riparato da altri soggetti.

Informazioni sull’obbligo di riparazione

L’articolo 6 impone agli Stati membri di garantire che il fabbricante, o se del caso i soggetti alternativi tenuti all’obbligo, mettano a disposizione in modo gratuito informazioni sui servizi di riparazione. Tali informazioni devono essere facilmente accessibili, chiare e comprensibili e devono restare disponibili almeno per tutta la durata dell’obbligo di riparazione.

Piattaforma online europea per la riparazione

L’articolo 7 istituisce una piattaforma online europea destinata ad aiutare i consumatori a trovare riparatori e, se del caso, venditori di beni ricondizionati, acquirenti di beni difettosi a fini di ricondizionamento e iniziative di riparazione partecipativa. La piattaforma è composta da sezioni nazionali e da eventuali link a piattaforme online nazionali già esistenti.

Scadenze principali:

  • entro il 31 luglio 2027 la Commissione deve sviluppare l’interfaccia online comune;
  • gli Stati membri devono assicurare che le sezioni o piattaforme nazionali siano operative entro il 31 luglio 2027;
  • gli Stati membri che utilizzano sezioni nazionali possono imporre condizioni di accesso, purché conformi al diritto UE e comunicate entro il 31 luglio 2026;
  • se vengono introdotte condizioni di accesso, la sezione nazionale deve essere operativa entro sei mesi dalla disponibilità dell’interfaccia comune.

La piattaforma deve essere gratuita per i consumatori, disponibile in tutte le lingue ufficiali dell’Unione, accessibile alle persone con disabilità e dotata di funzioni di ricerca per categorie di beni, localizzazione, servizi transfrontalieri, tempi di riparazione, beni sostitutivi e servizi accessori. Deve anche consentire ai consumatori di richiedere il modulo europeo di informazioni sulla riparazione, laddove il riparatore lo offra.

Ruolo della Commissione, del gruppo di esperti e dei punti di contatto nazionali

L’articolo 8 prevede un gruppo di esperti composto da rappresentanti di tutti gli Stati membri e presieduto dalla Commissione, con funzione consultiva su progettazione e funzionamento della piattaforma. L’articolo 9 impone agli Stati membri di comunicare entro il 31 luglio 2026 il punto di contatto nazionale oppure la piattaforma nazionale scelta. Il punto di contatto gestisce l’accesso alla sezione nazionale, verifica le eventuali condizioni di accesso e assiste la Commissione.

Misure nazionali di promozione della riparazione

L’articolo 13 impone agli Stati membri di adottare almeno una misura per promuovere la riparazione. Le misure possono essere finanziarie o non finanziarie e possono essere adottate a livello nazionale, regionale o locale. Il testo menziona esempi quali buoni riparazione, fondi per le riparazioni, campagne informative, spazi per iniziative di riparazione partecipativa, formazione e misure fiscali, incluso il possibile uso di aliquote IVA ridotte ove compatibile con la direttiva 2006/112/CE. Entro il 31 luglio 2029 gli Stati membri devono notificare alla Commissione le misure adottate.

Sanzioni, tutela collettiva e cooperazione amministrativa

L’articolo 11 richiede mezzi adeguati ed efficaci per garantire il rispetto della direttiva e consente azioni giudiziarie o amministrative da parte di enti pubblici, organizzazioni con legittimo interesse e associazioni di categoria. L’articolo 15 impone sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive per violazioni degli articoli 4, 5 e 6, da notificare alla Commissione entro il 31 luglio 2026. Gli articoli 17 e 18 inseriscono la direttiva negli elenchi rilevanti della direttiva (UE) 2020/1828 e del regolamento (UE) 2017/2394, rafforzando il profilo dell’enforcement collettivo e della cooperazione tra autorità.

Modifiche alla direttiva (UE) 2019/771

La direttiva modifica la disciplina della vendita di beni per favorire la riparazione nel quadro della garanzia legale. In particolare:

  • la conformità del bene comprende anche durabilità, riparabilità, funzionalità, compatibilità e sicurezza;
  • se il consumatore sceglie la riparazione come rimedio, il periodo di responsabilità si estende una volta di 12 mesi;
  • il venditore deve informare il consumatore del diritto di scegliere tra riparazione e sostituzione e dell’eventuale estensione del periodo di responsabilità;
  • riparazione e sostituzione devono essere gratuite, eseguite in un tempo ragionevole e senza notevoli inconvenienti;
  • durante la riparazione il venditore può fornire un bene sostitutivo temporaneo gratuito, anche ricondizionato;
  • in caso di sostituzione, su richiesta del consumatore, il venditore può fornire un bene ricondizionato.

L’articolo 21 stabilisce una disciplina transitoria: le modifiche alla direttiva (UE) 2019/771 non si applicano ai contratti di vendita conclusi prima del 31 luglio 2026.

