Direttiva 2024/1619
Direttiva (UE) 2024/1619 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, che modifica la direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda i poteri di vigilanza, le sanzioni, le succursali di paesi terzi e i rischi ambientali, sociali e di governance (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva modifica in modo esteso la CRD 2013/36/UE per rafforzare l'armonizzazione della vigilanza bancaria nell'Unione. Introduce un quadro comune per le succursali di paesi terzi, nuove regole su governance, idoneità, conflitti di interessi e poteri sanzionatori, oltre a un'integrazione più incisiva dei rischi ESG e delle cripto-attività nella supervisione prudenziale. Gli Stati membri devono recepire le modifiche entro il 10 gennaio 2026, con alcune applicazioni differite al 2027 e specifiche anticipazioni al 2024-2025 per talune disposizioni.
Modifica della direttiva 2013/36/UE (CRD) per rafforzare vigilanza prudenziale, sanzioni, disciplina delle succursali di paesi terzi e integrazione dei rischi ambientali, sociali e di governance (ESG), con nuove regole su idoneità, governance e operazioni straordinarie.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri, che devono recepirla nell'ordinamento nazionale, e indirettamente agli enti creditizi, alle società di partecipazione finanziaria e finanziaria mista, alle succursali di paesi terzi operanti nell'Unione e alle autorità competenti di vigilanza. Incide inoltre sulle procedure relative ad acquisizioni e cessioni di partecipazioni rilevanti, trasferimenti rilevanti di attività e passività, fusioni e scissioni, valutazioni di idoneità degli organi di gestione e dei titolari di funzioni chiave, nonché sulla vigilanza prudenziale e AML/CFT. Restano salve alcune esenzioni e interazioni con altri atti UE, in particolare MiFID II, CRR, BRRD, direttiva 2015/849, direttiva 2017/1132 e regolamento 2024/1620.
Direttiva (UE) 2024/1619: modifica della CRD 2013/36/UE su vigilanza bancaria, succursali di paesi terzi, sanzioni ed ESG
La direttiva interviene in modo ampio sulla direttiva 2013/36/UE per rafforzare la convergenza della vigilanza prudenziale bancaria nell'Unione, migliorare i poteri delle autorità competenti e introdurre un regime armonizzato per le succursali di paesi terzi. Il testo collega in modo esplicito la disciplina prudenziale ai rischi ambientali, sociali e di governance, ai rischi connessi alle cripto-attività e agli obiettivi di transizione climatica dell'Unione.
Finalità e logica dell'intervento
La direttiva mira a:
- rafforzare l'armonizzazione del quadro di vigilanza bancaria;
- ridurre, per quanto possibile, gli oneri di conformità e segnalazione per gli enti piccoli e non complessi;
- migliorare l'indipendenza delle autorità di vigilanza e prevenire i conflitti di interessi;
- creare un quadro comune per le succursali di paesi terzi, oggi oggetto di discipline nazionali frammentate;
- integrare in modo strutturale i rischi ESG e le cripto-attività nella gestione e nella vigilanza prudenziale.
La direttiva, come atto di armonizzazione, vincola gli Stati membri quanto al risultato da conseguire, lasciando loro la scelta di forma e mezzi; il recepimento è quindi essenziale per la sua efficacia nell'ordinamento nazionale.
Recepimento e date rilevanti
Gli Stati membri devono adottare e pubblicare le misure di recepimento entro il 10 gennaio 2026 e applicarle dall'11 gennaio 2026. Tuttavia:
- le modifiche di cui all'articolo 1, punti 9) e 13), si applicano in via generale dall'11 gennaio 2027;
- l'articolo 48 duodecies e l'articolo 48 terdecies della CRD si applicano dall'11 gennaio 2026;
- l'articolo 21 quater, paragrafo 5, si applica dall'11 luglio 2026;
- i punti 44), lettera c), e 45), lettera c), dell'articolo 1 si applicano dal 29 luglio 2024.
Gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno adottate.
Indipendenza delle autorità competenti e conflitti di interessi
L'articolo 4, paragrafo 4, e il nuovo articolo 4 bis rafforzano l'autonomia delle autorità competenti. Gli Stati membri devono garantire che tali autorità, compreso il loro personale e gli organi di governance, possano esercitare i poteri di vigilanza in modo indipendente e obiettivo, senza istruzioni da enti vigilati, istituzioni dell'Unione o amministrazioni pubbliche.
Sono previsti in particolare:
- durata massima di 14 anni per i membri degli organi di governance nominati dopo l'11 gennaio 2026;
- criteri pubblici, oggettivi e trasparenti di nomina;
- possibilità di destituzione per perdita dei requisiti o condanna per reato grave;
- pubblicazione dei motivi di destituzione, salvo opposizione dell'interessato;
- obbligo annuale di dichiarazione di interessi;
- divieto di negoziare strumenti emessi dagli enti vigilati, con limitate eccezioni;
- periodi di incompatibilità per il c.d. "revolving doors" verso soggetti vigilati, fornitori o attività di lobbying.
L'ABE deve emanare orientamenti entro il 10 luglio 2026 per uniformare la prevenzione dei conflitti di interessi e l'indipendenza delle autorità.
Succursali di paesi terzi: nuovo quadro armonizzato
Il titolo VI è completamente riscritto. La direttiva introduce un quadro comune per le succursali di paesi terzi che prestano nell'Unione attività bancarie di base, superando la frammentazione nazionale richiamata nei considerando.
L'ambito comprende le attività di cui all'articolo 47, paragrafo 1, e definisce la succursale di paese terzo come la succursale stabilita nell'Unione da un'impresa o da un ente creditizio con sede centrale in un paese terzo.
Classificazione in classe 1 e classe 2
Le succursali sono classificate:
- in classe 1, se superano determinate soglie di rischio o dimensione, tra cui attività pari o superiori a 5 miliardi di EUR, raccolta di depositi retail oltre determinate soglie, mancata equivalenza prudenziale del paese terzo o collocazione del paese terzo nelle liste AML/CFT ad alto rischio;
- in classe 2, se non rientrano in tali ipotesi.
La classificazione deve essere aggiornata: la classe 1 diventa classe 2 immediatamente se cessano le condizioni; la classe 2 diventa classe 1 solo dopo quattro mesi dal verificarsi delle condizioni.
Autorizzazione, equivalenza e rapporti con il paese terzo
Le succursali di paesi terzi devono essere autorizzate preventivamente. La domanda deve essere corredata di un programma di attività e della struttura organizzativa e di gestione del rischio.
Tra i requisiti minimi figurano:
- copertura dell'attività richiesta da parte dell'autorizzazione nel paese terzo;
- notifica all'autorità di vigilanza del paese terzo;
- limitazione dell'attività allo Stato membro di stabilimento, salvo specifiche eccezioni infragruppo e servizi su iniziativa esclusiva del cliente;
- disponibilità di informazioni sufficienti sull'impresa principale;
- assenza di ragionevoli sospetti AML/CFT.
Gli Stati membri devono adoperarsi per concludere accordi amministrativi o altre intese con le autorità del paese terzo prima dell'avvio dell'attività della succursale.
Requisiti patrimoniali, di liquidità, governance e registrazione
La direttiva impone obblighi minimi specifici alle succursali di paesi terzi:
- dotazione minima di capitale pari al 2,5 % delle passività medie con minimo di 10 milioni di EUR per la classe 1;
- dotazione minima pari allo 0,5 % con minimo di 5 milioni di EUR per la classe 2;
- attività idonee da depositare in conto di garanzia nello Stato membro;
- requisito di liquidità minimo per 30 giorni;
- governance locale con almeno due persone preposte alla direzione effettiva;
- funzioni di controllo interno e presidi ICT;
- gestione degli accordi di outsourcing;
- tenuta di registri completi e accurati delle attività e passività;
- relazione periodica indipendente sull'osservanza degli obblighi.
