Direttiva 2024/1640
Direttiva (UE) 2024/1640 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937, e modifica e abroga la direttiva (UE) 2015/849 (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva 2024/1640 riforma in modo organico il sistema UE di prevenzione dell’uso del sistema finanziario per riciclaggio e finanziamento del terrorismo, in coordinamento con il nuovo regolamento AML e con l’istituzione dell’AMLA. Essa rafforza gli obblighi di recepimento per gli Stati membri su valutazione del rischio, registri dei titolari effettivi, accesso alle informazioni, funzionamento delle FIU, cooperazione tra autorità e regime sanzionatorio. La direttiva modifica inoltre la direttiva (UE) 2019/1937 e la direttiva (UE) 2015/849, che viene abrogata dal 10 luglio 2027.
Rafforzamento del quadro UE per prevenire l’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, con disciplina di registri dei titolari effettivi, accesso alle informazioni, FIU, supervisione e cooperazione tra autorità.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri e, tramite le misure nazionali di recepimento, ai soggetti obbligati definiti dal regolamento (UE) 2024/1624, alle FIU, ai supervisori AML/CFT, agli organi di autoregolamentazione eventualmente incaricati della supervisione, alle autorità competenti e ad altre autorità pubbliche coinvolte (fiscali, doganali, di vigilanza prudenziale, di risoluzione, di attuazione di sanzioni finanziarie mirate, ecc.). Riguarda in particolare i settori finanziari e non finanziari esposti al rischio AML/CFT, i registri centrali dei titolari effettivi, i meccanismi centralizzati sui conti bancari/pagamento/titoli/cripto-attività e le cassette di sicurezza, i punti di accesso unico alle informazioni sui beni immobili e la cooperazione transfrontaliera. Prevede esclusioni e limitazioni specifiche, in particolare per le informazioni coperte da privilegio forense, per la protezione dei dati personali, per circostanze eccezionali di rischio sproporzionato per il titolare effettivo e per alcune funzioni o categorie disciplinate da altri atti UE.
Direttiva (UE) 2024/1640 sulla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo
La direttiva riorganizza il pilastro “istituzionale” del nuovo pacchetto AML/CFT dell’Unione, completando il regolamento (UE) 2024/1624 e il regolamento (UE) 2024/1620 istitutivo dell’AMLA. Essa mira a uniformare i meccanismi nazionali di prevenzione, supervisione, raccolta di informazioni, cooperazione e sanzione, lasciando agli Stati membri la scelta della forma e dei mezzi ma imponendo risultati minimi e termini di trasposizione vincolanti.
Finalità e contesto sistemico
Il legislatore UE richiama l’esperienza applicativa della direttiva 2015/849 e le divergenze emerse tra Stati membri in materia di vigilanza, accesso ai dati e cooperazione transfrontaliera. La nuova direttiva è concepita come parte di un quadro integrato, in cui gli obblighi sostanziali dei soggetti obbligati sono fissati dal regolamento e la direttiva disciplina infrastrutture istituzionali, flussi informativi e poteri di controllo.
Ambito soggettivo e oggettivo
La direttiva si applica agli Stati membri e, tramite il recepimento, a FIU, supervisori AML/CFT, organi di autoregolamentazione eventualmente incaricati della supervisione, autorità competenti e altri soggetti pubblici coinvolti nella prevenzione, individuazione, investigazione e repressione di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. Tocca inoltre registri centrali dei titolari effettivi, meccanismi sui conti bancari e di pagamento, accessi ai beni immobili, cooperazione con autorità prudenziali, fiscali, doganali, giudiziarie e autorità incaricate dell’attuazione di sanzioni finanziarie mirate.