Delega alla Commissione e riesame futuro

L’articolo 20 conferisce alla Commissione il potere di aggiornare l’allegato II mediante atti delegati per un periodo di sei anni a decorrere dal 31 agosto 2024, con rinnovo tacito salvo opposizione del Parlamento europeo o del Consiglio. Gli atti delegati entrano in vigore solo se non vengono sollevate obiezioni entro due mesi dalla notifica. L’articolo 19 prevede che entro il 31 luglio 2031 la Commissione presenti una relazione sull’applicazione della direttiva, con valutazione specifica dell’efficacia degli articoli 5 e 16, della piattaforma online europea e dell’impatto sul mercato e sui consumatori.

Recepimento e decorrenza

Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro il 31 luglio 2026 e applicare le misure nazionali da tale data. La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Per gli operatori italiani, la disciplina richiede quindi un intervento di recepimento entro il termine indicato, con particolare attenzione all’adeguamento delle regole su garanzia legale, informativa precontrattuale, riparazione post-vendita e meccanismi di enforcement.

Disposizioni principali

Oggetto, finalità e armonizzazione massima

L’articolo 1 stabilisce norme comuni che rafforzano la riparazione dei beni per contribuire al buon funzionamento del mercato interno e garantire un livello elevato di protezione dei consumatori e dell’ambiente. L’articolo 3 prevede armonizzazione piena: gli Stati membri non possono mantenere o introdurre disposizioni divergenti rispetto alla direttiva, salve le deroghe espressamente previste.

Definizioni chiave e beni interessati

L’articolo 2 definisce consumatore, riparatore, riparazione, venditore, fabbricante, rappresentante autorizzato, importatore, distributore, bene, ricondizionamento, specifiche di riparabilità e supporto durevole. I beni esclusi dalla definizione di bene sono acqua, gas ed energia elettrica.

Modulo europeo di informazioni sulla riparazione

L’articolo 4 introduce un modulo europeo standard, facoltativo per il riparatore, da fornire su supporto durevole entro un periodo ragionevole e prima che il consumatore sia vincolato dal contratto. Il modulo è gratuito, salvo il caso in cui sia necessario un servizio di diagnostica, per il quale il riparatore può chiedere il rimborso dei costi necessari, purché informi preventivamente il consumatore. Il modulo deve indicare, tra l’altro, identità e contatti del riparatore, bene da riparare, natura del difetto, tipo di riparazione, prezzo o metodo di calcolo e prezzo massimo, tempi di riparazione, eventuale bene sostitutivo temporaneo, luogo di consegna, servizi accessori, periodo di validità e altre informazioni supplementari. Le condizioni indicate non possono essere modificate per 30 giorni di calendario, salvo diverso accordo, e il riparatore che fornisce un modulo completo e accurato si considera in regola con specifici obblighi informativi previsti dalle direttive 2011/83/UE, 2006/123/CE e 2000/31/CE.

Obbligo di riparazione dei fabbricanti

L’articolo 5 impone agli Stati membri di assicurare che, su richiesta del consumatore, il fabbricante ripari i beni per i quali gli atti dell’Unione elencati nell’allegato II prevedono specifiche di riparabilità. L’obbligo non sussiste se la riparazione è impossibile; il fabbricante può subappaltare la riparazione. La riparazione deve essere gratuita o a prezzo ragionevole, eseguita in un termine ragionevole, e può includere un bene sostitutivo temporaneo gratuito o a costo ragionevole; se la riparazione è impossibile, il fabbricante può offrire un bene ricondizionato. Per fabbricanti stabiliti fuori dall’Unione, l’obbligo ricade in via successiva sul rappresentante autorizzato, sull’importatore o sul distributore. I ricambi e gli strumenti devono essere offerti a prezzo ragionevole; devono inoltre essere disponibili online informazioni sui prezzi indicativi della normale riparazione. È vietato l’uso di clausole o tecnologie hardware/software che impediscano la riparazione, salvo motivi legittimi e oggettivi, inclusa la tutela della proprietà intellettuale. Il fabbricante non può rifiutare la riparazione per il solo fatto che vi sia stata una riparazione precedente da parte di altri.

Specifiche di riparabilità e allegato II

L’obbligo di riparazione e gli obblighi informativi connessi si applicano solo ai beni coperti, e nella misura in cui sono coperti, dagli atti dell’Unione elencati nell’allegato II, che già prevedono specifiche di riparabilità. La Commissione può aggiornare l’allegato II mediante atti delegati, da adottare senza indebito ritardo e comunque entro 12 mesi dalla pubblicazione del nuovo atto dell’Unione che introduce le specifiche pertinenti.

