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Legge

L.R. Lazio 1/2012

Disposizioni per il sostegno dei sistemi di qualità e tracciabilità dei prodotti agricoli e agroalimentari. Modifica alla legge regionale 10 gennaio 1995, n. 2 (Istituzione dell'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura del Lazio - ARSIAL) e successive modifiche (1) (2)

Normativa regionaleL.R. Lazio 1/2012Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge del Lazio disciplina il marchio regionale collettivo di qualità, i disciplinari di produzione, i controlli e i contributi per la costituzione di organismi di tutela e per lo sviluppo di produzioni agricole/agroalimentari di qualità. Prevede anche attività di promozione ed educazione alimentare. La Corte costituzionale ne ha dichiarato l’illegittimità con sentenza n. 66/2013, quindi è oggi da considerare obsoleta.

Sostegno ai sistemi di qualità e tracciabilità dei prodotti agricoli e agroalimentari del Lazio e istituzione del marchio regionale collettivo di qualità

Sostegno ai sistemi di qualità e tracciabilità dei prodotti agricoli e agroalimentari nel Lazio

La legge regionale del Lazio disciplina un insieme di strumenti per valorizzare la qualità, la tracciabilità e la promozione dei prodotti agricoli e agroalimentari del territorio. L’intervento è costruito attorno a un marchio regionale collettivo di qualità, a disciplinari di produzione, a controlli specifici e a contributi economici per filiere e soggetti operanti nel settore.

Finalità e ambito di intervento

La Regione interviene per assicurare ai consumatori la qualità dei prodotti agricoli e agroalimentari e per incentivare la valorizzazione della cultura enogastronomica tipica regionale. La legge disciplina:

  • il marchio regionale collettivo di qualità;
  • i controlli sull’uso del marchio e sul rispetto dei disciplinari;
  • la concessione di contributi per la costituzione e l’avviamento di organismi legati a indicazioni geografiche, denominazioni di origine e marchio regionale;
  • il sostegno allo sviluppo di prodotti di qualità tramite sistemi di autocontrollo, gestione aziendale e tracciabilità;
  • interventi di educazione alimentare e promozione;
  • politiche di incentivazione di sistemi di verifica e certificazione, anche scientifica, per i prodotti di origine animale.

Marchio regionale collettivo di qualità

La Regione adotta un marchio regionale collettivo di qualità, registrato ai sensi del Codice della proprietà industriale, per garantire origine, natura, qualità e valorizzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari.

La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente in materia di agricoltura, individua i prodotti ammessi all’uso del marchio e approva i relativi disciplinari di produzione.

L’etichetta dei prodotti concessionari del marchio deve indicare:

  • per i prodotti freschi, l’origine del prodotto;
  • per i prodotti trasformati, l’origine delle materie prime agricole e il luogo di trasformazione sostanziale.

Regolamento attuativo e disciplina dell’uso del marchio

Un regolamento regionale di attuazione e integrazione definisce:

  • denominazione e caratteristiche ideografiche del marchio;
  • criteri e modalità di concessione in uso;
  • casi di sospensione, decadenza e revoca della concessione;
  • modalità d’uso del marchio;
  • modalità dei controlli;
  • procedure semplificate per l’ammissione delle produzioni già certificate secondo la normativa UE;
  • criteri e modalità per i contributi, con priorità ai progetti diretti ad attestare l’assenza di organismi geneticamente modificati;
  • obblighi dei beneficiari dei contributi e modalità dei controlli sugli stessi.

Disciplinari di produzione

I disciplinari devono essere conformi alla normativa dell’Unione europea sui sistemi di qualità alimentare e prevedere, in particolare:

  • caratteristiche intrinseche dei prodotti, ingredienti e processi di trasformazione;
  • requisiti qualitativi oggettivi, misurabili e verificabili;
  • standard superiori a quelli ordinari previsti per prodotti della stessa categoria;
  • regole per la tutela della salute pubblica, del benessere animale e dell’ambiente;
  • identificazione e tracciabilità dell’intera filiera, dalla materia prima al prodotto finito;
  • accesso aperto a tutti i produttori.

Ripartizione delle risorse

La Giunta regionale definisce, entro 90 giorni dalla pubblicazione del bilancio annuale di previsione, la ripartizione delle risorse finanziarie tra i diversi ambiti di intervento e le relative priorità, sentita la commissione consiliare competente in materia di agricoltura.

