L.R. Lazio 2/2012
Interventi regionali per lo sviluppo del cinema e dell'audiovisivo (1) (2)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Lazio 13 aprile 2012, n. 2 disciplina sostegni, programmazione e organizzazione del settore cinema e audiovisivo nel territorio regionale, inclusa l’autorizzazione unica per sale e arene e l’istituzione del Centro regionale per il cinema e l’audiovisivo. È però stata espressamente abrogata dal 2 luglio 2020, quindi oggi non è applicabile.
Interventi regionali per lo sviluppo del cinema e dell'audiovisivo nel Lazio
Interventi regionali per lo sviluppo del cinema e dell’audiovisivo nel Lazio
La legge definisce il quadro regionale di promozione, sostegno e regolazione delle attività cinematografiche e audiovisive nel Lazio. Stabilisce competenze amministrative, strumenti di programmazione, tipologie di intervento, disciplina dell’esercizio cinematografico e assetto istituzionale del Centro regionale per il cinema e l’audiovisivo.
Finalità e ambito di applicazione
La Regione riconosce il cinema e l’audiovisivo come strumenti di espressione artistica, formazione culturale, aggregazione sociale, valorizzazione dell’identità regionale e sviluppo socio-economico. La disciplina si applica al territorio regionale laziale e riguarda sia le attività di produzione, distribuzione, promozione e conservazione, sia l’esercizio cinematografico e le politiche di sostegno al settore.
Riparto di funzioni tra Regione ed enti locali
La Regione esercita le funzioni di programmazione, indirizzo e sostegno del settore, partecipa ai programmi nazionali e comunitari, approva il documento programmatico triennale e il programma operativo annuale, fissa i requisiti strutturali per sale e arene e rilascia l’autorizzazione unica per gli impianti con superficie utile lorda superiore a 2.500 mq.
La Città metropolitana di Roma capitale e i comuni, nel rispetto della programmazione regionale, promuovono la cooperazione tra enti locali, sostengono iniziative didattiche e formative e possono proporre alla Regione festival, rassegne, premi e altri eventi di rilievo culturale. Per le sale e arene sotto la soglia dei 2.500 mq l’autorizzazione unica è rilasciata da Roma capitale e dai comuni competenti.
Definizioni rilevanti per l’applicazione della legge
La legge contiene un ampio catalogo di definizioni utili per individuare i soggetti e gli oggetti degli interventi. Tra le principali:
- attività cinematografiche e audiovisive: produzione, distribuzione, esportazione, promozione, esercizio, conservazione, studio e diffusione delle immagini in movimento;
- esercizio cinematografico: proiezione al pubblico in sale, multisale, multiplex, arene o spazi mobili;
- opera di interesse regionale: opera prodotta totalmente o per oltre il 50% nel Lazio e funzionale alla valorizzazione dell’immagine regionale;
- opera cinematografica a basso costo: budget non superiore a 800 mila euro;
- documentario di creazione a basso costo: budget non superiore a 100 mila euro;
- lungometraggio in coproduzione internazionale minoritaria di interesse regionale: opera con determinati requisiti di radicamento territoriale nel Lazio;
- piccolo esercizio cinematografico: monosale e multisale indipendenti dai grandi circuiti, a gestione prevalentemente familiare.
Sono inoltre previste definizioni per film difficile, film d’essai, film per ragazzi, opere a basso impatto ambientale, web series di produttori indipendenti, cinema-teatro, mediateca, location e teatro di posa.
Esercizio cinematografico e autorizzazione unica
La realizzazione, trasformazione, ristrutturazione e ampliamento di sale e arene cinematografiche sono soggetti ad autorizzazione unica, che comprende anche il titolo edilizio. La Giunta regionale, con regolamento, disciplina i requisiti strutturali specifici, le modalità di rilascio dell’autorizzazione e i controlli sul possesso dei requisiti, nel rispetto della normativa urbanistica, edilizia, sanitaria, di sicurezza, ambientale e di tutela del patrimonio.
Programmazione triennale e programma annuale
La Giunta regionale approva un documento programmatico triennale, sentita la commissione consiliare competente e i rappresentanti delle categorie del settore audiovisivo. Il documento fissa:
- obiettivi del triennio e criteri di verifica;
- priorità per il programma operativo annuale;
- risorse finanziarie disponibili.