L'ABE deve emanare orientamenti e RTS/ITS, in particolare sul contenuto dei registri e sui formati di segnalazione, con varie scadenze al 10 gennaio 2026 o al 10 luglio 2026/2027.
Succursali di paesi terzi sistemiche e potere di imporre la filiazione
Le autorità competenti possono imporre alle succursali di paesi terzi di chiedere autorizzazione come filiazione quando:
- operano con clienti o controparti in altri Stati membri in violazione del mercato interno;
- presentano rilevanza sistemica;
- oppure quando le attività aggregate del gruppo di paese terzo nell'Unione raggiungono 40 miliardi di EUR, o 10 miliardi di EUR nello Stato membro.
Se la succursale è sistemica, l'autorità può imporre ristrutturazione, requisiti prudenziali aggiuntivi, limitazioni operative o obbligo di costituire una filiazione. È previsto un sistema di consultazione con ABE e autorità degli altri Stati membri, nonché un coordinamento mediante collegi di vigilanza per le succursali di classe 1.
Sanzioni amministrative e penalità di mora
La direttiva riscrive il quadro sanzionatorio degli articoli 65, 66 e 70. Gli Stati membri devono prevedere sanzioni amministrative, penalità di mora e altre misure amministrative effettive, proporzionate e dissuasive per violazioni della CRD, del CRR e delle decisioni delle autorità competenti.
Tra i livelli minimi/di riferimento:
- fino al 10 % del fatturato netto totale annuo per le persone giuridiche;
- fino a 5 milioni di EUR per le persone fisiche;
- fino al doppio dei profitti realizzati o delle perdite evitate, se determinabili;
- penalità di mora fino al 5 % del fatturato netto giornaliero medio per le persone giuridiche;
- penalità di mora fino a 50 000 EUR per le persone fisiche.
Sono inoltre previste misure accessorie quali pubblicazione della violazione, ordini di cessazione, sospensione dei diritti di voto, interdizione temporanea dalle funzioni e, in alcuni casi, revoca dell'autorizzazione.
L'articolo 70 impone di considerare gravità, durata, responsabilità, capacità finanziaria, cooperazione con l'autorità, precedenti violazioni e eventuali sanzioni penali già irrogate per il medesimo fatto. È rafforzata la cooperazione fra autorità per evitare cumuli e sovrapposizioni nei casi transfrontalieri.
Governance interna, idoneità e ruolo dei titolari di funzioni chiave
La direttiva amplia e rende più dettagliato il quadro su governance e idoneità.
Gli enti devono disporre di:
- struttura organizzativa con responsabilità chiare;
- processi efficaci per identificazione, gestione, monitoraggio e segnalazione dei rischi, compresi quelli ESG;
- meccanismi di controllo interno adeguati;
- sistemi ICT conformi al regolamento DORA;
- politiche di remunerazione sane e neutrali rispetto al genere.
Gli enti devono approvare e rivedere le strategie di rischio almeno ogni due anni e predisporre piani specifici per gestire i rischi ESG, con obiettivi quantificabili e orizzonte almeno decennale per il lungo periodo. Tali piani devono essere coerenti con le eventuali informazioni di sostenibilità rese pubbliche ai sensi della direttiva 2013/34/UE.
Il nuovo articolo 91 e il nuovo articolo 91 bis disciplinano in modo più articolato:
- membri dell'organo di gestione;
- titolari di funzioni chiave;
- responsabili delle funzioni di controllo interno;
- direttore finanziario.
È prevista una responsabilità primaria dell'ente nella verifica dell'idoneità, con valutazione iniziale prima dell'assunzione della funzione, rivalutazioni periodiche, obblighi di aggiornamento e poteri correttivi dell'autorità competente. Per grandi enti e specifiche categorie di soggetti sono imposti obblighi di domanda preventiva di idoneità almeno 30 giorni lavorativi prima dell'assunzione della funzione.
Nuovi strumenti di vigilanza su idoneità e responsabilità individuali
La direttiva introduce:
- questionario di idoneità standardizzato;
- curriculum vitae;
- valutazione interna di idoneità;
- dichiarazioni individuali di ruolo e funzioni;
- mappatura delle funzioni e delle linee di responsabilità.
Le funzioni di controllo interno devono essere realmente indipendenti dalle unità operative; i responsabili delle funzioni di controllo interno non possono essere rimossi senza previa approvazione dell'organo di gestione nella sua funzione di supervisione strategica.
L'ABE dovrà emanare orientamenti e RTS sulla documentazione di idoneità e sul dialogo rafforzato con le autorità, con scadenze entro il 10 luglio 2026.
Rischi ESG e transizione climatica
La direttiva inserisce i rischi ambientali, sociali e di governance nel cuore della disciplina prudenziale.
Gli enti devono:
- identificare, misurare, gestire e monitorare i rischi ESG;
- definire strategie e piani specifici con obiettivi quantificabili;
- effettuare prove di resilienza con scenari di base e avversi;
- considerare un orizzonte temporale di almeno 10 anni;
- allineare i propri modelli imprenditoriali agli obiettivi climatici dell'Unione, in particolare la neutralità climatica entro il 2050.
Le autorità competenti, nell'ambito del processo di revisione e valutazione prudenziale, devono valutare i piani ESG, i progressi compiuti e l'adeguatezza delle esposizioni e delle strategie degli enti. Possono inoltre imporre misure correttive e richiedere il rafforzamento degli obiettivi e delle azioni ESG.
L'ABE, con EIOPA ed ESMA, deve elaborare orientamenti comuni sulle prove di stress ESG entro il 10 gennaio 2026.
Cripto-attività
La direttiva introduce riferimenti espressi alle cripto-attività nella vigilanza prudenziale.
Gli enti devono adottare politiche e processi per gestire i rischi derivanti da esposizioni dirette o indirette alle cripto-attività e dai servizi ad esse correlati. Le autorità competenti possono imporre prove di stress o analisi di scenario per tali rischi e devono includerli nel processo di revisione prudenziale. Sono richiamati rischi tecnologici, ICT, informatici, legali, AML/CFT e di valutazione.
Riserve di capitale, output floor e rischio sistemico
La direttiva coordina il sistema delle riserve e dei requisiti aggiuntivi di capitale con l'output floor del CRR per evitare duplicazioni dei rischi già coperti. Le autorità devono riesaminare la calibrazione di requisiti aggiuntivi e riserve quando l'ente è vincolato dall'output floor.
È inoltre chiarito che la riserva di capitale a fronte del rischio sistemico può essere utilizzata anche per rischi sistemici derivanti dai cambiamenti climatici, con procedure armonizzate per soglie di notifica, pareri della Commissione e del CERS e possibili interventi dell'ABE in caso di disaccordo transfrontaliero.
Analisi comparata e poteri tecnici dell'ABE
L'ABE riceve numerosi mandati di regolazione e di orientamento, tra cui:
- specificare concetti e soglie su rischio di default, grandi esposizioni e partecipazione rilevante;
- definire formati e definizioni uniformi per le segnalazioni, incluse quelle delle succursali di paesi terzi;
- sviluppare modelli procedurali per consultazioni tra autorità;
- emanare orientamenti su ESG, idoneità, controlli interni, registri e gestione dei rischi.
Nel campo dell'analisi comparata, vengono estesi gli obblighi di reporting agli enti che utilizzano metodi standardizzati alternativi e ai modelli utilizzati per le perdite attese su crediti IFRS 9. La vigilanza dei modelli interni è rafforzata, compresi il rischio di mercato e il rischio di default, con attenzione al principio di proporzionalità.
