Direttiva 2024/1760
Direttiva (UE) 2024/1760 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e il regolamento (UE) 2023/2859 (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva istituisce a livello UE un quadro armonizzato di dovere di diligenza per le grandi imprese, imponendo obblighi di identificazione, prevenzione, attenuazione, arresto e riparazione degli impatti negativi effettivi o potenziali su diritti umani e ambiente lungo le attività proprie, delle filiazioni e dei partner commerciali. Prevede inoltre un obbligo di adozione e attuazione di un piano di transizione per la mitigazione dei cambiamenti climatici compatibile con l’obiettivo di 1,5 °C e con la neutralità climatica al 2050. La direttiva disciplina anche meccanismi di vigilanza pubblica, sanzioni amministrative, accesso ai reclami, tutela delle persone segnalanti e un regime di responsabilità civile con diritto al pieno risarcimento.
Dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità, con obblighi di prevenzione, mitigazione, arresto e riparazione degli impatti negativi su diritti umani e ambiente e con obbligo di piano di transizione climatica.
Ambito di applicazione
Si applica alle società costituite secondo il diritto di uno Stato membro e, in taluni casi, alle società costituite secondo il diritto di un paese terzo che svolgono attività nell’Unione, al superamento di specifiche soglie di dipendenti e fatturato o di soglie per accordi di franchising/licenza. Le imprese finanziarie regolamentate rientrano nella nozione di società, ma per esse la direttiva si applica solo alla parte a monte della catena di attività, non a valle. Restano escluse, tra l’altro, le società di gestione di regimi pensionistici pubblici; inoltre la direttiva non si applica ai FIA e agli OICVM. Le regole si applicano secondo un calendario progressivo di trasposizione e applicazione, con criteri di ambito che devono essere soddisfatti per due esercizi consecutivi.
Direttiva (UE) 2024/1760 sul dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità
La direttiva istituisce un quadro europeo di governance societaria sostenibile fondato sul dovere di diligenza lungo la catena di attività, con l’obiettivo di prevenire e affrontare impatti negativi su diritti umani e ambiente e di orientare le grandi imprese verso un modello compatibile con la transizione ecologica. Il testo si colloca nel solco del Green Deal, dei principi guida ONU su imprese e diritti umani e delle linee guida OCSE sulla condotta d’impresa responsabile.
Finalità e struttura dell’intervento
La direttiva mira a far sì che le società attive nel mercato interno contribuiscano allo sviluppo sostenibile attraverso:
- individuazione degli impatti negativi, effettivi o potenziali;
- attribuzione di priorità in base a gravità e probabilità;
- prevenzione, attenuazione, arresto e minimizzazione degli impatti;
- riparazione dei danni effettivi;
- accesso a reclami, notifiche e mezzi di ricorso;
- piano di transizione climatica compatibile con l’obiettivo di 1,5 °C e con la neutralità climatica al 2050.
La direttiva lascia agli Stati membri margini di scelta su forma e mezzi di attuazione, ma vincola al risultato. Inoltre, consente agli Stati membri di mantenere o introdurre disposizioni più rigorose, purché non in contrasto con i limiti di armonizzazione fissati dal testo.
Ambito di applicazione soggettivo
L’ambito di applicazione è definito in modo progressivo e dimensionale. Per le società UE, rilevano in particolare:
- più di 1 000 dipendenti medi e oltre 450 milioni di EUR di fatturato netto mondiale;
- in alternativa, la qualità di società capogruppo di un gruppo che raggiunge tali soglie;
- specifiche soglie per franchising e licenza: oltre 22,5 milioni di EUR di canoni di licenza e oltre 80 milioni di EUR di fatturato netto mondiale.
Per le società di paesi terzi, il criterio è il fatturato netto generato nell’Unione, con soglia di 450 milioni di EUR e soglie analoghe per gruppi e franchising/licenze. I requisiti devono sussistere per due esercizi consecutivi. Per le società di paesi terzi, è inoltre previsto un mandatario nell’Unione.
Le imprese finanziarie regolamentate rientrano nella nozione di società, ma la disciplina si applica solo alla parte a monte della loro catena di attività. Sono escluse, tra l’altro, le società di gestione di regimi pensionistici pubblici e, per specifica previsione, i FIA e gli OICVM.