Misure nazionali in settori esposti e controlli su specifiche attività
L’articolo 3 consente agli Stati membri di estendere gli obblighi AML/CFT ad altri settori economici se emergono rischi specifici; la misura va notificata alla Commissione, che consulta l’AMLA e può intervenire a livello UE. Per cambiavalute, uffici di incasso assegni, prestatori di servizi relativi a società o trust e prestatori di servizi di gioco d’azzardo, la direttiva richiede licenza, registrazione o regolamentazione. L’articolo 5 disciplina i programmi di soggiorno in cambio di investimenti, imponendo processi di risk management, controlli sui richiedenti e relazioni annuali pubbliche.
Valutazione del rischio e statistiche
La Commissione deve redigere una valutazione dei rischi AML/CFT e dei rischi di evasione delle sanzioni finanziarie mirate a livello UE entro il 10 luglio 2028, da aggiornare ogni quattro anni; gli Stati membri devono svolgere e aggiornare almeno ogni quattro anni una valutazione nazionale del rischio e designare un’autorità o meccanismo di coordinamento. Entrambi i livelli devono produrre risultati utilizzabili da autorità e soggetti obbligati. Gli Stati membri devono inoltre raccogliere statistiche articolate sull’intero sistema AML/CFT, trasmettendole annualmente alla Commissione e, per alcune categorie, all’AMLA.
Registri dei titolari effettivi e accesso basato su interesse legittimo
Il cuore della riforma è il rafforzamento dei registri centrali dei titolari effettivi: devono contenere le informazioni previste dal regolamento 2024/1624, essere aggiornati, verificati, interconnessi e accessibili a soggetti pubblici e privati. Dopo la sentenza WM e Sovim, il pubblico non ha più un accesso incondizionato; la direttiva impone ora un accesso limitato ai soli soggetti in grado di dimostrare un interesse legittimo, con categorie presuntive, procedure armonizzate, termini di risposta, possibilità di rifiuto limitate e ricorsi amministrativi o giurisdizionali. Restano previste esenzioni in casi eccezionali di rischio sproporzionato per il titolare effettivo.
Conti bancari, IBAN virtuali e beni immobili
Gli Stati membri devono istituire registri o sistemi elettronici centralizzati per individuare in tempo reale i titolari e i controllori di conti bancari, di pagamento, titoli, cripto-attività e cassette di sicurezza, includendo gli IBAN virtuali. Tali sistemi devono essere interconnessi nel SIRCB entro il 10 luglio 2029. Parallelamente, ogni Stato membro deve creare un punto di accesso unico alle informazioni sui beni immobili per FIU, autorità competenti e AMLA, con dati anche storici sulla proprietà e sui gravami.
FIU: autonomia, accesso alle informazioni, sospensioni e cooperazione
La direttiva rafforza il ruolo delle FIU come unità centrali autonome e indipendenti, dotate di risorse adeguate, personale qualificato, procedure di riservatezza e canali sicuri. Alle FIU è garantito un ampio accesso diretto o indiretto a dati finanziari, amministrativi e investigativi; possono sospendere operazioni o conti, avviare monitoraggi, avvisare i soggetti obbligati e cooperare tramite FIU.net, che sarà trasferito all’AMLA entro il 10 luglio 2027. La cooperazione tra FIU include scambio rapido di informazioni, analisi congiunte, regole di consenso all’ulteriore comunicazione e tutela della fonte delle segnalazioni.
Supervisione AML/CFT e collegi transfrontalieri
Gli Stati membri devono assicurare una supervisione efficace, basata sul rischio, di tutti i soggetti obbligati. I supervisori devono poter effettuare ispezioni, chiedere informazioni, verificare politiche, procedure e controlli interni, intervenire su carenze e coordinarsi sia a livello nazionale sia transfrontaliero. Per gruppi e soggetti con attività in più Stati membri sono previsti collegi di supervisione AML/CFT, nel settore finanziario e non finanziario, con regole di composizione, osservatori di paesi terzi e supporto dell’AMLA.
