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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/2475

Regolamento (UE) 2022/2475 del Consiglio del 16 dicembre 2022 che modifica il regolamento (UE) n. 269/2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina

Normativa europea32022R2475

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento interviene sul quadro sanzionatorio dell'UE contro l'aggressione all'Ucraina, modificando il regolamento (UE) n. 269/2014. Amplia e precisa talune deroghe al congelamento dei beni, in particolare per consentire la conclusione di disinvestimenti e la chiusura di rapporti contrattuali preesistenti, e introduce una deroga specifica per operazioni connesse al commercio internazionale di prodotti agricoli e alimentari, compresi frumento e fertilizzanti. Rafforza inoltre gli obblighi di cooperazione e di scambio di informazioni tra Stati membri e Commissione, chiarendo che le informazioni ricevute possono essere usate solo per gli scopi per cui sono state fornite.

Modifica il regolamento (UE) n. 269/2014 sulle misure restrittive contro azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, aggiornando deroghe, termini e regole di scambio/uso delle informazioni.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri, alle autorità competenti nazionali, alla Commissione e ai soggetti inseriti nell'allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014, con particolare riguardo al congelamento di fondi e risorse economiche e alle deroghe autorizzabili in relazione a specifiche entità e persone elencate. Incide sulle operazioni di disinvestimento, sulla chiusura di contratti o accordi preesistenti, sull'acquisto/importazione/trasporto di prodotti agricoli e alimentari, nonché sulle operazioni connesse alla sicurezza alimentare nei paesi terzi. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Modifica del regolamento (UE) n. 269/2014 sulle misure restrittive relative all'Ucraina

Il regolamento modifica il regime sanzionatorio unionale attuativo della decisione 2014/145/PESC, intervenendo su deroghe al congelamento dei beni, su termini temporali e sulle regole di cooperazione amministrativa. La finalità, richiamata nei considerando, è anche quella di mantenere l'uniformità di applicazione nell'Unione e di rispondere a esigenze connesse alla sicurezza alimentare nei paesi terzi, senza pregiudicare altre misure restrittive dell'UE o le esigenze di sicurezza nazionale degli Stati membri.

Ambito oggettivo e soggettivo

Le modifiche riguardano il regolamento (UE) n. 269/2014 e, in particolare, le entità e persone inserite nell'allegato I di tale regolamento. Sono coinvolte le autorità competenti degli Stati membri, che possono autorizzare deroghe al congelamento dei fondi e delle risorse economiche, e la Commissione, chiamata a cooperare strettamente con gli Stati membri e a ricevere informazioni sulle autorizzazioni concesse.

Deroga per disinvestimenti e chiusura di operazioni preesistenti

L'articolo 6 ter viene ampliato in due direzioni. Da un lato, per l'entità alla voce 108, le autorità nazionali possono autorizzare operazioni necessarie a completare, entro il 17 giugno 2023, una vendita e un trasferimento in corso di diritti di proprietà detenuti, direttamente o indirettamente, in soggetti stabiliti nell'Unione; è chiarito che la proroga non sana retroattivamente disinvestimenti non conformi al regolamento. Dall'altro lato, per le entità alle voci 126 e 127, può essere autorizzato lo svincolo di fondi o la loro messa a disposizione se necessario per porre termine, entro il 17 giugno 2023, a operazioni, contratti o altri accordi, compresi i rapporti bancari di corrispondenza, conclusi prima del 16 dicembre 2022.

Deroga per prodotti agricoli e alimentari, frumento e fertilizzanti

L'articolo 6 sexies è riscritto per consentire lo svincolo di fondi o risorse economiche in favore di una serie di entità elencate nelle voci 53, 54, 55, 79, 80, 81, 82, 108, 126 e 127, quando ciò sia necessario per acquistare, importare o trasportare prodotti agricoli e alimentari, compresi frumento e fertilizzanti. È inoltre introdotta una deroga specifica, da valutare caso per caso e per ciascuna operazione separatamente, per le persone fisiche elencate che, prima dell'inserimento in lista, abbiano svolto un ruolo significativo nel commercio internazionale di tali prodotti: le autorità competenti possono autorizzare lo svincolo di fondi o la loro messa a disposizione se ciò è necessario per vendere, fornire, trasferire o esportare tali prodotti verso paesi terzi al fine di affrontare la sicurezza alimentare.

Cooperazione tra Stati membri e Commissione

Quando rilasciano autorizzazioni ai sensi dei paragrafi 1 e 1 bis dell'articolo 6 sexies, gli Stati membri devono agire in stretta cooperazione con la Commissione e informare gli altri Stati membri entro due settimane. La Commissione deve poi riferire al Consiglio entro il 17 giugno 2023 e successivamente ogni sei mesi, raccogliendo le informazioni ricevute dagli Stati membri relativamente alla deroga per le persone fisiche legate al commercio agricolo.