Contenuto del dovere di diligenza
Il cuore della direttiva è l’articolo 5, che articola il dovere di diligenza in otto passaggi:
- integrazione nelle politiche e nei sistemi di gestione dei rischi;
- individuazione e valutazione degli impatti;
- prevenzione e attenuazione degli impatti potenziali;
- arresto e minimizzazione degli impatti effettivi;
- riparazione;
- dialogo significativo con i portatori di interessi;
- meccanismi di notifica e reclamo;
- monitoraggio e comunicazione pubblica.
Si tratta, come chiarito dai considerando, di obblighi di mezzi e non di risultato assoluto: la società deve adottare misure adeguate, ragionevoli e proporzionate alla gravità e probabilità dell’impatto, tenendo conto del proprio potere di influenza e del proprio coinvolgimento nella catena di attività.
Impatti rilevanti: diritti umani e ambiente
L’allegato circoscrive gli impatti rilevanti. Per i diritti umani, il testo richiama, tra gli altri, il diritto alla vita, il divieto di tortura, la libertà personale, la vita privata, la libertà di pensiero e religione, giuste condizioni di lavoro, protezione del minore, libertà sindacale, non discriminazione, divieto di lavoro forzato e tratta, nonché diritti su terra e mezzi di sussistenza.
Sul versante ambientale, il dovere di diligenza copre violazioni di divieti e obblighi relativi a biodiversità, specie protette, mercurio, POP, rifiuti pericolosi, ozono, siti patrimonio naturale, zone umide, inquinamento da navi e inquinamento del mare da immissione, oltre al divieto di degrado ambientale misurabile in grado di compromettere in modo sostanziale salute, accesso all’acqua, servizi igienico-sanitari, beni e servizi ecosistemici.
Prevenzione, cessazione e riparazione
Per gli impatti potenziali, l’articolo 10 richiede misure quali:
- piano di prevenzione con scadenze e indicatori;
- garanzie contrattuali con i partner commerciali diretti e, se necessario, indiretti;
- investimenti e adeguamenti operativi;
- modifiche a pratiche di acquisto, progettazione e distribuzione;
- sostegno mirato alle PMI partner commerciali;
- collaborazione con altri soggetti, nel rispetto del diritto della concorrenza.
Se le misure non bastano, la società deve ricorrere a piani rafforzati, sospensione temporanea e, come ultima ratio, cessazione del rapporto d’affari, salvo che gli effetti della cessazione siano manifestamente più gravi dell’impatto da fronteggiare.
Per gli impatti effettivi, l’articolo 11 prevede un impianto analogo, con l’aggiunta dell’obbligo di riparazione ai sensi dell’articolo 12 quando la società abbia causato o contribuito causalmente all’impatto.
Portatori di interessi, reclami e segnalazioni
La direttiva attribuisce rilievo al dialogo con i portatori di interessi, che include lavoratori, sindacati, consumatori, comunità locali, difensori dei diritti umani e organizzazioni ambientali. Le consultazioni devono svolgersi nelle fasi decisive del processo di diligenza e con garanzie di effettività, riservatezza e assenza di ritorsioni.
Parallelamente, l’articolo 14 impone di istituire:
- una procedura di reclamo accessibile, equa e trasparente;
- un meccanismo di notifica anche anonimo o riservato;
- il diritto del reclamante a ottenere seguito, incontro con la società e motivazione della decisione.
Le procedure collaborative sono ammesse, ma non possono sostituire la consultazione dei dipendenti e dei loro rappresentanti.
Monitoraggio e rendicontazione
L’articolo 15 impone una valutazione periodica, almeno annuale, delle misure e della loro efficacia. La documentazione relativa alla conformità deve essere conservata per almeno cinque anni.
Quanto alla comunicazione al pubblico, l’articolo 16 richiede una dichiarazione annuale sul sito web della società, salvo il caso delle imprese già soggette alla rendicontazione di sostenibilità della direttiva 2013/34/UE. Dal 1o gennaio 2029 la dichiarazione dovrà essere trasmessa anche per l’ESAP, con requisiti tecnici di formato e metadati; la Commissione potrà integrare tali regole con atti di esecuzione e atti delegati sul contenuto della rendicontazione.
Piano di transizione climatica
L’articolo 22 è uno dei nuclei innovativi della direttiva. Le società rientranti nell’ambito di applicazione devono adottare e attuare un piano di transizione per la mitigazione dei cambiamenti climatici che:
- renda compatibile il modello aziendale con la transizione a 1,5 °C;
- miri alla neutralità climatica al 2050;
- preveda obiettivi per il 2030 e successivi obiettivi quinquennali fino al 2050;
- descriva leve di decarbonizzazione, investimenti e ruolo degli organi sociali.