Sanzioni, misure amministrative e whistleblowing
La direttiva impone un sistema sanzionatorio armonizzato, con sanzioni pecuniarie e misure amministrative effettive, proporzionate e dissuasive. Per i casi più gravi sono fissati minimi elevati: per gli enti creditizi e finanziari almeno 10 milioni di euro o il 10% del fatturato annuo per le persone giuridiche e 5 milioni per le persone fisiche; per le altre violazioni gravi almeno 1 milione di euro o il doppio del beneficio. Le decisioni sanzionatorie devono essere pubblicate, salvo eccezioni motivate, e i regimi di whistleblowing sono allineati alla direttiva (UE) 2019/1937.
Cooperazione con altre autorità e protezione dei dati
La direttiva impone cooperazione tra autorità AML/CFT e autorità prudenziali, fiscali, doganali, di risoluzione, di garanzia dei depositi, di attuazione di sanzioni finanziarie mirate, nonché con la BCE, le ESAs, Europol, Eurojust ed EPPO nei casi pertinenti. Tutto il sistema è subordinato al rispetto del GDPR, del regolamento 2018/1725 e, per le autorità di law enforcement, della direttiva 2016/680. Il trattamento di dati sensibili è consentito solo se necessario e con garanzie tecniche e organizzative elevate.
Recepimento, abrogazione e scadenze
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in GUUE. Il termine generale di recepimento è il 10 luglio 2027; tuttavia, il recepimento di alcune disposizioni è anticipato o differito: articolo 74 entro il 10 luglio 2025, articoli 11, 12, 13 e 15 entro il 10 luglio 2026, articolo 18 entro il 10 luglio 2029. La direttiva 2015/849 è abrogata dal 10 luglio 2027. La disciplina è quindi destinata a produrre un profondo riassetto operativo per banche, intermediari, professionisti, società, trust, operatori di gioco e tutte le autorità chiamate a prevenire e contrastare l’uso illecito del sistema finanziario dell’Unione.
Disposizioni principali
Oggetto e architettura del nuovo quadro AML/CFT
L’articolo 1 individua le materie coperte: misure nazionali per i settori esposti, obblighi su alti dirigenti e titolari effettivi, valutazione dei rischi a livello UE e nazionale, registri della titolarità effettiva e dei conti, accesso alle informazioni sui beni immobili, competenze delle FIU, supervisione dei soggetti obbligati e cooperazione tra autorità. Il sistema è costruito in raccordo con il regolamento (UE) 2024/1624 e con il regolamento (UE) 2024/1620 istitutivo dell’AMLA.
Definizioni e rinvio al regolamento AML
L’articolo 2 rinvia alle definizioni del regolamento (UE) 2024/1624 e introduce nozioni proprie, tra cui supervisore del settore finanziario e non finanziario, Stato membro di origine e ospitante, collegio di supervisione AML/CFT, conto titoli, titoli e autorità doganali.
Misure nazionali per settori aggiuntivi e prestatori di servizi
L’articolo 3 consente agli Stati membri di estendere, in presenza di specifici rischi nazionali, tutto o parte del regolamento (UE) 2024/1624 a settori ulteriori rispetto ai soggetti obbligati, previa notifica alla Commissione e con rinvio ordinario di sei mesi prima dell’adozione delle misure nazionali. L’articolo 4 impone licenza o registrazione per cambiavalute, uffici per l’incasso di assegni e prestatori di servizi relativi a società o trust; impone inoltre che i prestatori di servizi di gioco d’azzardo siano regolamentati e che gli altri soggetti obbligati siano soggetti a obblighi minimi di registrazione identificativa.
Programmi di soggiorno in cambio di investimenti
L’articolo 5 richiede, per gli Stati membri che consentono il rilascio di diritti di soggiorno in cambio di investimenti, un processo di gestione del rischio, controlli sul profilo dei richiedenti, verifica rispetto alle informazioni delle autorità competenti e agli elenchi di sanzioni, riesami periodici per i profili medio-alti e monitoraggio annuale del sistema. È prevista una relazione annuale pubblica e la notifica alla Commissione entro il 10 luglio 2028, con relazione della Commissione entro il 10 luglio 2030.
