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Legge

L.R. Lazio 17/2011

Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 (Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo" e successive modifiche) (1)

Normativa regionaleL.R. Lazio 17/2011

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Lazio n. 17/2011 modifica la disciplina delle comunicazioni dei movimenti degli ospiti nelle strutture ricettive: la comunicazione deve avvenire per via telematica anche alla Regione, secondo linee guida regionali da adottare entro 90 giorni. È inoltre prevista una sanzione amministrativa da 1.000 a 2.000 euro per la mancata comunicazione.

Modifiche alle comunicazioni degli ospiti nelle strutture ricettive del Lazio e relativa sanzione

Modifiche alla disciplina delle comunicazioni degli ospiti nelle strutture ricettive del Lazio

La legge regionale interviene sulla legge regionale Lazio n. 13 del 2007, limitatamente agli obblighi di comunicazione dei movimenti degli ospiti da parte delle strutture ricettive e al relativo apparato sanzionatorio. L’atto ha efficacia nel solo territorio della Regione Lazio.

Comunicazione telematica dei movimenti degli ospiti

La disciplina risultante impone alle strutture ricettive di comunicare i movimenti degli ospiti anche alla Regione, e non solo agli altri destinatari previsti dalla normativa originaria. La comunicazione deve avvenire per via telematica.

Linee guida regionali e uniformità applicativa

Per garantire uniformità su tutto il territorio regionale, la Giunta regionale deve adottare specifiche linee guida sulle modalità e sui termini delle comunicazioni. Il termine fissato per l’adozione è di 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale n. 17 del 2011.

Regime sanzionatorio

È confermata una sanzione amministrativa pecuniaria per la mancata comunicazione del movimento degli ospiti ai sensi dell’articolo 28 della legge regionale n. 13 del 2007 da parte delle strutture ricettive. L’importo della sanzione è compreso tra 1.000 e 2.000 euro.

Rilievo pratico

L’intervento ha natura di modifica puntuale e si inserisce nella disciplina organizzativa del sistema turistico laziale. Non introduce una disciplina temporanea o sperimentale, ma aggiorna gli obblighi informativi e la correlata sanzione applicabili alle strutture ricettive nel Lazio.

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