Rapporti con altri atti dell'Unione
La direttiva opera in stretto coordinamento con:
- regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR);
- direttiva 2015/849 (AML/CFT);
- direttiva 2017/1132 (diritto societario e fusioni/scissioni);
- direttiva 2014/65/UE (MiFID II);
- direttiva 2014/59/UE e regolamento (UE) n. 806/2014 (risoluzione);
- regolamento (UE) 2024/1620, che istituisce l'Autorità AML/CFT;
- regolamento (UE) 2022/2554 (DORA);
- regolamento (UE) 2021/1119 (climate law).
Per gli operatori italiani del settore bancario e finanziario, il testo impone un rilevante lavoro di adeguamento su governance, presidi AML/CFT, operazioni straordinarie, rapporti con succursali di paesi terzi e integrazione dei rischi ESG e cripto nelle funzioni di risk management e compliance.
Disposizioni principali
Recepimento e applicazione
Gli Stati membri devono adottare e pubblicare le misure di recepimento entro il 10 gennaio 2026 e applicarle dall'11 gennaio 2026. Le modifiche di cui all'articolo 1, punti 9) e 13), si applicano in linea generale dall'11 gennaio 2027, con deroghe specifiche: l'articolo 48 duodecies e 48 terdecies della CRD si applicano dall'11 gennaio 2026, mentre l'articolo 21 quater, paragrafo 5, si applica dall'11 luglio 2026. La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione; i punti 44), lettera c), e 45), lettera c), dell'articolo 1 si applicano dal 29 luglio 2024.
Indipendenza delle autorità competenti e prevenzione dei conflitti di interessi
L'articolo 4 e il nuovo articolo 4 bis impongono agli Stati membri di garantire che le autorità competenti dispongano di competenze, risorse, poteri e indipendenza adeguati. Sono previsti obblighi di indipendenza funzionale, pubblicità degli obiettivi, durata massima di 14 anni per i membri degli organi di governance nominati dopo l'11 gennaio 2026, criteri pubblici e trasparenti di nomina e cause di destituzione. Per personale e membri degli organi di governance sono previsti divieti di negoziazione di strumenti emessi dagli enti vigilati, periodi di incompatibilità, compensazione adeguata e dichiarazione di interessi annuale. L'ABE deve emanare orientamenti entro il 10 luglio 2026.
Obbligo di autorizzazione e regime delle imprese di paesi terzi
Il nuovo articolo 21 quater stabilisce che le imprese stabilite in paesi terzi devono, in linea di principio, stabilire una succursale e ottenere autorizzazione per prestare nell'Unione i servizi bancari di base richiamati dall'articolo 47. Sono previste eccezioni per iniziativa esclusiva del cliente, per enti creditizi e imprese dello stesso gruppo, nonché per i servizi e attività di investimento MiFID II e servizi accessori strettamente connessi. I contratti esistenti conclusi prima dell'11 luglio 2026 restano salvi. Entro il 10 luglio 2025 l'ABE deve valutare eventuali ulteriori esenzioni per altri soggetti finanziari.
Acquisizione e cessione di partecipazioni rilevanti
Il nuovo capo 3 del titolo III introduce una disciplina autonoma per l'acquisizione e la cessione di partecipazioni rilevanti, definita come partecipazione pari o superiore al 15 % del capitale ammissibile del candidato acquirente. Sono stabiliti obblighi di notifica preventiva, termini di valutazione di 60 giorni lavorativi, sospensioni limitate, coordinamento tra autorità nazionali e regime di approvazione tacita in assenza di opposizione. I criteri di valutazione includono solidità prudenziale e rischio AML/CFT; l'ABE deve elaborare RTS e modelli procedurali entro il 10 luglio 2026. La cessione di partecipazioni rilevanti è parimenti soggetta a notifica preventiva.
