Direttiva 2024/1711
Direttiva (UE) 2024/1711 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che modifica le direttive (UE) 2018/2001 e (UE) 2019/944 per quanto riguarda il miglioramento dell’assetto del mercato dell’energia elettrica dell’Unione (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva interviene sulla direttiva (UE) 2019/944 e, in misura limitata, sulla direttiva (UE) 2018/2001 per riformare il mercato elettrico dell’Unione alla luce della crisi dei prezzi del gas e dell’energia. Introduce nuovi diritti per i consumatori, regole su contratti a prezzo fisso e dinamico, condivisione dell’energia, connessioni flessibili e obblighi di gestione del rischio per i fornitori. Rafforza inoltre la protezione dei clienti vulnerabili, disciplina il servizio universale e il fornitore di ultima istanza, e prevede meccanismi eccezionali per crisi dei prezzi dell’energia elettrica. Il recepimento generale è fissato al 17 gennaio 2025, con un termine più lungo per alcune modifiche specifiche al 17 luglio 2026.
Riforma dell’assetto del mercato dell’energia elettrica dell’Unione per contenere volatilità e prezzi elevati, rafforzare tutele dei consumatori, favorire rinnovabili, flessibilità e investimenti di rete.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri dell’Unione, che devono recepirla nel proprio ordinamento; incide in particolare sul mercato interno dell’energia elettrica, sui clienti finali (clienti civili, piccole e medie imprese, enti pubblici e, in taluni casi, altre categorie), sui fornitori, sui gestori dei sistemi di trasmissione e distribuzione, sulle autorità di regolazione e sugli organismi di cooperazione di settore. Talune misure riguardano specificamente la condivisione dell’energia, i contratti di fornitura, la protezione dei clienti vulnerabili e in povertà energetica, l’accesso e le connessioni alla rete, nonché i mercati di bilanciamento. Sono previste esenzioni/deroghe mirate, tra cui per imprese con meno di 100 000 clienti allacciati, per piccoli sistemi isolati, e specifiche deroghe temporanee per Estonia, Lettonia, Lituania e Cipro.
Direttiva (UE) 2024/1711 sul miglioramento dell’assetto del mercato dell’energia elettrica dell’Unione
La direttiva nasce nel contesto della forte volatilità e degli elevati prezzi dell’energia elettrica osservati dal 2021, aggravati dalla crisi del gas e dalla guerra di aggressione russa contro l’Ucraina. Il legislatore UE interviene per rendere il mercato elettrico più resiliente, attenuare la trasmissione della volatilità dei combustibili fossili sulle bollette e far sì che i benefici della transizione energetica raggiungano consumatori e imprese.
Obiettivi e logica della riforma
La direttiva persegue un duplice obiettivo: da un lato contenere l’esposizione dei clienti a prezzi eccessivi o imprevedibili; dall’altro accelerare la transizione verso rinnovabili, flessibilità e integrazione del sistema energetico. Il considerando finale richiama espressamente i principi di sussidiarietà e proporzionalità, evidenziando che il risultato non può essere conseguito in misura sufficiente dai singoli Stati membri.
Modifiche alla direttiva (UE) 2018/2001
L’intervento sulla direttiva 2018/2001 è mirato e riguarda i regimi di sostegno diretto dei prezzi. Il sostegno deve essere strutturato come integrazione economica sul prezzo, fissa o variabile, con una specifica esclusione per talune forme di sostegno connesse alle fonti e ai meccanismi richiamati dal regolamento (UE) 2019/943.
Nuove definizioni rilevanti
La riforma amplia il lessico giuridico del mercato elettrico introducendo definizioni funzionali a modelli più flessibili e partecipativi:
- cliente attivo;
- condivisione dell’energia;
- contratto di fornitura a tempo determinato e a prezzo fisso;
- fornitore di ultima istanza;
- povertà energetica;
- accordo di connessione flessibile.
Libertà di scelta del fornitore e pluralità di rapporti contrattuali
Gli Stati membri devono garantire a tutti i clienti la libertà di scegliere il fornitore e, se lo desiderano, di avere più contratti o più accordi di condivisione dell’energia contemporaneamente. Il modello è costruito per consentire anche l’uso di più punti di misurazione e fatturazione sotto un unico punto di connessione, sfruttando ove possibile i contatori intelligenti.
Connessioni flessibili e capacità di rete
Una delle innovazioni più importanti riguarda gli accordi di connessione flessibile. Nei nodi di rete congestionati o privi di capacità disponibile, le autorità nazionali devono predisporre un quadro che consenta connessioni parziali o condizionate, evitando però che tale soluzione diventi un alibi per ritardare i rafforzamenti strutturali della rete. Gli accordi devono precisare limiti di immissione/prelievo, oneri di rete, durata e momento previsto per la connessione completa; l’utente deve installare un sistema di controllo della potenza certificato.