Scambio e uso delle informazioni

Il regolamento chiarisce e rafforza la disciplina dello scambio di informazioni. Gli articoli 8 e 9 prevedono che le informazioni fornite o ricevute dalle autorità competenti nazionali possano essere utilizzate solo per gli scopi per cui sono state fornite o ricevute. L'articolo 12, paragrafo 1, precisa che Commissione e Stati membri si informano reciprocamente sulle misure adottate e condividono le informazioni pertinenti, in particolare sui fondi congelati, sulle autorizzazioni concesse e sui problemi di violazione, applicazione e sulle sentenze nazionali. Il nuovo articolo 16 bis estende alla Commissione il medesimo vincolo di utilizzo limitato delle informazioni ricevute o fornite.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Proroga e precisazione della deroga per il disinvestimento

All'articolo 6 ter, paragrafo 2 ter, si consente alle autorità competenti nazionali di autorizzare, in deroga all'articolo 2, lo svincolo di fondi o risorse economiche congelati o la loro messa a disposizione dell'entità inserita in elenco alla voce 108, se necessari per completare entro il 17 giugno 2023 una vendita e un trasferimento in corso di diritti di proprietà detenuti da tale entità in soggetti stabiliti nell'Unione. Si precisa espressamente che il termine non convalida retroattivamente disinvestimenti non conformi ai requisiti del regolamento.

Nuova deroga per la chiusura di operazioni e contratti preesistenti

È inserito l'articolo 6 ter, paragrafo 2 quater, che consente autorizzazioni per svincolare fondi o risorse economiche appartenenti alle entità alle voci 126 e 127, o metterli a loro disposizione, quando necessari per porre termine entro il 17 giugno 2023 a operazioni, contratti o altri accordi, inclusi i rapporti bancari di corrispondenza, conclusi prima del 16 dicembre 2022.

Proroga del termine in una deroga esistente

All'articolo 6 ter, paragrafo 3, lettera a), la data del 31 dicembre 2022 è sostituita dal 28 febbraio 2023.

Deroga per prodotti agricoli e alimentari, frumento e fertilizzanti

L'articolo 6 sexies, paragrafo 1, è sostituito per consentire alle autorità competenti di autorizzare lo svincolo di fondi o risorse economiche appartenenti alle entità indicate nelle voci 53, 54, 55, 79, 80, 81, 82, 108, 126 e 127, o la loro messa a disposizione, quando necessari per l'acquisto, l'importazione o il trasporto di prodotti agricoli e alimentari, compresi frumento e fertilizzanti.

Nuova deroga specifica per talune persone fisiche legate al commercio agricolo

È inserito l'articolo 6 sexies, paragrafo 1 bis, che autorizza, caso per caso e per ciascuna operazione, lo svincolo di fondi o risorse economiche appartenenti a persone fisiche elencate che, prima dell'inserimento in elenco, hanno svolto un ruolo significativo nel commercio internazionale di prodotti agricoli e alimentari, compresi frumento e fertilizzanti, o la messa a disposizione di tali risorse, se necessarie per vendere, fornire, trasferire o esportare tali prodotti verso paesi terzi al fine di affrontare la sicurezza alimentare.

Cooperazione con la Commissione e obbligo di informazione

All'articolo 6 sexies, paragrafo 2, lo Stato membro interessato deve agire in stretta cooperazione con la Commissione quando autorizza tali operazioni e informare gli altri Stati membri di ogni autorizzazione rilasciata ai sensi dei paragrafi 1 e 1 bis entro due settimane.

Relazione periodica della Commissione

All'articolo 6 sexies è aggiunto un paragrafo 3 che impone alla Commissione di riferire al Consiglio entro il 17 giugno 2023 e successivamente ogni sei mesi, raccogliendo le informazioni ricevute dagli Stati membri in relazione alla deroga di cui al paragrafo 1 bis.

Limiti di utilizzo delle informazioni da parte delle autorità nazionali

Gli articoli 8, paragrafo 3, e 9, paragrafo 6, sono sostituiti per stabilire che le informazioni fornite alle autorità competenti degli Stati membri o da queste ricevute possono essere utilizzate unicamente per gli scopi per i quali sono state fornite o ricevute.

Scambio di informazioni tra Commissione e Stati membri

All'articolo 12, paragrafo 1, si prevede che Commissione e Stati membri si informino reciprocamente sulle misure adottate e condividano le informazioni pertinenti, in particolare sui fondi congelati e sulle autorizzazioni concesse in base alle deroghe, nonché sui casi di violazione, di applicazione e sulle sentenze dei giudici nazionali.

Nuovo articolo 16 bis sull'uso delle informazioni da parte della Commissione

È inserito l'articolo 16 bis, che stabilisce che le informazioni fornite alla Commissione o da essa ricevute in conformità del regolamento possono essere utilizzate dalla Commissione soltanto per gli scopi per i quali sono state fornite o ricevute.

Come è indicizzato

Materiemisure restrittivesanzioni internazionalirelazioni esternesicurezza alimentarecooperazione amministrativa

Testo integrale

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