Contributi per organismi di tutela e associazioni

La Regione concede contributi ai comitati promotori e alle associazioni operanti nel territorio regionale, responsabili della registrazione, supervisione e uso delle indicazioni geografiche, delle denominazioni di origine o del marchio di qualità, purché conformi alla normativa UE.

I contributi sono finalizzati alla costituzione e all’avviamento di tali soggetti e sono concessi nei limiti e alle condizioni stabiliti dal regolamento attuativo.

Contributi per lo sviluppo delle produzioni di qualità

Sono previsti contributi per lo sviluppo di prodotti agricoli e agroalimentari di qualità, destinati a finanziare:

  • ricerche di mercato, ideazione e progettazione del prodotto, comprese le domande di riconoscimento di indicazioni geografiche e denominazioni di origine;
  • sistemi di assicurazione della qualità, come ISO 9000, ISO 14000 o EMAS, e sistemi HACCP;
  • sistemi di tracciabilità aziendale e di filiera, tutela dell’autenticità, rispetto delle norme di commercializzazione e audit ambientale;
  • certificazione iniziale dei sistemi di qualità da parte di organismi riconosciuti;
  • controlli obbligatori previsti dalla normativa UE o statale, salvo il caso in cui la normativa europea ne imponga il costo alle imprese;
  • campagne pubblicitarie e promozionali per la commercializzazione dei prodotti di qualità.

Possono accedere ai contributi le piccole e medie imprese agricole e agroalimentari, singole o associate, operanti nel territorio regionale, secondo criteri e condizioni del regolamento.

Educazione alimentare e promozione

La Regione realizza periodicamente interventi di educazione alimentare, soprattutto nelle scuole, e svolge attività di promozione dei prodotti interessati anche fuori dal territorio regionale, nel rispetto della normativa UE e statale.

Controlli sul marchio e vigilanza

L’ARSIAL è incaricata di svolgere i controlli sull’uso del marchio regionale e sul rispetto dei disciplinari di produzione.

La direzione regionale competente in materia di agricoltura vigila sull’attività di controllo svolta da ARSIAL o dagli eventuali soggetti sostitutivi.

Il marchio non può essere concesso, o può essere revocato, ai prodotti provenienti da aziende:

  • non in regola con i contratti collettivi nazionali di lavoro o con la normativa sulla sicurezza del lavoro;
  • non in regola con la certificazione antimafia.

È istituita una banca dati delle aziende che utilizzano il marchio regionale, con pubblicazione degli elenchi anche sui siti web regionali.

Se ARSIAL non può assicurare le funzioni di controllo, la Giunta regionale esercita i poteri sostitutivi previsti dalla legge istitutiva dell’Agenzia.

Controlli sui contributi, revoca e recupero

La Regione controlla il corretto adempimento degli obblighi da parte dei beneficiari dei contributi. I beneficiari devono conservare e mettere a disposizione la documentazione di spesa per almeno cinque anni dalla concessione del contributo.

La revoca dei contributi è disposta quando:

  • l’intervento realizzato è difforme da quello ammesso;
  • l’intervento non è realizzato entro i termini previsti;
  • emergono violazioni degli obblighi dei beneficiari;
  • siano state prodotte documentazioni false o dichiarazioni mendaci.

La revoca comporta il recupero delle somme già erogate secondo la normativa vigente.

La Regione revoca anche la concessione del marchio regionale quando i controlli evidenziano violazioni del regolamento o dei disciplinari di produzione.

Rapporti con la normativa dell’Unione europea

I contributi sono subordinati al rispetto della disciplina UE sugli aiuti di Stato.

In particolare:

  • gli aiuti esentati da notifica sono concessi nel rispetto dei regolamenti della Commissione europea applicabili nei rispettivi periodi di validità;
  • gli aiuti soggetti a notifica sono concessi solo previa autorizzazione della Commissione europea, con efficacia dalla pubblicazione sul BUR dell’avviso di autorizzazione espressa o implicita;
  • legge, regolamento attuativo e disciplinari sono comunicati alla Commissione europea ai sensi della direttiva 98/34/CE.

Disposizioni finanziarie

Per gli oneri di attuazione sono istituiti due capitoli di bilancio:

  • uno di parte corrente, con stanziamento di 1.000.000 euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013;
  • uno di parte capitale, con stanziamento di 1.000.000 euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013.

La copertura è assicurata tramite prelievo da specifici capitoli del bilancio di previsione 2012.

Osservazioni sulla vigenza

La Corte costituzionale, con sentenza n. 66 del 12 aprile 2013, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della legge. Per questo il provvedimento deve considerarsi oggi obsoleto e privo di concreta utilità applicativa.

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