Controlli su alti dirigenti e titolari effettivi
L’articolo 6 impone agli Stati membri di far verificare ai supervisori onorabilità, onestà, integrità, conoscenze e competenze degli alti dirigenti e titolari effettivi di taluni soggetti obbligati, con specifici divieti di accreditamento o permanenza per persone condannate per riciclaggio, reati presupposto o finanziamento del terrorismo. Prevede poteri di rimozione e di dissociazione da partecipazioni, accesso a banche dati giudiziarie e AML/CFT, ricorsi effettivi e orientamenti AMLA entro il 10 luglio 2029.
Valutazione del rischio a livello UE e nazionale
L’articolo 7 obbliga la Commissione a una valutazione dei rischi AML/CFT e dei rischi di mancata applicazione/evasione delle sanzioni finanziarie mirate, con prima relazione entro il 10 luglio 2028 e aggiornamento quadriennale; l’AMLA emette pareri dal 10 luglio 2030 e ogni due anni. L’articolo 8 obbliga ogni Stato membro a una valutazione nazionale del rischio, aggiornata almeno ogni quattro anni, con designazione di un’autorità o meccanismo di coordinamento e messa a disposizione dei risultati a Commissione, AMLA e altri Stati membri.
Statistiche AML/CFT
L’articolo 9 impone statistiche complete su dimensioni dei settori, segnalazioni, indagini, procedimenti, richieste internazionali, risorse, sanzioni, accessi ai registri e attuazione delle sanzioni finanziarie mirate. Le statistiche sono trasmesse annualmente alla Commissione; alcune categorie anche all’AMLA; la Commissione pubblica una relazione di sintesi entro il 10 luglio 2030 e poi ogni due anni.
Registri centrali dei titolari effettivi
L’articolo 10 disciplina la conservazione in registri centrali delle informazioni sulla titolarità effettiva, delle dichiarazioni di assenza di titolare effettivo e delle informazioni sugli accordi fiduciari, con obblighi di accuratezza, aggiornamento, verifica, interoperabilità e interconnessione con la piattaforma centrale europea. Sono previsti accessi per autorità competenti, AMLA, organi di autoregolamentazione, soggetti obbligati e, previa dimostrazione di interesse legittimo, altre categorie di persone; sono anche previste regole su soggetti e trust stranieri, segnalazione di difformità, verifiche automatizzate, poteri ispettivi e conservazione dei dati per cinque anni dopo scioglimento/cessazione, prorogabile di ulteriori cinque anni in casi specifici.
Accesso ai registri dei titolari effettivi e interesse legittimo
Gli articoli 11, 12, 13, 14 e 15 introducono un regime armonizzato di accesso basato sulla dimostrazione di un interesse legittimo, in coerenza con la sentenza WM e Sovim. Definiscono le categorie presuntivamente legittimate, i dati accessibili, le procedure di verifica e riconoscimento reciproco, i termini di risposta, i casi di rifiuto e revoca, i modelli e le procedure da adottare con atti di esecuzione, nonché le esenzioni per rischio sproporzionato per il titolare effettivo o per minori/incapaci.
Registri dei conti bancari, IBAN virtuali e SIRCB
L’articolo 16 impone meccanismi centralizzati automatici per identificare intestatari, titolari effettivi e rappresentanti di conti bancari, di pagamento, titoli, cripto-attività e cassette di sicurezza, inclusi gli IBAN virtuali. Le informazioni devono essere accessibili a FIU, AMLA e autorità di supervisione, interconnesse tramite il SIRCB entro il 10 luglio 2029, conservate per cinque anni dalla chiusura e protette da adeguate misure di sicurezza.
Interconnessione dei registri centrali e dei meccanismi bancari
L’articolo 17 attribuisce alla Commissione il potere di adottare atti di esecuzione sulle specifiche tecniche e procedure per l’interconnessione dei registri dei titolari effettivi e dei meccanismi sui conti bancari tramite il SIRCB e la piattaforma centrale europea, inclusi autenticazione elettronica e modalità di pagamento degli eventuali corrispettivi.