Il programma operativo annuale, approvato entro il 30 giugno dell’anno precedente, individua gli interventi da realizzare nell’anno di riferimento, i beneficiari, le priorità, i tempi, i criteri di concessione degli aiuti e le risorse necessarie.
Tipologie di intervento e sostegni economici
La Regione può concedere sovvenzioni, contributi, agevolazioni anche fiscali, sussidi, benefici economici e garanzie finanziarie per una pluralità di finalità, tra cui:
- sostegno alla produzione di opere di interesse regionale, per ragazzi, prime e seconde opere, film difficili, documentari di creazione, opere di ricerca e sperimentazione, opere di animazione, opere a basso impatto ambientale, opere accessibili ai disabili sensoriali e produzioni di produttori indipendenti;
- sostegno a web series indipendenti e a lungometraggi in coproduzione internazionale minoritaria di interesse regionale;
- valorizzazione di teatri di posa e location regionali;
- sostegno alla nascita di consorzi e reti di micro e piccole imprese;
- contributi agli esercenti per la prima distribuzione e programmazione di film, con particolare attenzione a opere prime e seconde, film difficili, documentari, film a basso costo e opere di specifico interesse culturale o regionale;
- accesso al credito, servizi di assistenza tecnico-amministrativa, internazionalizzazione, marketing, comunicazione, formazione e alta formazione;
- sostegno a ricerca, catalogazione, conservazione, restauro, monitoraggio del settore e diffusione della documentazione cinematografica e audiovisiva.
Gli interventi devono essere attuati tramite procedure di evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e pubblicità. I beneficiari devono presentare rendicontazione analitica e documentata delle spese, a pena di esclusione. Le richieste e i provvedimenti di erogazione devono essere pubblicati in una sezione dedicata del sito regionale. È inoltre richiesta l’autocertificazione di assenza di cause ostative, comprese quelle antimafia.
Promozione della cultura cinematografica e audiovisiva
La Regione sostiene, sempre tramite contributi, finanziamenti o agevolazioni e con procedimento di evidenza pubblica, interventi di promozione culturale quali rassegne, mostre, festival, attività di sceneggiatura, documentazione e restauro, promozione dei produttori indipendenti e iniziative formative rivolte a scuole, università e centri di ricerca. Non possono beneficiare degli aiuti le imprese che svolgono prevalentemente attività di emittente televisiva.
Centro regionale per il cinema e l’audiovisivo
La legge prevede l’istituzione del Centro regionale per il cinema e l’audiovisivo, con organi propri, presidente, consiglio di amministrazione, collegio dei revisori, direttore generale, personale, bilancio e poteri di indirizzo e controllo della Giunta regionale. È inoltre prevista la possibilità di ricorrere a una società per la gestione dei servizi e l’istituzione di una consulta regionale del cinema e dell’audiovisivo.
Film Commission e valorizzazione territoriale
La Regione partecipa alla Fondazione Film Commission di Roma e del Lazio, nelle more dell’adozione di una legge regionale specifica, per incentivare investimenti e produzioni sul territorio, promuovere l’immagine di Roma e del Lazio e sviluppare attività di marketing territoriale, assistenza alle produzioni, coordinamento con altre Film Commission, partecipazione a festival e formazione degli operatori locali. La partecipazione è subordinata a condizioni di composizione degli organi e di tutela dei fini pubblici.
Norme transitorie, abrogazioni e aiuti di Stato
In via transitoria, fino all’adozione del regolamento attuativo dell’autorizzazione unica, continuano ad applicarsi alle sale già disciplinate i requisiti tecnici minimi del regolamento regionale 17 dicembre 2007, n. 16. La legge dispone inoltre il rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato: gli aiuti esentati da notifica si concedono nei limiti dei regolamenti UE applicabili, mentre quelli soggetti a notifica possono essere erogati solo dopo autorizzazione della Commissione europea e dalla data di pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino ufficiale.
Regime finanziario e abrogazione
La legge reca la copertura finanziaria degli oneri per il periodo iniziale di attuazione, con stanziamenti dedicati alle spese correnti, di capitale e alla partecipazione alla Fondazione Film Commission. Abroga la previgente disciplina regionale del CARL e altre disposizioni incompatibili.
Stato di vigenza
L’atto risulta espressamente abrogato dalla legge regionale 2 luglio 2020, n. 5, e quindi non è più applicabile nella pratica.
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