Contratti a prezzo fisso e dinamico
L’articolo 11 viene riscritto in chiave pro-consumatore. I clienti finali devono poter ottenere, su richiesta, un contratto a tempo determinato e a prezzo fisso di almeno un anno, e i clienti con contatore intelligente devono poter accedere ai contratti a prezzo dinamico. È consentita un’esenzione per i grandi fornitori che offrano solo contratti dinamici, ma solo se non viene compromessa la concorrenza e resta comunque una scelta sufficiente di contratti fissi sul mercato.
La direttiva vieta ai fornitori di modificare unilateralmente i contratti a prezzo fisso o di risolverli prima della scadenza. Prima della conclusione o del rinnovo, il cliente deve ricevere una sintesi delle clausole principali, in forma evidenziata, semplice e concisa, comprendente almeno prezzo totale, componenti del prezzo, natura del prezzo, contatti del fornitore ed eventuali promozioni o servizi aggiuntivi.
Gestione della domanda e condivisione dell’energia
La condivisione dell’energia è uno dei cardini della riforma. Gli Stati membri devono riconoscere a clienti civili, PMI, enti pubblici e, se scelto, ad altre categorie, il diritto di partecipare alla condivisione dell’energia come clienti attivi, in modo non discriminatorio e all’interno della stessa zona di offerta o di un’area geografica più limitata.
La condivisione può avvenire tramite accordi privati o tramite un soggetto giuridico, con eventuale nomina di un terzo organizzatore che può curare comunicazione con fornitori e gestori di rete, gestione dei carichi flessibili, contratti e fatturazione, nonché installazione e gestione degli impianti. Gli Stati membri devono disciplinare:
- la deduzione dell’energia condivisa dal consumo totale misurato entro il periodo di regolazione degli sbilanciamenti;
- l’accesso a contratti tipo volontari;
- la notifica ai gestori di sistema e ai partecipanti di mercato;
- la risoluzione extragiudiziale delle controversie;
- misure di non discriminazione;
- l’accesso dei clienti vulnerabili e in povertà energetica.
Sono previste soglie tecniche e di capacità: per taluni clienti civili non si applicano gli obblighi dei fornitori fino a 10,8 kW per le abitazioni singole e 50 kW per i condomini, con possibilità di adeguamento nazionale entro i limiti di 30 kW e 100 kW, o riduzione fino a 40 kW per i condomini in circostanze specifiche.
Tutela dei clienti vulnerabili, povertà energetica e divieti di distacco
La direttiva rafforza in modo significativo la protezione contro le interruzioni della fornitura. Gli Stati membri devono adottare misure adeguate, anche sotto forma di divieti di distacco o misure equivalenti, per proteggere pienamente i clienti vulnerabili e quelli in povertà energetica. Devono inoltre evitare che il semplice ricorso a reclami o ADR possa essere usato come base per la cessazione del contratto o per il distacco.
Sono espressamente richiamate misure di prevenzione della morosità, tra cui:
- codici volontari per la gestione dei clienti morosi;
- piani di pagamento flessibili;
- consulenza sull’indebitamento;
- buoni, sovvenzioni o altro sostegno al pagamento;
- promozione dell’autolettura e della trasmissione periodica delle letture.
Gestione del rischio dei fornitori
Con l’articolo 18 bis gli Stati membri devono assicurare che i fornitori adottino strategie di copertura adeguate per limitare il rischio derivante dalla volatilità dei prezzi all’ingrosso e preservare la sostenibilità economica dei contratti. Le strategie possono includere contratti a termine e accordi di compravendita di energia elettrica; in mercati sufficientemente sviluppati gli Stati membri possono richiedere che parte dell’esposizione sia coperta tramite PPA da fonti rinnovabili. È inoltre richiesto che i prodotti di copertura siano accessibili anche alle comunità energetiche dei cittadini e alle comunità di energia rinnovabile.
Servizio universale e fornitore di ultima istanza
Il servizio universale continua a essere garantito ai clienti civili e, se ritenuto necessario, alle piccole imprese, con energia elettrica di qualità specifica, a prezzi competitivi, facilmente comparabili, trasparenti e non discriminatori. L’articolo 27 impone inoltre ai distributori l’obbligo di connessione alle condizioni e tariffe fissate secondo la procedura dell’articolo 59, paragrafo 7.