Punto di accesso unico alle informazioni sui beni immobili
L’articolo 18 impone ai singoli Stati membri di creare un punto di accesso unico, digitale e gratuito per le autorità competenti, con dati identificativi del bene immobile, del proprietario e dei gravami, oltre alla storia della proprietà e dei prezzi almeno dall’8 luglio 2019. L’obbligo di istituzione decorre dal 10 luglio 2029; la Commissione deve riferire entro il 10 luglio 2032 sulla possibile interconnessione dei punti di accesso.
Istituzione, autonomia e compiti delle FIU
Gli articoli 19, 20, 21 e 22 impongono a ciascuno Stato membro di istituire una FIU autonoma e operativamente indipendente, dotata di risorse adeguate, personale qualificato e canali sicuri. La FIU riceve e analizza segnalazioni e altre informazioni, dispone di un responsabile dei diritti fondamentali, ha accesso diretto a un ampio set di informazioni finanziarie, amministrative e investigative, e deve rispondere tempestivamente alle richieste di altre autorità competenti.
Sospensione di operazioni, conti e rapporti d’affari
L’articolo 24 attribuisce alla FIU il potere di sospendere o rifiutare il consenso a un’operazione, con durata massima di dieci giorni lavorativi, e di sospendere l’uso di conti o rapporti d’affari fino a cinque giorni lavorativi, prorogabili nei casi in cui la FIU svolga funzioni di rintracciamento/sequestro/congelamento/confisca. Sono previste garanzie giurisdizionali e la possibilità di revoca anticipata.
Monitoraggio, avvisi e feedback ai soggetti obbligati
Gli articoli 25, 26, 27 e 28 prevedono incarichi di monitoraggio di transazioni o attività, avvisi ai soggetti obbligati su tipologie, persone o aree ad alto rischio, relazioni annuali pubbliche delle FIU e riscontri periodici ai soggetti obbligati e alle autorità doganali. L’AMLA dovrà emettere raccomandazioni sulle migliori pratiche di feedback entro il 10 luglio 2028.
Scambio di informazioni e FIU.net
Gli articoli 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 e 36 disciplinano cooperazione, canali protetti, termini di risposta, analisi congiunte, limiti e condizioni di ulteriore uso delle informazioni, consenso alla redistribuzione, effetti delle differenze di diritto penale, riservatezza della segnalazione e gestione temporanea di FIU.net. Il trasferimento della gestione di FIU.net all’AMLA deve avvenire entro il 10 luglio 2027.
Supervisione AML/CFT basata sul rischio
Gli articoli 37, 38, 39, 40 e 41 definiscono poteri, risorse, obblighi di pianificazione annuale e di controllo dei supervisori, accesso alle informazioni di rischio, supervisione di agenti, distributori e infrastrutture in libera prestazione di servizi, e la facoltà di imporre punti di contatto centrali a emittenti di moneta elettronica, prestatori di servizi di pagamento e prestatori di servizi per le cripto-attività. L’AMLA deve sviluppare criteri di classificazione del rischio e orientamenti entro il 10 luglio 2028/2026 a seconda del tema.
Comunicazioni tra supervisori, FIU e altre autorità
Gli articoli 42, 43, 44, 45, 46, 47 e 48 regolano la segnalazione alla FIU di fatti potenzialmente collegati a riciclaggio o finanziamento del terrorismo, la cooperazione tra supervisori di origine e ospitanti, la supervisione di gruppo e dei soggetti transfrontalieri, gli scambi con autorità di risoluzione, di garanzia dei depositi e altre autorità, nonché la cooperazione con paesi terzi e sulle politiche di gruppo nei paesi terzi.