Trasferimenti rilevanti di attività e passività, fusioni e scissioni
Il capo 4 disciplina i trasferimenti rilevanti di attività e passività con soglie del 10 % delle attività o passività totali, ovvero 15 % per operazioni infragruppo, con esclusioni per crediti deteriorati, cartolarizzazioni, covered bonds e risoluzione. Il capo 5 introduce regole armonizzate per fusioni e scissioni che coinvolgono enti e holding vigilati, con notifiche preventive, valutazione prudenziale, parere positivo obbligatorio prima del perfezionamento e cooperazione tra autorità competenti. La valutazione include onorabilità, solidità finanziaria, conformità prudenziale, piani di attuazione e rischi AML/CFT. L'ABE deve adottare atti tecnici di esecuzione e modelli di consultazione entro il 10 gennaio 2027 per la cooperazione relativa alle fusioni/scissioni.
Succursali di paesi terzi: ambito, classificazione e autorizzazione
Il nuovo titolo VI crea un quadro prudenziale armonizzato per le succursali di paesi terzi, con ambito riferito alle attività bancarie di cui all'allegato I, punti 1, 2 e 6, e con esclusione delle attività di investimento MiFID II e servizi accessori connessi. Le succursali sono classificate in classe 1 o 2 in base a dimensioni, raccolta di depositi retail, equivalenza del paese terzo e rischi AML/CFT. La classe 1 include, tra l'altro, attività pari o superiori a 5 miliardi di EUR, raccolta di depositi retail oltre certe soglie, mancanza di equivalenza del paese terzo o presenza in liste AML ad alto rischio. È prevista la possibilità di mantenere autorizzazioni esistenti se conformi ai nuovi requisiti.
Succursali di paesi terzi: autorizzazione, requisiti patrimoniali, liquidità e governance
Le succursali di paesi terzi devono essere previamente autorizzate e corredate di un programma di attività, con accordi amministrativi o altre intese con le autorità del paese terzo quando possibile. Per l'autorizzazione sono richieste, tra l'altro, copertura delle attività autorizzate, notifica alla vigilanza del paese terzo, limitazione territoriale della prestazione, cooperazione informativa e assenza di sospetti AML/CFT. Sono fissati requisiti minimi di capitale: 2,5 % delle passività medie con minimo di 10 milioni di EUR per la classe 1 e 0,5 % con minimo di 5 milioni di EUR per la classe 2; requisiti minimi di liquidità per 30 giorni, governance interna, almeno due dirigenti locali, presidi ICT, outsourcing, registrazione completa e controlli indipendenti. L'ABE deve adottare orientamenti e RTS/ITS su registri, requisiti patrimoniali e reporting entro il 10 gennaio 2026 o il 10 luglio 2026/2027 a seconda della disposizione.
Succursali di paesi terzi di importanza sistemica e collegi di vigilanza
Le autorità competenti possono imporre alle succursali di paesi terzi di presentare domanda come filiazione autorizzata quando operano con clienti in altri Stati membri, presentano rilevanza sistemica o raggiungono soglie aggregate di attività pari a 40 miliardi di EUR nel gruppo o 10 miliardi di EUR nello Stato membro. Se una succursale è valutata sistemicamente, l'autorità può imporre ristrutturazione, requisiti patrimoniali o di liquidità aggiuntivi, reporting supplementare o ulteriori misure; le succursali di classe 1 entrano nei collegi delle autorità di vigilanza, che devono includere anche le altre succursali dello stesso gruppo nell'Unione. L'ABE deve riferire entro il 31 dicembre 2028 sull'applicazione del regime e sul funzionamento dei collegi.
