L.R. Lazio 20/2011
Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2012 (1)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge approva il bilancio regionale del Lazio per l’esercizio 2012, il bilancio pluriennale 2012-2014 e vari allegati contabili. Disciplina entrate e spese 2012, limiti agli impegni, patto di stabilità, mutui per investimenti fino a 200 milioni e misure per il rientro del disavanzo sanitario 2011. Efficacia dal 1° gennaio 2012, limitata all’esercizio 2012 salvo gli effetti pluriennali espressamente previsti.
Bilancio di previsione della Regione Lazio per il 2012
Bilancio di previsione della Regione Lazio per l’esercizio 2012
La legge disciplina il bilancio regionale del Lazio per il 2012, con effetti anche sul triennio 2012-2014 per le parti espressamente previste. Definisce stanziamenti, vincoli di spesa, gestione del debito, regole contabili transitorie e approvazione dei bilanci degli enti regionali.
Entrate e spese del bilancio 2012
Per l’anno finanziario 2012 sono approvati il totale generale delle entrate e delle spese della Regione, entrambi pari a 28.774.495.865,90 euro in termini di competenza e 36.560.352.644,38 euro in termini di cassa. La Regione è autorizzata all’accertamento, riscossione e versamento di imposte, tasse e altre entrate secondo la normativa vigente e in base allo stato di previsione allegato.
Bilancio pluriennale e allegati contabili
È approvato il bilancio pluriennale della Regione per il periodo 2012-2014. Per il 2012 sono inoltre approvati:
- il quadro generale riassuntivo del bilancio;
- l’elenco delle spese obbligatorie;
- l’elenco dei capitoli pagabili mediante ordini di accreditamento;
- l’elenco delle garanzie regionali;
- il fondo speciale per nuovi provvedimenti legislativi da realizzare nel 2012;
- i capitoli con copertura a mutuo e/o prestito obbligazionario;
- i capitoli finanziati con dismissioni patrimoniali per nuovi investimenti;
- i capitoli a destinazione vincolata.
Mutui, prestiti obbligazionari e debito regionale
La Regione è autorizzata a contrarre mutui e/o prestiti obbligazionari per nuovi investimenti fino a 200 milioni di euro, nei limiti stabiliti dalla legge. I finanziamenti devono avere un tasso massimo non superiore a quello applicato dalla Cassa depositi e prestiti e una durata massima di ammortamento di 30 anni; per il pagamento delle rate la Regione rilascia mandato irrevocabile. Per il triennio 2012-2014 il limite massimo di nuove assunzioni di indebitamento non può superare le quote di capitale rimborsate, con finalità di stabilizzazione dello stock di debito.
Utilizzo dei fondi a destinazione vincolata
L’impegno di spesa sui fondi vincolati deve essere accompagnato da una scheda con gli elementi necessari all’individuazione e all’accertamento delle entrate corrispondenti, oppure dalla determinazione di accertamento. Il pagamento è subordinato all’incasso dei fondi, salvo i programmi comunitari e specifiche deroghe della Giunta per motivate necessità e urgenza. È previsto il recupero delle risorse vincolate non utilizzate al 31 dicembre 2011, con esclusione di quelle imputate all’ambito A e di quelle afferenti sanità, politiche sociali, trasporti e istruzione.
Limiti agli impegni di spesa e contenimento della spesa
In ragione della crisi economico-finanziaria e della riduzione dei trasferimenti statali, la legge introduce misure di contenimento della spesa. La facoltà di impegnare è piena per alcune categorie prioritarie: spese obbligatorie, personale, capitoli vincolati e cofinanziamenti, calamità naturali, trasporto pubblico, sanità, annualità dei limiti d’impegno e rate di ammortamento dei mutui. Per le restanti spese, fino al 30 giugno 2012 gli impegni sono limitati al 70% dello stanziamento annuo, con possibili deroghe della Giunta su proposta motivata e previa verifica degli equilibri di bilancio e degli esiti del tavolo tecnico sanitario.