La mera comunicazione di un piano ai sensi della direttiva 2013/34/UE vale come adempimento dell’obbligo di adozione, ma resta l’obbligo di attuarlo e aggiornarlo annualmente. Il testo chiarisce che si tratta di un obbligo di mezzi.
Vigilanza pubblica, sanzioni e responsabilità civile
Gli Stati membri devono designare autorità di controllo indipendenti, dotate di poteri investigativi, correttivi e cautelari. Le autorità possono avviare indagini d’ufficio o su segnalazione circostanziata, imporre misure correttive e irrogare sanzioni.
Il regime sanzionatorio deve essere effettivo, proporzionato e dissuasivo. Le sanzioni pecuniarie devono essere parametrate al fatturato netto mondiale e il massimale non può essere inferiore al 5% del fatturato netto mondiale; per i gruppi si considera il fatturato consolidato. Le decisioni sanzionatorie sono pubbliche per almeno cinque anni.
Sul piano civilistico, l’articolo 29 impone agli Stati membri di riconoscere una responsabilità della società per i danni causati da mancata prevenzione o mancato arresto degli impatti, con diritto al pieno risarcimento ma senza danni punitivi o duplicativi. Sono previsti termini di prescrizione non inferiori a cinque anni, possibilità di disclosure mirata delle prove, azioni inibitorie e legittimazione di sindacati, ONG e istituzioni nazionali per i diritti umani a rappresentare la vittima, secondo il diritto nazionale.
Cooperazione UE, monitoraggio e recepimento
La direttiva modifica la direttiva (UE) 2019/1937 sul whistleblowing e il regolamento (UE) 2023/2859 sull’ESAP. Prevede una rete europea delle autorità di controllo, assistenza reciproca e scambio di informazioni, incluse le società di paesi terzi.
Il recepimento deve avvenire entro il 26 luglio 2026. L’applicazione è scaglionata:
- dal 26 luglio 2027 per le imprese più grandi e per alcune società di paesi terzi;
- dal 26 luglio 2028 per una seconda fascia;
- dal 26 luglio 2029 per tutte le altre società rientranti nell’ambito.
La Commissione dovrà presentare relazioni di riesame, inclusa una relazione specifica sulle imprese finanziarie regolamentate, e potrà proporre ulteriori interventi legislativi. La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Disposizioni principali
Oggetto, finalità e coordinamento con altri atti UE
L’articolo 1 definisce l’oggetto: obblighi di diligenza sugli impatti negativi sui diritti umani e sull’ambiente, responsabilità per la violazione di tali obblighi e obbligo di piano di transizione climatica. L’articolo 1, paragrafi 2 e 3, e l’articolo 4 chiariscono che la direttiva non può ridurre il livello di tutela già garantito dal diritto nazionale o dai contratti collettivi e non incide sugli obblighi previsti da altri atti UE; se altre norme UE perseguono gli stessi obiettivi e impongono obblighi più ampi o specifici, prevalgono tali norme.
Ambito soggettivo e soglie dimensionali
L’articolo 2 assoggetta le società UE con oltre 1 000 dipendenti medi e fatturato netto mondiale superiore a 450 milioni di EUR, le società capogruppo di gruppi che raggiungono tali soglie, e le società con franchising o licenze nell’UE che superano le soglie di 22,5 milioni di EUR di royalties e 80 milioni di EUR di fatturato. Per le società di paesi terzi rileva un fatturato netto nell’UE superiore a 450 milioni di EUR, con analoghe regole per gruppi e franchising/licenze. I criteri devono sussistere per due esercizi consecutivi; per le società di paesi terzi la competenza è attribuita allo Stato membro in cui è situata la sede/filiale o, in mancanza, a quello in cui è stato realizzato il maggior fatturato nell’UE.
Definizioni chiave
L’articolo 3 definisce, tra l’altro, società, impatto negativo sui diritti umani, impatto ambientale negativo, filiazione, partner commerciale diretto e indiretto, catena di attività, PMI, iniziativa di settore o multipartecipativa, mandatario per le società di paesi terzi, misure adeguate, riparazione, gravità dell’impatto negativo e fatturato netto. L’allegato elenca i diritti umani e i divieti/obblighi ambientali rilevanti, che fungono da parametro sostanziale per l’individuazione degli impatti negativi.
