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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/2486

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2486 della Commissione del 16 dicembre 2022 recante modifica dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32022R2486

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna l’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 per adeguare la delimitazione delle zone soggette a restrizioni alla situazione epidemiologica della peste suina africana nell’Unione. Le modifiche riflettono nuovi focolai, miglioramenti del quadro sanitario in alcune aree e la necessità di riallineare le misure di gestione del rischio nelle zone interessate. L’intervento riguarda soprattutto Italia, Polonia e, nell’allegato complessivo, diversi Stati membri con zone classificate nelle parti I, II e III. L’atto si applica con urgenza dal giorno successivo alla pubblicazione.

Modifica dell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 sulle misure speciali di controllo della peste suina africana, con aggiornamento delle zone soggette a restrizioni negli Stati membri interessati.

Ambito di applicazione

Si applica alla gestione della peste suina africana nell’Unione europea e, in particolare, agli Stati membri e alle aree territoriali elencate nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605, come sostituito dal presente regolamento. Le misure riguardano le zone soggette a restrizioni I, II e III in Germania, Estonia, Grecia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia, Slovacchia, Italia, Repubblica ceca, Bulgaria e Romania. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2486 della Commissione

Il regolamento aggiorna la delimitazione geografica delle zone soggette a restrizioni per la peste suina africana previste dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/605. L’intervento è motivato dall’evoluzione dinamica della situazione epidemiologica nell’Unione, con nuovi focolai in suini selvatici in alcuni Stati membri e miglioramenti del quadro sanitario in altre aree, sulla base di criteri scientifici, orientamenti UE e norme WOAH richiamati nei considerando.

Base giuridica e logica dell’intervento

La Commissione agisce ai sensi dell’articolo 71, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429. Il regolamento evidenzia che la peste suina africana incide sia sulla sanità animale sia sulla circolazione di suini vivi e prodotti derivati nel mercato interno e verso paesi terzi; per questo motivo le zone di restrizione devono essere costantemente adeguate al rischio effettivo.

Ambito territoriale e soggetti interessati

L’atto incide sulle zone soggette a restrizioni I, II e III elencate nell’allegato I del regolamento (UE) 2021/605, applicabili agli Stati membri interessati. Il nuovo allegato riguarda in particolare Germania, Estonia, Grecia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia, Slovacchia, Italia, Repubblica ceca, Bulgaria e Romania, con elencazioni molto dettagliate delle aree territoriali comprese in ciascuna categoria di restrizione.

Modifiche principali per Polonia e Italia

Una parte rilevante del regolamento è dedicata alla Polonia, dove nuovi focolai in suini selvatici determinano l’innalzamento del livello di rischio in alcune zone, mentre altre aree vengono riclassificate verso categorie meno restrittive per l’assenza di focolai e l’efficacia delle misure di controllo applicate. Analogamente, in Italia, soprattutto in Piemonte e Sardegna, il regolamento ridefinisce i confini delle zone e, in alcuni casi, sposta aree dalla zona III alla II o alla I, ovvero le sopprime dagli elenchi, in relazione alla situazione epidemiologica e alle misure di gestione del rischio.

Contenuto tecnico dell’allegato

L’allegato sostituito contiene una nuova ripartizione delle zone soggette a restrizioni I, II e III per i diversi Stati membri. La disciplina è altamente territoriale: per molti Paesi le zone sono identificate per regioni, province, comuni, singole frazioni o, nel caso dell’Ungheria, unità di gestione faunistica numerate. La funzione dell’allegato è consentire un’applicazione mirata e proporzionata delle misure veterinarie in funzione del rischio epidemiologico.

Entrata in vigore

L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e non richiede recepimento nazionale.

Disposizioni principali

Base giuridica e finalità

Il regolamento è adottato dalla Commissione ai sensi dell’articolo 71, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429. La finalità è aggiornare le zone soggette a restrizioni per la peste suina africana in funzione dell’evoluzione epidemiologica, tenendo conto dei criteri scientifici, degli orientamenti UE e delle norme WOAH richiamate nei considerando.

Sostituzione dell’allegato I del regolamento (UE) 2021/605

L’articolo 1 dispone la sostituzione integrale dell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 con il nuovo testo contenuto nell’allegato del regolamento. Ciò comporta una nuova delimitazione delle zone soggette a restrizioni I, II e III per gli Stati membri elencati.

Aggiornamento delle zone in base alla situazione epidemiologica

I considerando descrivono l’evoluzione dei focolai di peste suina africana in suini selvatici in Italia e Polonia, la riduzione del rischio in alcune aree e la conseguente necessità di rivedere le classificazioni territoriali. In particolare, vengono riallocate aree da una zona di restrizione all’altra o soppresse dagli elenchi, in ragione dell’assenza di focolai per periodi di 3 o 12 mesi, a seconda dei casi indicati.

Rimodulazione delle zone in Polonia

Per la Polonia il regolamento prevede numerosi passaggi di classificazione: alcune aree passano da zona I a zona II per nuovi focolai in suini selvatici; altre aree della zona III vengono declassate a zona II o a zona I in ragione dell’efficacia delle misure di controllo e dell’assenza di focolai nei suini detenuti e/o selvatici; alcune zone vengono soppresse dagli elenchi. Vengono inoltre ridefiniti i confini di più zone per riflettere la situazione epidemiologica aggiornata.

Rimodulazione delle zone in Italia

Per l’Italia il regolamento aggiorna soprattutto Piemonte e Sardegna. In Piemonte e in Sardegna vengono ridefiniti o ampliati i confini di zone soggette a restrizioni I, II e III; alcune aree passano dalla zona III alla zona II o alla zona I, mentre altre aree sono soppresse dagli elenchi per assenza di focolai negli ultimi 12 mesi. Viene quindi adattata la regionalizzazione alle condizioni epidemiologiche locali.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesanità animalepeste suina africanamisure di controllo veterinarioregionalizzazionemercato interno

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