L’articolo 27 bis impone agli Stati membri, se non già esistente, di istituire un regime di fornitore di ultima istanza per assicurare la continuità dell’approvvigionamento almeno ai clienti civili. La nomina deve avvenire con procedura equa, trasparente e non discriminatoria; il fornitore designato deve garantire continuità per il tempo necessario a trovare un nuovo fornitore e comunque per almeno sei mesi, e informare tempestivamente il cliente sulle condizioni applicabili.
Poteri delle autorità nazionali, reti e mercati
L’articolo 59 rafforza il coordinamento tra autorità nazionali di regolazione, ACER, ENTSO-E e EU DSO. Se non si raggiunge un accordo entro quattro mesi, la questione può essere deferita ad ACER. Le autorità devono inoltre monitorare la rimozione di ostacoli ingiustificati allo sviluppo dell’autoconsumo, della condivisione dell’energia e delle comunità energetiche.
I gestori dei sistemi di distribuzione devono pubblicare informazioni trasparenti e granulari sulla capacità disponibile per nuove connessioni, aggiornandole almeno trimestralmente, e comunicare ai richiedenti lo stato della domanda entro tre mesi. Possono essere esclusi da tali obblighi alcuni operatori di dimensioni minori o piccoli sistemi isolati.
Ricarica intelligente e bidirezionale
La riforma facilita il collegamento alla rete dei punti di ricarica per veicoli elettrici, sia pubblici sia privati, con funzionalità di ricarica intelligente e bidirezionale. Gli Stati membri devono predisporre il quadro normativo necessario e i gestori di distribuzione devono cooperare in modo non discriminatorio con le imprese del settore.
Deroghe territoriali e transitorie
La direttiva contiene deroghe specifiche per Estonia, Lettonia e Lituania, nonché per Cipro, a causa di criticità di sistema e mancata sincronizzazione/interconnessione. Le deroghe riguardano in particolare i mercati di bilanciamento, la disponibilità di riserve e il possesso/gestione di impianti di stoccaggio da parte dei gestori di trasmissione o di imprese collegate, con durate strettamente limitate e legate al processo di sincronizzazione o all’interconnessione.
Crisi dei prezzi dell’energia elettrica
L’articolo 66 bis introduce un meccanismo eccezionale: il Consiglio, su proposta della Commissione, può dichiarare una crisi dei prezzi dell’energia elettrica a livello regionale o dell’Unione se i prezzi all’ingrosso superano 2,5 volte la media dei cinque anni precedenti e almeno 180 EUR/MWh per almeno sei mesi, e se i prezzi al dettaglio aumentano di circa il 70 % per almeno tre mesi.
Durante la crisi gli Stati membri possono applicare interventi pubblici temporanei di fissazione dei prezzi per le PMI, nel limite del 70 % del consumo dell’anno precedente. In via eccezionale, possono anche fissare prezzi sottocosto per clienti civili e PMI, ma con limiti quantitativi, obblighi di compensazione trasparente dei fornitori e divieto di discriminazione. La durata della dichiarazione è fino a un anno, prorogabile.
Recepimento, entrata in vigore e riesame
Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro il 17 gennaio 2025. Solo per le modifiche di cui all’articolo 2, punti 2 e 5, il termine è prorogato al 17 luglio 2026. Le misure nazionali devono richiamare la direttiva e devono essere comunicate alla Commissione.
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in GUUE. La Commissione deve riesaminarne l’attuazione entro il 31 dicembre 2025, con attenzione particolare alla qualità del servizio e alla protezione dei clienti vulnerabili e in povertà energetica.
Disposizioni principali
Modifica della direttiva (UE) 2018/2001
L’articolo 1 sostituisce nell’articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 2018/2001 il secondo comma relativo ai regimi di sostegno diretto dei prezzi: il sostegno deve essere concesso sotto forma di integrazione economica sul prezzo, che può essere fissa o variabile. La previsione non si applica al sostegno per l’energia elettrica dalle fonti di cui all’articolo 19 quinquies, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/943, cui si applica l’articolo 19 quinquies, paragrafo 1, di tale regolamento.
Nuove definizioni e aggiornamento di concetti chiave
L’articolo 2, punto 1, modifica l’articolo 2 della direttiva 2019/944 introducendo o aggiornando le definizioni di "cliente attivo", "condivisione dell’energia", "contratto di fornitura di energia elettrica a tempo determinato e a prezzo fisso", "fornitore di ultima istanza", "povertà energetica" e "accordo di connessione flessibile"; aggiorna inoltre la definizione di energia da fonti rinnovabili rinviando alla direttiva (UE) 2018/2001.
