L.R. Lazio 19/2011
Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2012 (art. 11, legge regionale 20 novembre 2001, n. 25) (1)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge finanziaria regionale per l’esercizio 2012 del Lazio fissa il ricorso al mercato, rifinanzia leggi regionali e introduce misure fiscali e finanziarie su IRBA, IRAP, addizionale IRPEF e tasse automobilistiche. Contiene inoltre interventi su social housing, edilizia scolastica, partecipazioni societarie e organici/benefici dei consiglieri regionali. In più punti disciplina misure limitate al 2012 o a periodi successivi specifici; alcune disposizioni risultano poi abrogate.
Legge finanziaria regionale Lazio 2012
Legge finanziaria regionale Lazio 2012
La legge definisce le principali misure finanziarie e organizzative della Regione Lazio per l’esercizio 2012. Interviene su entrate tributarie regionali, rifinanziamenti, spesa per investimenti e riordino di alcuni assetti amministrativi e istituzionali regionali.
Programmazione finanziaria e rifinanziamento di leggi regionali
Per il 2012 è fissato il livello massimo di ricorso al mercato finanziario, in termini di competenza e cassa, nell’importo di euro 4.778.604.535,05, al netto di rimborso anticipato, ristrutturazione di passività preesistenti e copertura dei disavanzi sanitari previsti dalla normativa statale. Le operazioni sono autorizzate secondo la legge di bilancio 2012.
Per il medesimo anno è autorizzato il rifinanziamento delle leggi regionali indicate nell’allegato “Quadro A”.
Misure tributarie regionali
Dal 1° gennaio 2012 è istituita l’imposta regionale sulla benzina per autotrazione. L’aliquota è pari a euro 0,0258 per litro di benzina. Il tributo è dovuto mensilmente dal concessionario o titolare dell’impianto di distribuzione, oppure dalla società petrolifera unica fornitrice se delegata, sui quantitativi rilevanti ai fini della disciplina statale richiamata.
Il versamento va effettuato entro il mese successivo a quello di riferimento su conto corrente postale intestato alla Regione o mediante bonifico alla tesoreria regionale. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento si applica la sanzione amministrativa del 100% dell’imposta non versata, oltre agli interessi moratori.
L’accertamento e la liquidazione sono affidati agli uffici tecnici di finanza dell’Agenzia delle dogane sulla base delle dichiarazioni annuali presentate entro il 31 gennaio dell’anno successivo. La Regione può accedere ai dati delle registrazioni fiscali degli impianti e richiedere ulteriori dati all’Agenzia per i controlli. Per quanto non previsto, si applica la disciplina statale vigente. Le maggiori entrate stimate per il 2012 sono pari a euro 40.000.000,00. È inoltre prevista, per effetto di una successiva modifica, la copertura dal 2017 delle minori entrate derivanti da un comma poi abrogato.
Dal 2012, in coerenza con il principio di territorialità delle risorse fiscali, la convenzione con il soggetto incaricato della riscossione deve prevedere che i proventi da controlli, liquidazioni, accertamenti, accertamento con adesione, conciliazione giudiziale e contenzioso relativi a IRAP e addizionale regionale IRPEF siano riversati direttamente su un conto corrente presso la tesoreria regionale. Le somme comprendono imposta, interessi e sanzioni, con specifiche esclusioni per alcune sanzioni in caso di concorso formale e violazioni continuate.
Gli importi della tassa automobilistica regionale e della soprattassa annuale regionale dovuti dal 1° gennaio 2012 per periodi fissi successivi a tale data sono aumentati del 10% rispetto ai corrispondenti importi vigenti nel 2011. La Giunta è autorizzata a rinnovare per il 2012-2013 la convenzione con l’ACI per la riscossione delle tasse automobilistiche.
Interventi per casa, social housing ed edilizia scolastica
Vengono modificate le disposizioni del programma di investimento a sostegno della casa per favorire forme di finanziamento alternative all’indebitamento. La disciplina aggiornata consente la partecipazione al Fondo regionale per il social housing, anche con il Fondo per l’abitare di Cassa Depositi e Prestiti, entro un valore complessivo non superiore a euro 50 milioni. Sono previsti specifici stanziamenti sul capitolo E61900 per euro 1.000.000,00 nel 2012 e sul capitolo E62524 per euro 5.000.000,00 per ciascuna delle annualità 2012 e 2013.
Per l’edilizia scolastica è istituito presso l’assessorato competente in materia di bilancio un Tavolo tecnico con Cassa depositi e prestiti e altri operatori finanziari. Il Tavolo deve individuare soluzioni urgenti ed efficaci, anche tramite partnership pubblico-private e project financing. Entro il 30 giugno 2012 la Giunta definisce criteri e modalità delle nuove forme di finanziamento. Gli oneri sono coperti con euro 150.000,00 per l’esercizio 2012.
Riordino delle partecipazioni societarie regionali
La Giunta deve presentare al Consiglio, entro 180 giorni dalla pubblicazione della legge, un piano organico di riordino delle partecipazioni societarie regionali, finalizzato alla razionalizzazione del sistema e alla predisposizione del bilancio consolidato. Il riordino riguarda anche le agenzie regionali e gli enti pubblici dipendenti della Regione, nel rispetto della normativa applicabile.
Regime degli organi regionali e trattamento economico
La legge abroga l’assegno vitalizio per i consiglieri regionali a partire dalla X legislatura. Per consiglieri e assessori della IX legislatura continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti. Le indennità e le diarie vengono fissate al 30 novembre 2011 e indicizzate annualmente sulla base dell’ISTAT, ma l’adeguamento è sospeso per l’intera IX legislatura.
Il Consiglio regionale deve disciplinare entro la fine della legislatura un sistema previdenziale contributivo per i consiglieri eletti dalla X legislatura, con requisito anagrafico minimo di 60 anni. È inoltre riconosciuta la facoltà, per ciascun consigliere o assessore in carica o cessato, di rinunciare irrevocabilmente all’assegno vitalizio entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge; per chi rinuncia non si applica la ritenuta prevista dalla normativa previgente.
Viene altresì abrogata la disposizione sul trattamento economico degli assessori non consiglieri, con reintroduzione del testo originario della disciplina del 2000.
Riordino delle politiche del lavoro e della formazione
L’Agenzia regionale Lazio lavoro è soppressa e le sue funzioni passano alla Direzione regionale competente in materia di formazione e lavoro. Entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge la Giunta deve riordinare complessivamente la Direzione, modificando il regolamento di organizzazione e adottando i conseguenti atti, compresa l’assegnazione del personale dell’Agenzia. La soppressione diventa efficace con l’entrata in vigore del regolamento di modifica; da tale data è anche abrogato il regolamento regionale che disciplinava l’Agenzia.
Modifiche alla disciplina paesaggistica
Il termine previsto dalla normativa regionale per la disciplina paesistica viene prorogato dal 31 dicembre 2011 al 31 dicembre 2012.
Decorrenza
La legge entra in vigore il 1° gennaio 2012.
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