Sentenza n. 10465/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento del Decreto n. -OMISSIS- del -OMISSIS- del Direttore della Direzione Sanità, Welfare e Coesione sociale della Regione Toscana avente ad oggetto “Approvazione degli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018, ai sensi dell''''articolo 9 ter, comma 9 bis del D.L. 78/2015” e relativi allegati (di seguito, anche la “Delibera di Ripiano”); - della nota del Direttore della Direzione Sanità, Welfare e Coesione sociale della Regione Toscana avente ad oggetto “Notifica del Decreto Dirigenziale n. -OMISSIS- del -OMISSIS-” inviata a mezzo pec alle aziende fornitrici di dispositivi medici, inclusa -OMISSIS-; - della nota trasmessa dalla Regione Toscana, Direzione Sanità, Welfare e Coesione sociale, in data 14 novembre 2022, con cui è stato comunicato l''''avvio del procedimento “avente ad oggetto l''''adozione del decreto del Direttore della Direzione Sanità, welfare e coesione sociale con il quale sono definiti gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell''''articolo 9 ter, comma 9 bis del d.l. 78/2015»; - del Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell''''Economia e delle Finanze -OMISSIS- recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. (-OMISSIS-)”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. -OMISSIS- (di seguito, anche il “Decreto Payback”); - del Decreto del Ministero della Salute-OMISSIS- recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all''''emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018. (-OMISSIS-)”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. -OMISSIS-(di seguito, anche il “Decreto Linee Guida” o, più semplicemente, le “Linee Guida”); - di qualsiasi altro atto presupposto richiamato nei predetti atti o comunque presupposto, connesso e/o conseguente a quelli sopra indicati, anche se non conosciuti, inclusi: ▪ l''''intesa sancita dalla Conferenza Stato – Regioni – Repertorio atti n.-OMISSIS-CSR del -OMISSIS- recante “Intesa, ai sensi della legge 21 settembre 2022, n.1.42, sullo schema di decreto ministeriale per l''''adozione delle linee guida propedeutiche all''''emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell''''art. 18 comma I del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115. Tetti dispositivi medici 2015-2018”; ▪ l''''accordo della Conferenza Stato – Regioni Repertorio atti n.-OMISSIS-CSR del 7 novembre 2019 recante “Accordo, ai sensi dell''''articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. -OMISSIS-, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla proposta del Ministero della salute di individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l''''acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015 - 2016 - 2017 e 2018” (di seguito, anche l'''' “Accordo-OMISSIS-CSR”); ▪ la Circolare del Ministero della salute del -OMISSIS- prot. n.-OMISSIS-, recante “Indicazioni operative per l''''applicazione delle disposizioni previste dall''''art. 9-ter, commi 8 e 9, del decreto legge 18 giugno 2015, n. 78”; ▪ per quanto occorrer possa, la nota esplicativa del Ministero della Salute – Direzione Generale della Programmazione sanitaria del-OMISSIS- trasmessa alla Ricorrente dalla Regione Sardegna con la nota di riscontro all''''accesso agli atti; - per quanto occorrer possa, tutti gli atti istruttori e ricognitivi, incluse le delibere degli enti del servizio sanitario regionale richiamate nella Delibera di Ripiano con le quali sono stati certificati i fatturati delle aziende fornitrici di dispositivi mediciper gli anni 2015-2018 (deliberazione del Direttore Generale dell''''Azienda USL Toscana Nord Ovest n.-OMISSIS-; deliberazione del Direttore Generale dell''''Azienda USL Toscana Centro -OMISSIS-; deliberazione del Direttore Generale dell''''Azienda USL Toscana Sud Est n. -OMISSIS-; deliberazione del Direttore Generale dell''''Azienda Ospedaliera Universitaria Senese n. -OMISSIS-; deliberazione del Direttore Generale dell''''Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana n.-OMISSIS-; deliberazione del Direttore Generale dell''''Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi n. 643 del 16.9.2019; deliberazione del Direttore Generale dell''''Azienda Ospedaliero Universitaria Meyer n.-OMISSIS-; deliberazione del Direttore Generale dell''''ESTAR – Ente unico di Supporto Tecnico Amministrativo Regionale n. -OMISSIS-), nonché dell''''ulteriore documentazione pubblicata sul sito istituzionale della Regione, inclusa la “Nota esplicativa sulle modalità con le quali è stata calcolata la quota di payback dovuta”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti regionali e statali applicativi del meccanismo di payback sui dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, inclusi il decreto regionale di ripiano, il decreto ministeriale di certificazione del superamento dei tetti di spesa e le relative linee guida
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato gli atti regionali e statali applicativi della disciplina sul payback dei dispositivi medici relativo agli anni 2015-2018, chiedendone l'annullamento insieme agli atti presupposti, connessi e conseguenti. Il testo non riporta nel dettaglio i singoli motivi di illegittimità dedotti. Nel corso del giudizio è sopravvenuto l'art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025, convertito dalla l. n. 118/2025, che ha previsto, per gli anni considerati, l'estinzione dell'obbligazione mediante il versamento del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali. La ricorrente ha dichiarato di avere corrisposto la somma ridotta e ha chiesto una pronuncia di cessazione della materia del contendere, senza tuttavia depositare attestazione del pagamento.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La decisione è stata motivata dalla sopravvenienza normativa e dalla dichiarazione della ricorrente di avere versato l'importo ridotto previsto dall'art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025. Il giudice non ha esaminato nel merito le censure rivolte agli atti del payback e non ha pronunciato formalmente la cessazione della materia del contendere richiesta dalla società, ritenendo integrata la sopravvenuta carenza di interesse. Le spese di lite sono state integralmente compensate tra tutte le parti.
Norme richiamate
art. 9-ter, comma 9, d.l. 78/2015
La disposizione costituisce la base normativa degli obblighi di ripiano posti a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici per il superamento dei tetti di spesa.
art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. 78/2015
La disposizione riguarda i provvedimenti regionali e provinciali di determinazione degli importi dovuti dalle aziende fornitrici nell'ambito del payback.
art. 7, comma 1, d.l. 95/2025, convertito dalla l. 118/2025
Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici [...] si intendono assolti con il versamento [...] della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali [...]. L'integrale versamento [...] estingue l'obbligazione [...] precludendo loro ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa con l'obbligo di corresponsione degli importi relativi agli anni predetti.
La sopravvenienza normativa consente l'estinzione dell'obbligazione di payback relativa agli anni 2015-2018 mediante il versamento del 25 per cento degli importi indicati negli atti regionali e, secondo il giudice, determina il venir meno dell'interesse alla decisione del ricorso quando la ricorrente dichiari di avere effettuato tale versamento.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato nello svolgimento processuale in relazione alla trattazione dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio di annullamento, sopravviene una disciplina che consente al privato di estinguere l'obbligazione controversa mediante il pagamento di un importo ridotto e il ricorrente dichiara di avere effettuato tale pagamento, viene meno l'interesse concreto e attuale alla decisione sulle censure rivolte agli atti presupposti e applicativi, con conseguente improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
- La sopravvenuta carenza di interesse può essere dichiarata anche quando il ricorrente abbia chiesto la cessazione della materia del contendere, qualora il giudice ritenga che dagli elementi disponibili emerga il venir meno dell'utilità della pronuncia ma non siano integrati i presupposti per una formale dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
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