Sanzioni amministrative, penalità di mora e altre misure amministrative
Gli articoli 65, 66 e 70 sono riscritti per imporre sanzioni amministrative effettive, proporzionate e dissuasive, penalità di mora e altre misure amministrative per violazioni della CRD, del CRR e delle decisioni delle autorità competenti. Per le persone giuridiche le sanzioni pecuniarie possono arrivare al 10 % del fatturato netto annuo totale; per le persone fisiche fino a 5 milioni di EUR; sono previste anche sanzioni fino al doppio dei profitti o delle perdite evitate. Le penalità di mora possono arrivare al 5 % del fatturato netto giornaliero medio per le persone giuridiche e a 50 000 EUR per le persone fisiche, per un massimo di sei mesi. L'articolo 70 disciplina i criteri di commisurazione, il coordinamento nei casi transfrontalieri e il rapporto con il penale.
Governance bancaria, ESG e cripto-attività
Numerose disposizioni rafforzano i presidi di governance, includendo linee di responsabilità chiare, funzioni di controllo interno indipendenti, responsabilità individuali, diversificazione degli organi di gestione e neutralità di genere nelle politiche di remunerazione. Gli enti devono integrare i rischi ambientali, sociali e di governance in strategie, processi, piani prudenziali e prove di stress, con orizzonte minimo di 10 anni per il lungo periodo. Sono introdotti obblighi di valutazione ex ante e gestione dei rischi connessi alle cripto-attività, al rischio operativo e al rischio di concentrazione; l'ABE deve emanare orientamenti entro il 10 gennaio 2026 o il 10 luglio 2026 su metodologie, scenari e contenuti dei piani ESG, in cooperazione con BCE, EIOPA ed ESMA.
Idoneità degli organi di gestione, titolari di funzioni chiave e controlli AML/CFT
Gli articoli 91 e 91 bis ridisegnano il quadro di professionalità e onorabilità per membri degli organi di gestione, titolari di funzioni chiave, responsabili delle funzioni di controllo interno e direttore finanziario, con valutazioni ex ante ed ex post, domanda di idoneità standardizzata, questionari, CV, dichiarazioni e possibilità di dialogo rafforzato con l'autorità. Per grandi enti e altre entità qualificate la domanda deve essere presentata almeno 30 giorni lavorativi prima dell'assunzione della funzione; sono previsti poteri di blocco o rimozione e accesso, su base di rischio, a informazioni AML/CFT e alla banca dati centrale prevista dal regolamento 2024/1620. L'ABE deve emanare orientamenti e RTS sui contenuti minimi della documentazione e sui criteri di idoneità entro il 10 luglio 2026 e riesaminare il quadro entro il 31 dicembre 2029.
Output floor e misure prudenziali
La direttiva coordina l'applicazione dei requisiti prudenziali con l'output floor del regolamento (UE) n. 575/2013, per evitare doppi conteggi nei requisiti aggiuntivi di capitale, nelle riserve sistemiche e nelle riserve per O-SII. L'autorità competente deve riesaminare e, se necessario, ridurre i requisiti o le riserve che si sovrappongono ai rischi già coperti dall'output floor. L'ABE deve emanare orientamenti su come rendere operativi questi aggiustamenti, con prime scadenze fissate al 10 aprile 2025 e al 10 gennaio 2026 in relazione alle diverse materie.
Rafforzamento della vigilanza e dei poteri ispettivi
Le autorità competenti ricevono poteri ampliati in materia di raccolta informazioni, ispezioni, monitoraggio delle operazioni rilevanti, segnalazioni centralizzate e pubblicazioni. Vengono rafforzati i controlli su analisi comparata dei modelli interni, su stress test ESG, su rischio di mercato e rischio di default, e viene esteso il perimetro della vigilanza anche ai gruppi di imprese di investimento in specifiche ipotesi. Le autorità devono inoltre considerare i rischi derivanti da cripto-attività e dai servizi correlati nelle revisioni prudenziali e possono imporre misure correttive, restrizioni operative, limitazioni di rete o cessione di attività.
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