Collegi di supervisione AML/CFT
Gli articoli 49 e 50 prevedono collegi di supervisione AML/CFT per il settore finanziario e non finanziario nei casi transfrontalieri rilevanti, con composizione, regole di partecipazione di osservatori e omologhi di paesi terzi, accordi scritti obbligatori e supporto AMLA. Sono previsti orientamenti e norme tecniche di regolamentazione per il funzionamento dei collegi, con termini specifici, in particolare il 10 luglio 2026 per i progetti di RTS e il 10 luglio 2029 per i pareri AMLA sul funzionamento.
Cooperazione con paesi terzi, organi di autoregolamentazione e segreto professionale
Gli articoli 51 e 52 disciplinano accordi di cooperazione con omologhi di paesi terzi e la sorveglianza pubblica sugli organi di autoregolamentazione, con poteri di controllo, istruzioni, relazione annuale e garanzie di indipendenza e segreto professionale. L’articolo 67 stabilisce un regime ampio di segreto professionale per supervisori, autorità pubbliche e loro incaricati, con specifiche eccezioni e canali di scambio di informazioni.
Sanzioni pecuniarie, misure amministrative e penalità di mora
Gli articoli 53, 54, 55, 56, 57, 58 e 59 impongono agli Stati membri di prevedere sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive per le violazioni degli obblighi AML/CFT, con criteri comuni di gravità, responsabilità delle persone giuridiche, possibilità di misure amministrative, penalità di mora fino a sei mesi rinnovabili, pubblicazione delle decisioni e scambio di informazioni sulle sanzioni con l’AMLA. Per gli enti creditizi e finanziari sono fissati minimi sanzionatori elevati: almeno 1.000.000 EUR o il doppio del beneficio; per le persone giuridiche 10.000.000 EUR o 10% del fatturato annuo; per le persone fisiche 5.000.000 EUR.
Whistleblowing e protezione dei segnalanti
L’articolo 60 estende alla direttiva il regime della direttiva (UE) 2019/1937, attribuisce alle autorità di supervisione e alle autorità pubbliche che sorvegliano gli organi di autoregolamentazione i canali di segnalazione esterna e impone relazioni annuali all’AMLA sulle segnalazioni ricevute e sul loro seguito.
Cooperazione generale tra autorità competenti
Gli articoli 61, 62 e 63 impongono meccanismi nazionali efficaci di cooperazione e coordinamento, la trasmissione dell’elenco delle autorità competenti e delle informazioni di contatto, e la collaborazione con l’AMLA per lo svolgimento dei suoi compiti.
Trattamento di dati personali sensibili
L’articolo 70 consente, nei limiti necessari alla direttiva, il trattamento di categorie particolari di dati personali e di dati relativi a condanne penali e reati, prevedendo garanzie organizzative e tecniche rafforzate sia per le autorità nazionali sia per le istituzioni, organi e organismi dell’Unione.
Modifiche a direttiva 2015/849 e 2019/1937
L’articolo 74 modifica la direttiva (UE) 2015/849, adattando il regime di accesso ai titolari effettivi alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia; l’articolo 75 aggiorna l’allegato della direttiva (UE) 2019/1937 per includere la nuova direttiva AML. L’articolo 77 abroga la direttiva (UE) 2015/849 dal 10 luglio 2027.
Recepimento e scadenze principali
L’articolo 78 impone il recepimento generale entro il 10 luglio 2027. Sono previsti termini anticipati o differenziati per specifiche disposizioni: articolo 74 entro il 10 luglio 2025; articoli 11, 12, 13 e 15 entro il 10 luglio 2026; articolo 18 entro il 10 luglio 2029. Ulteriori scadenze operative rilevanti includono, tra le altre, il 10 luglio 2026 per l’accesso ai registri dei titolari effettivi basato su interesse legittimo, il 10 luglio 2029 per SIRCB e collegi, il 10 ottobre 2029 per il punto di accesso unico immobiliare e il 10 luglio 2031/2032 per le relazioni di riesame e valutazione.
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