Patto di stabilità interno e regole per gli enti locali
Per rispettare il patto di stabilità interno, la struttura regionale competente può rendere non operative le disponibilità sui capitoli e bloccare impegni e pagamenti, secondo le indicazioni dell’Assessore al bilancio. La Regione può inoltre adottare strumenti idonei a tale finalità. Per gli enti locali del territorio regionale vengono adattate le regole e i vincoli nazionali sul patto di stabilità interno e la Giunta approva gli obiettivi programmatici rimodulati.
Disciplina contabile sperimentale e semplificazione gestionale
Dal 1° gennaio 2012, nelle more del riordino della contabilità regionale, si applica in via esclusiva la disciplina sperimentale prevista dal d.lgs. 118/2011 e dal relativo d.p.c.m., in sostituzione del sistema contabile previgente, con particolare riferimento al principio della competenza finanziaria. La normativa regionale previgente resta applicabile solo per quanto compatibile. La Giunta individua gli enti che partecipano alla sperimentazione. La Regione può anche individuare, in un elenco allegato al bilancio, le leggi di spesa da mantenere con carattere autorizzatorio sul bilancio pluriennale.
In parallelo, la Regione adotta un criterio di semplificazione gestionale del bilancio, accorpando in nuovi capitoli gli interventi omogenei per funzione, nel rispetto delle UPB e delle competenze delle direzioni regionali. I capitoli interessati restano in vigore solo per la gestione dei residui e sono esclusi quelli dell’ambito A e T, le spese obbligatorie, i fondi vincolati e i capitoli in conto capitale.
Copertura del disavanzo sanitario 2011
La legge quantifica il disavanzo sanitario 2011 in 840.565.000 euro. Tenuto conto dell’avanzo di copertura 2010 e di una variazione positiva indicata dal Dipartimento per le politiche fiscali, la copertura effettiva da garantire è pari a 721.717.000 euro. La copertura è assicurata tramite le entrate aggiuntive previste dalla normativa statale per gli squilibri della spesa sanitaria; l’eventuale eccedenza, insieme ad ulteriori 30 milioni di euro su un capitolo specifico, è accantonata in attesa delle risultanze finali del tavolo tecnico sanitario.
Bilanci degli enti regionali e contributi di funzionamento
Sono approvati i bilanci di previsione 2012 di una serie di enti regionali, tra cui agenzie, parchi, riserve naturali, Laziodisu e IRVIT. Gli enti devono adeguare, se necessario, i propri bilanci agli stanziamenti definitivamente approvati per il triennio 2012-2014. I contributi per le spese di funzionamento sono erogati in due semestralità; la seconda è subordinata alla presentazione del conto consuntivo dell’anno precedente e va erogata al netto dell’avanzo di amministrazione utilizzabile. Tale avanzo non riduce il contributo regionale fino al 5% della spesa corrente complessiva risultante dal consuntivo, comunque entro il limite massimo di 150.000 euro; l’eventuale eccedenza è conguagliata nelle semestralità successive. Le somme non utilizzate costituiscono economie di bilancio per la Regione.
Conferma di disposizioni contabili pregresse
Per il 2012 sono confermate alcune disposizioni della precedente normativa di bilancio: la disciplina sull’emissione di prestiti obbligazionari, con possibilità di estinzione anticipata di mutui o obbligazioni anche tramite dismissione di beni del patrimonio regionale; le regole sui residui perenti del Consiglio regionale e sulle economie di bilancio; l’autorizzazione in deroga per le variazioni di bilancio necessarie a coprire i disavanzi del servizio sanitario regionale dell’anno precedente.
Garanzie regionali e ulteriori allegati
Sono modificate due disposizioni regionali relative alle garanzie prestate dalla Regione, incrementando i relativi importi massimi. La legge allega inoltre l’elenco dei beni immobili soggetti a valorizzazione o alienazione e la nota informativa sugli oneri derivanti da contratti derivati o finanziamenti con componente derivata.
Decorrenza ed efficacia temporale
La legge entra in vigore il 1° gennaio 2012. La disciplina è riferita principalmente all’esercizio finanziario 2012, con effetti pluriennali limitati alle previsioni espressamente richiamate per il triennio 2012-2014.
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