Dovere di diligenza basato sul rischio e fasi operative
L’articolo 5 impone alle società di esercitare un dovere di diligenza basato sul rischio attraverso otto pilastri: integrazione nelle politiche e nei sistemi di gestione, individuazione e valutazione, prevenzione/attenuazione o arresto/minimizzazione, riparazione, dialogo con i portatori di interessi, meccanismi di notifica e reclamo, monitoraggio e comunicazione pubblica. È previsto il diritto di condividere risorse e informazioni nel gruppo; i partner commerciali non possono essere costretti a rivelare segreti commerciali, salvo l’identità dei partner e informazioni essenziali necessarie alla diligenza, né informazioni classificate o riservate per la sicurezza nazionale.
Governance di gruppo
L’articolo 6 consente alla società madre di adempiere taluni obblighi per conto delle filiazioni soggette alla direttiva, se ciò assicura l’effettiva conformità. Restano fermi i poteri di controllo e la responsabilità civile delle filiazioni. In caso di piano climatico, la filiazione aderisce al piano della capogruppo adattato al proprio modello e strategia.
Politiche interne e codice di condotta
L’articolo 7 richiede una politica di diligenza elaborata previa consultazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti, con descrizione dell’approccio della società, codice di condotta per società, filiazioni e, se del caso, partner commerciali, e procedure di integrazione nei sistemi gestionali. Le politiche vanno aggiornate senza indebito ritardo dopo cambiamenti significativi e almeno ogni 24 mesi.
Individuazione, valutazione e priorità degli impatti
Gli articoli 8 e 9 impongono mappatura delle attività e valutazione approfondita nei settori a maggior rischio, utilizzando informazioni quantitative e qualitative, anche da meccanismi di reclamo e notifiche. Se non è possibile affrontare simultaneamente tutti gli impatti, la società attribuisce priorità secondo gravità e probabilità; una volta affrontati quelli più gravi e probabili, procede con i restanti.
Prevenzione degli impatti potenziali
L’articolo 10 richiede misure adeguate per prevenire o attenuare gli impatti potenziali, tenendo conto del livello di coinvolgimento della società, della collocazione nella catena di attività e della capacità di influenza. Le misure possono includere piano di prevenzione, garanzie contrattuali, investimenti, modifiche a piani e pratiche di acquisto/distribuzione, sostegno mirato alle PMI e collaborazione con altri soggetti nel rispetto del diritto della concorrenza. Se necessario, sono previsti piani rafforzati, sospensione temporanea e, come ultima ratio, cessazione del rapporto d’affari; gli Stati membri devono consentire contrattualmente la cessazione/sospensione, salvo i contratti obbligatori per legge.
Arresto degli impatti effettivi e riparazione
L’articolo 11 disciplina l’arresto degli impatti negativi effettivi, con misure analoghe a quelle preventive, inclusa la riparazione ex articolo 12. La riparazione è obbligatoria quando la società ha causato o contribuito causalmente all’impatto; può essere volontaria se l’impatto è causato solo dal partner commerciale. Se l’arresto immediato non è possibile, sono previsti piani correttivi rafforzati, sospensione/cessazione come ultima ratio e valutazione comparativa della gravità degli effetti della cessazione.
Dialogo con i portatori di interessi, reclami e notifiche
Gli articoli 13 e 14 impongono un dialogo significativo con i portatori di interessi e la predisposizione di una procedura di reclamo equa, accessibile e trasparente, oltre a un meccanismo di notifica. Possono reclamare persone colpite o a rischio, loro rappresentanti, sindacati, rappresentanti dei lavoratori e organizzazioni della società civile competenti. Devono essere previste riservatezza, protezione da ritorsioni, possibilità di incontro e motivazione sulle decisioni della società. Le procedure collaborative sono ammesse, ma non possono sostituire il dialogo con i lavoratori e i loro rappresentanti.
Monitoraggio e conservazione documentale
L’articolo 15 impone valutazioni periodiche almeno annuali, dopo cambiamenti significativi e quando emergano nuovi rischi, per verificare adeguatezza ed efficacia delle misure. L’articolo 5, paragrafo 4, richiede la conservazione della documentazione per almeno cinque anni, con proroga se sono in corso procedimenti.
Rendicontazione e accessibilità tramite ESAP
L’articolo 16 impone, salvo esenzione per le società già soggette alla rendicontazione di sostenibilità della direttiva 2013/34/UE, una dichiarazione annuale sul sito web entro 12 mesi dalla chiusura del bilancio o entro la data di pubblicazione del bilancio per la rendicontazione volontaria. L’articolo 17 prevede, dal 1o gennaio 2029, la trasmissione della dichiarazione all’organismo di raccolta per l’ESAP, in formato dati estraibili o leggibile meccanicamente, con metadati specifici; la Commissione potrà adottare misure di esecuzione sui metadati e sulla strutturazione dei dati. Entro il 31 marzo 2027 la Commissione adotterà atti delegati sul contenuto della rendicontazione.