Libertà di scelta del fornitore e pluralità di contratti
Gli Stati membri devono assicurare che tutti i clienti possano acquistare energia elettrica dal fornitore di loro scelta e avere più di un contratto di fornitura o accordo di condivisione dell’energia contemporaneamente, con più punti di misurazione e fatturazione sotto un unico punto di connessione, ove tecnicamente possibile anche tramite contatori intelligenti.
Connessioni flessibili alla rete
È introdotto l’articolo 6 bis: l’autorità di regolazione, o altra autorità competente, deve elaborare un quadro per consentire ai gestori di rete di offrire accordi di connessione flessibile nelle aree con capacità limitata o nulla per nuove connessioni. Il quadro deve evitare che tali connessioni ritardino i rafforzamenti di rete, garantire la conversione in connessioni continue quando la rete è sviluppata e consentire connessioni flessibili permanenti dove lo sviluppo della rete non sia la soluzione più efficiente. Gli accordi possono specificare limiti di immissione/prelievo, oneri di rete, durata e data prevista per la connessione piena; l’utente deve installare un sistema di controllo della potenza certificato.
Diritto a contratti a prezzo fisso e dinamico
L’articolo 11 è riscritto: gli Stati membri devono consentire ai fornitori di offrire contratti a tempo determinato, a prezzo fisso e a prezzo dinamico. I clienti finali con contatore intelligente devono poter stipulare, su richiesta, contratti a prezzo dinamico; tutti i clienti finali devono poter chiedere un contratto a tempo determinato e prezzo fisso di durata almeno annuale con almeno un fornitore e con i fornitori con più di 200 000 clienti finali. È prevista una possibile esenzione per fornitori che offrono solo contratti dinamici, se non pregiudica la concorrenza e se resta sufficiente la scelta di contratti fissi. È vietata la modifica unilaterale delle condizioni e la risoluzione anticipata dei contratti fissi.
Informativa precontrattuale e partecipazione alla flessibilità
Prima della conclusione o proroga del contratto, i clienti devono ricevere una sintesi chiara e concisa delle principali condizioni, comprendente prezzo totale e componenti, natura fissa/variabile/dinamica, contatti del fornitore e, se del caso, pagamenti una tantum, promozioni, servizi aggiuntivi e sconti. Gli Stati membri devono anche garantire che i clienti con contratti fissi possano partecipare, se lo desiderano, alla gestione della domanda, alla condivisione dell’energia e alle esigenze di flessibilità del sistema.
Diritto alla condivisione dell’energia
È introdotto l’articolo 15 bis, che riconosce a clienti civili, PMI, enti pubblici e, se scelto dallo Stato membro, altre categorie di clienti finali il diritto di partecipare alla condivisione dell’energia in modo non discriminatorio nella stessa zona di offerta o in un’area geografica più limitata. La condivisione può avvenire tramite accordi privati o tramite un soggetto giuridico; può essere gestita da un terzo organizzatore; sono previste regole su misurazione, fatturazione, bilanciamento, notifica ai gestori di sistema, accesso a ADR e non discriminazione.
Tutela dei clienti vulnerabili e in povertà energetica
Gli Stati membri devono adottare misure per proteggere pienamente questi clienti dalle interruzioni di fornitura, anche mediante divieti di distacco o misure equivalenti. Devono inoltre prevenire interruzioni legate a reclami o ADR e adottare misure per evitare morosità e disconnessioni, incluse misure di sostegno, educazione, piani di pagamento, buoni o sovvenzioni, e letture periodiche dei contatori.
Gestione del rischio dei fornitori
È introdotto l’articolo 18 bis: le autorità di regolazione, o altra autorità competente, devono far sì che i fornitori adottino strategie di copertura adeguate per limitare il rischio derivante dalle variazioni all’ingrosso e prevenire interruzioni di fornitura. Le strategie possono includere accordi di compravendita di energia elettrica e altri strumenti idonei, con possibili requisiti di copertura su una quota dell’esposizione tramite PPA da rinnovabili, nel rispetto del diritto della concorrenza. Deve essere favorita l’accessibilità dei prodotti di copertura per comunità energetiche dei cittadini e comunità di energia rinnovabile.
Servizio universale e fornitore di ultima istanza
L’articolo 27 conferma il diritto al servizio universale per tutti i clienti civili e, se ritenuto necessario, per le piccole imprese. È introdotto l’articolo 27 bis: gli Stati membri devono istituire, se non esistente, un regime di fornitore di ultima istanza per garantire continuità di approvvigionamento almeno ai clienti civili. La nomina deve avvenire con procedura equa, trasparente e non discriminatoria; il servizio deve essere garantito per il tempo necessario a trovare un nuovo fornitore e comunque per almeno sei mesi; gli Stati membri possono imporre la fornitura anche a clienti civili e PMI che non ricevano offerte basate sul mercato.
Protezione dalle interruzioni e gestione dei reclami
L’articolo 28 bis vieta ai fornitori di risolvere i contratti o interrompere la fornitura quando il cliente ha presentato un reclamo o ha attivato un meccanismo ADR, salvo i diritti e obblighi contrattuali delle parti; gli Stati membri possono adottare misure antiabuso. Sono elencate misure adeguate per evitare interruzioni, tra cui codici volontari, educazione finanziaria, accesso a fondi/voucher/sovvenzioni e incentivi all’autolettura o alla trasmissione trimestrale delle letture.
Informazioni sulla capacità di rete e connessioni
L’articolo 31 è rafforzato: i gestori dei sistemi di distribuzione devono pubblicare informazioni trasparenti, chiare e granulari sulla capacità disponibile per nuove connessioni, compresi i criteri di calcolo, le richieste in corso e la possibilità di connessioni flessibili nelle aree congestionate, aggiornandole almeno trimestralmente. Devono inoltre informare gli utenti sullo stato delle richieste entro tre mesi. Gli Stati membri possono esentare le imprese integrate con meno di 100 000 clienti allacciati o piccoli sistemi isolati, incoraggiandole però a fornire informazioni annuali.
Ricarica intelligente e bidirezionale per veicoli elettrici
L’articolo 33 richiede agli Stati membri di definire il quadro normativo necessario per agevolare la connessione di punti di ricarica con funzionalità smart e bidirezionali, pubblici e privati, alle reti di distribuzione, e impone cooperazione non discriminatoria tra gestori di distribuzione e imprese che possiedono, sviluppano o gestiscono tali punti.
Poteri delle autorità di regolazione e sanzioni
L’articolo 59 rafforza il coordinamento delle autorità nazionali con piattaforma unica di allocazione, ENTSO-E ed EU DSO e prevede la possibilità di deferimento all’ACER se non si raggiunge un accordo entro quattro mesi. Le autorità devono monitorare e rimuovere ostacoli ingiustificati allo sviluppo dell’autoconsumo, della condivisione dell’energia e delle comunità energetiche. L’autorità competente può imporre o proporre sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive.
Deroghe transitorie per Stati baltici e Cipro
L’articolo 66 aggiunge deroghe: Estonia, Lettonia e Lituania possono fare affidamento su servizi di bilanciamento e possedere/gestire impianti di stoccaggio senza gara aperta, per un periodo fino a tre anni dall’adesione all’area sincrona dell’Europa continentale, prorogabile fino a cinque anni; Cipro può possedere, sviluppare, gestire ed esercire impianti di stoccaggio senza procedura aperta fino al collegamento del proprio sistema a quello di altri Stati membri.
Crisi dei prezzi dell’energia elettrica e prezzi regolati
È introdotto l’articolo 66 bis: il Consiglio, su proposta della Commissione, può dichiarare una crisi dei prezzi dell’energia elettrica a livello regionale o dell’Unione se i prezzi all’ingrosso sono mediamente almeno 2,5 volte il prezzo medio dei cinque anni precedenti e almeno 180 EUR/MWh per almeno sei mesi, e i prezzi al dettaglio aumentano di circa il 70 % per almeno tre mesi. Durante la crisi gli Stati membri possono applicare interventi pubblici temporanei di fissazione dei prezzi per le PMI, limitati al 70 % del consumo dell’anno precedente; possono inoltre, in via eccezionale, fissare prezzi sottocosto per clienti civili e PMI con limiti all’80 % del consumo mediano delle famiglie per i clienti civili e nel rispetto di condizioni di non discriminazione, compensazione dei fornitori e assenza di distorsioni del mercato interno. Il periodo di validità della decisione può durare fino a un anno ed essere prorogato.
Riesame della direttiva
Entro il 31 dicembre 2025 la Commissione deve riesaminare l’attuazione della direttiva e presentare una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, valutando in particolare la qualità del servizio ai clienti finali e l’adeguatezza della tutela dei clienti vulnerabili e in povertà energetica.
Termini di recepimento
Gli Stati membri devono adottare le disposizioni necessarie entro il 17 gennaio 2025. In deroga, le modifiche di cui all’articolo 2, punti 2 e 5, devono essere recepite entro il 17 luglio 2026. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate all’atto della pubblicazione ufficiale e devono essere comunicate alla Commissione.
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