Informazioni sull’obbligo di riparazione

L’articolo 6 impone ai fabbricanti, o se del caso a rappresentanti autorizzati, importatori o distributori, di rendere disponibili gratuitamente, per tutta la durata dell’obbligo di riparazione, informazioni sui loro servizi di riparazione in forma facilmente accessibile, chiara e comprensibile.

Piattaforma online europea per la riparazione

L’articolo 7 istituisce una piattaforma online europea composta da sezioni nazionali e da link a eventuali piattaforme online nazionali. La Commissione deve sviluppare l’interfaccia comune entro il 31 luglio 2027 e assicurarne la manutenzione tecnica; la piattaforma deve essere disponibile in tutte le lingue ufficiali dell’Unione. Gli Stati membri devono assicurare che le rispettive sezioni o piattaforme nazionali siano operative entro il 31 luglio 2027; le registrazioni dei riparatori sono volontarie e l’uso per i consumatori è gratuito. La piattaforma deve offrire funzioni di ricerca, filtri su tempi di riparazione, beni sostitutivi, servizi accessori, riparazioni transfrontaliere, indicatori di qualità e accessibilità per persone con disabilità. Può essere estesa a venditori di beni ricondizionati, acquirenti di beni difettosi a fini di ricondizionamento e iniziative di riparazione partecipativa.

Gruppo di esperti e punti di contatto nazionali

L’articolo 8 impone alla Commissione di istituire un gruppo di esperti con rappresentanti di tutti gli Stati membri per la progettazione e il funzionamento della piattaforma. L’articolo 9 richiede agli Stati membri di comunicare entro il 31 luglio 2026 il punto di contatto nazionale oppure la piattaforma nazionale scelta, e consente condizioni di accesso alla registrazione, da comunicare entro la stessa data. Gli Stati membri che applicano tali condizioni devono rendere operativa la sezione nazionale entro sei mesi dalla messa a disposizione dell’interfaccia comune.

Misure nazionali di promozione e informazione al consumatore

L’articolo 13 obbliga gli Stati membri ad adottare almeno una misura per promuovere la riparazione e a notificarla alla Commissione entro il 31 luglio 2029. L’articolo 12 impone di assicurare che i consumatori abbiano accesso alle informazioni sui diritti previsti dalla direttiva e sui mezzi di tutela, anche tramite i siti web collegati allo sportello digitale unico.

Sanzioni e controllo dell’osservanza

L’articolo 11 richiede mezzi adeguati ed efficaci per garantire il rispetto della direttiva, anche attraverso azioni promosse da enti pubblici, organizzazioni con legittimo interesse a proteggere consumatori o ambiente e associazioni di categoria. L’articolo 15 impone sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive per le violazioni degli articoli 4, 5 e 6, da notificare alla Commissione entro il 31 luglio 2026.

Modifiche alla direttiva (UE) 2019/771

L’articolo 16 modifica la disciplina delle vendite di beni: integra nella conformità del bene i criteri di durabilità, riparabilità, funzionalità, compatibilità e sicurezza; prevede che, se la riparazione è scelta come rimedio, il periodo di responsabilità sia esteso una volta di 12 mesi; introduce l’obbligo per il venditore di informare il consumatore del diritto di scegliere tra riparazione e sostituzione e dell’estensione del periodo di responsabilità; riformula le condizioni di riparazione e sostituzione, che devono essere gratuite, tempestive e senza notevoli inconvenienti, con possibilità di bene sostitutivo temporaneo gratuito, anche ricondizionato. L’articolo 21 stabilisce che queste modifiche non si applicano ai contratti di vendita conclusi prima del 31 luglio 2026.

Azioni rappresentative e cooperazione tra autorità

Gli articoli 17 e 18 aggiornano l’allegato I della direttiva (UE) 2020/1828 e l’allegato del regolamento (UE) 2017/2394 per includere la direttiva tra gli atti azionabili e vigilabili mediante azioni rappresentative e cooperazione tra autorità nazionali.

Delega alla Commissione e riesame

L’articolo 20 conferisce alla Commissione il potere di modificare l’allegato II mediante atti delegati per sei anni dal 31 agosto 2024, rinnovabili tacitamente, con possibilità di revoca da parte del Parlamento europeo o del Consiglio e con obiezione entro due mesi, prorogabili di altri due. L’articolo 19 prevede una relazione della Commissione entro il 31 luglio 2031 sull’applicazione della direttiva, con particolare attenzione agli articoli 5 e 16, alla piattaforma online europea e all’impatto su imprese e consumatori.

Recepimento, applicazione ed entrata in vigore

L’articolo 22 impone il recepimento entro il 31 luglio 2026, con applicazione delle misure dal 31 luglio 2026 e obbligo di notifica alla Commissione. L’articolo 23 dispone che la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Gli Stati membri sono i destinatari della direttiva ai sensi dell’articolo 24.

Come è indicizzato

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