Piano di transizione climatica
L’articolo 22 obbliga le società rientranti nell’ambito di applicazione ad adottare e attuare un piano di transizione per la mitigazione dei cambiamenti climatici compatibile con 1,5 °C e con la neutralità climatica al 2050, con obiettivi per il 2030 e in fasi quinquennali fino al 2050, descrizione delle leve di decarbonizzazione, investimenti/finanziamenti e ruolo degli organi sociali. La sola comunicazione del piano ai sensi della direttiva 2013/34/UE vale come adempimento dell’obbligo di adozione, ma resta l’obbligo di attuazione e aggiornamento annuale.
Società di paesi terzi, mandatario e autorità di controllo
L’articolo 23 impone alle società di paesi terzi di designare un mandatario nell’Unione, con poteri di interlocuzione con le autorità di controllo. Gli articoli 24, 25 e 28 impongono agli Stati membri di designare autorità di controllo indipendenti, dotate di poteri investigativi, correttivi e cautelari, e di partecipare a una rete europea di cooperazione, assistenza reciproca e scambio di informazioni, inclusa la gestione dei dati sul fatturato UE delle società di paesi terzi.
Sanzioni amministrative e pubblicità delle decisioni
L’articolo 27 richiede sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, almeno pecuniarie e, in caso di mancata ottemperanza alla sanzione, una dichiarazione pubblica. Il massimale della sanzione pecuniaria non può essere inferiore al 5% del fatturato netto mondiale della società; per i gruppi si considera il fatturato consolidato. Le decisioni sanzionatorie devono essere pubblicate e trasmesse alla rete europea per almeno cinque anni, senza dati personali.
Responsabilità civile e diritto al pieno risarcimento
L’articolo 29 impone agli Stati membri di prevedere una responsabilità civile della società che, intenzionalmente o per negligenza, non abbia adempiuto agli obblighi di prevenzione o arresto degli impatti degli articoli 10 e 11, quando da tale omissione derivi un danno tutelato dal diritto nazionale. È esclusa la responsabilità se il danno è causato solo dai partner commerciali. Il risarcimento è pieno ma non può tradursi in sovracompensazione o danni punitivi; la direttiva prevede prescrizione minima di cinque anni, regole sulla disclosure delle prove, azioni inibitorie, azioni rappresentative autorizzate e applicazione necessaria delle norme di recepimento in taluni casi transfrontalieri. È possibile la responsabilità solidale quando il danno è causato congiuntamente dalla società e da filiazione o partner commerciale.
Whistleblowing, appalti pubblici e supporto alle PMI
L’articolo 30 estende la direttiva (UE) 2019/1937 alle segnalazioni di violazioni delle norme di recepimento. L’articolo 31 consente di considerare il rispetto della direttiva, anche su base volontaria, come criterio ambientale o sociale negli appalti e nelle concessioni pubbliche. Gli articoli 20 e 21 prevedono siti/portali nazionali, sostegno alle PMI, un helpdesk unico europeo e orientamenti della Commissione. Gli Stati membri possono anche fornire sostegno finanziario alle PMI, nel rispetto delle norme sugli aiuti di Stato.
Recepimento, applicazione graduale ed entrata in vigore
L’articolo 37 impone agli Stati membri di recepire la direttiva entro il 26 luglio 2026. L’applicazione è scaglionata: dal 26 luglio 2027 per le imprese più grandi di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b), con soglie più alte di 5 000 dipendenti e 1,5 miliardi di EUR, nonché per le società di paesi terzi con oltre 1,5 miliardi di EUR di fatturato UE; dal 26 luglio 2028 per le imprese con oltre 3 000 dipendenti e 900 milioni di EUR; dal 26 luglio 2029 per tutte le altre società rientranti nell’ambito. L’articolo 38 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in GUUE.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- direttiva · 13 giu 2024Direttiva 2024/1711
- direttiva · 13 giu 2024Direttiva 2024/1712
- direttiva · 13 giu 2024Direttiva 2024/1788
- direttiva · 13 giu 2024Direttiva 2024/1799
- direttiva · 31 mag 2024Direttiva 2024/1619
- direttiva · 31 mag 2024Direttiva 2024/1640
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →