Sentenza del 14/10/2015 n. 20643 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della CTR del Veneto deducendo la violazione e falsa applicazione dell'art. 9-bis e degli artt. 8 e 9 della legge n. 289 del 2002. La questione riguardava il perfezionamento della definizione agevolata dei ritardati o omessi versamenti: se fosse sufficiente il pagamento tempestivo della prima rata di 6.000 euro oppure se fosse necessario il pagamento integrale e tempestivo anche delle rate successive, a pena di decadenza dal beneficio.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassato senza rinvio la sentenza della CTR e deciso nel merito rigettando il ricorso originario della società. Ha stabilito che il condono previsto dall'art. 9-bis della legge n. 289 del 2002 si perfeziona soltanto con il pagamento integrale e tempestivo di tutte le rate. L'omesso pagamento delle rate successive rende inefficace la definizione agevolata e consente all'Amministrazione di recuperare l'imposta originariamente dovuta. La società è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 12.000 euro oltre alle spese prenotate a debito; le spese dei gradi di merito sono state compensate.
Norme richiamate
Legge n. 289 del 2002, art. 9-bis
Il condono tributario previsto dall'art. 9-bis ha natura "clemenziale".
La disposizione consente di definire omessi o tardivi versamenti risultanti dalle dichiarazioni del contribuente mediante il pagamento dell'imposta e degli interessi, senza sanzioni. In caso di rateizzazione, il beneficio si perfeziona esclusivamente con il pagamento integrale e tempestivo di tutte le rate.
Legge n. 289 del 2002, artt. 8 e 9
Le disposizioni, aventi natura diversa e sostanzialmente "premiale", non possono essere applicate analogicamente all'art. 9-bis per conservare il beneficio nonostante il mancato pagamento delle rate successive.
Legge n. 289 del 2002, artt. 15 e 16
Le regole previste per altre forme di definizione agevolata, inclusa la diversa disciplina degli omessi versamenti delle rate successive, non sono estensibili al condono di cui all'art. 9-bis.
Legge n. 350 del 2003, art. 2, comma 45
La norma ha modificato l'art. 9-bis della legge n. 289 del 2002, nel quadro della disciplina della definizione degli omessi o tardivi versamenti.
Codice di procedura civile, art. 384, comma 2
Ha consentito alla Corte di cassazione, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, di decidere direttamente la causa nel merito dopo aver cassato la sentenza impugnata.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis
La Corte ha evidenziato che il condono ex art. 9-bis non richiede una liquidazione dell'imposta, poiché l'importo dovuto è già determinato dal contribuente nella dichiarazione integrativa.
Massime di principio
- Quando una definizione agevolata prevede il pagamento rateale e la norma richiede il pagamento integrale, il mancato o tardivo pagamento anche di una rata successiva può comportare la perdita dell'intero beneficio.
- Non è possibile applicare analogicamente a una specifica forma di condono le regole più favorevoli previste per altre forme di sanatoria, soprattutto quando la disciplina ha natura eccezionale.
- È essenziale distinguere tra condoni di natura "clemenziale", relativi a imposte già dichiarate e determinate, e condoni di natura "premiale", che definiscono una posizione fiscale mediante un accertamento straordinario: le conseguenze dell'inadempimento possono essere diverse.
- Il pagamento della prima rata, da solo, non consolida necessariamente la definizione agevolata: occorre verificare il testo della norma applicabile e adempiere puntualmente a tutte le scadenze.
- In caso di inefficacia della definizione agevolata, l'Amministrazione finanziaria può procedere al recupero dell'imposta originaria, oltre agli eventuali accessori previsti dalla legge.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 14 ott 2015Sentenza del 14/10/2015 n. 20639 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 14 ott 2015Sentenza del 14/10/2015 n. 20640 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 14 ott 2015Sentenza del 14/10/2015 n. 20641 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 14 ott 2015Sentenza del 14/10/2015 n. 20647 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 14 ott 2015Sentenza del 14/10/2015 n. 20649 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 14 ott 2015Sentenza del 14/10/2015 n. 20653 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →