Regolamento (UE) 2023/444
Regolamento delegato (UE) 2023/444 della Commissione del 16 dicembre 2022 che integra la direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio con misure volte ad assicurare un accesso efficace ai servizi di emergenza attraverso le comunicazioni di emergenza dirette al numero unico di emergenza europeo «112» (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato integra l’articolo 109 della direttiva (UE) 2018/1972 fissando criteri comuni per rendere effettivo l’accesso ai servizi di emergenza tramite il 112 nel contesto della migrazione verso reti e servizi IP. Disciplina, in particolare, i parametri di esattezza e affidabilità della localizzazione del chiamante, i requisiti di equivalenza funzionale per gli utenti finali con disabilità e le regole di instradamento verso lo PSAP più idoneo. Impone inoltre obblighi di relazione agli Stati membri e una tabella di marcia per l’aggiornamento dei sistemi PSAP alle comunicazioni di emergenza su reti a commutazione di pacchetto. Il testo è concepito per garantire continuità, interoperabilità e tempestività dell’accesso ai soccorsi in un contesto tecnologico in rapida evoluzione.
Misure tecniche e organizzative per garantire un accesso efficace ai servizi di emergenza tramite il numero unico europeo "112", con particolare riguardo alla localizzazione del chiamante, all’accesso delle persone con disabilità e all’instradamento allo PSAP più idoneo.
Ambito di applicazione
Si applica negli Stati membri dell’Unione europea, quale atto direttamente applicabile, alle comunicazioni di emergenza dirette al numero unico europeo "112" e, più in generale, ai mezzi di accesso ai servizi di emergenza attraverso comunicazioni vocali, testuali o video. Riguarda le autorità di regolamentazione competenti, gli Stati membri, i centri di raccolta delle chiamate di emergenza (PSAP), i fornitori di reti e di servizi di comunicazione elettronica e, in parte, gli utenti finali con disabilità e gli utenti che viaggiano in roaming. Restano rilevanti le fattispecie tecnicamente fattibili; il regolamento prevede infatti clausole condizionate dalla fattibilità tecnica per taluni requisiti di equivalenza funzionale e di interoperabilità.
Accesso efficace ai servizi di emergenza tramite il 112
Il regolamento delegato (UE) 2023/444 integra la direttiva (UE) 2018/1972 per garantire che, nella transizione verso reti e servizi completamente IP, il numero unico europeo "112" continui a consentire un accesso efficace e affidabile ai servizi di emergenza. Il testo si fonda sull’esigenza di preservare qualità, continuità, interoperabilità e tempestività delle comunicazioni di emergenza, tenendo conto della migrazione dalle reti a commutazione di circuito alle tecnologie a commutazione di pacchetto.
Contesto normativo e finalità
La Commissione interviene in attuazione dell’articolo 109, paragrafo 8, della direttiva (UE) 2018/1972, che le impone di adottare atti delegati per integrare i paragrafi 2, 5 e 6 della medesima disposizione. L’obiettivo è definire misure comuni per assicurare che i servizi di emergenza ricevano, in tempo utile, informazioni contestuali e localizzazione del chiamante, e che gli utenti finali con disabilità possano accedere ai soccorsi in modo funzionalmente equivalente agli altri utenti. Il regolamento si colloca inoltre nel quadro della trasformazione digitale e della dismissione progressiva delle tecnologie 2G e 3G, non più idonee a supportare i nuovi servizi IP, testuali e video.
Ambito materiale delle misure
Le misure riguardano tre profili principali:
- la definizione di criteri minimi per esattezza e affidabilità delle informazioni sulla localizzazione del chiamante;
- i requisiti di equivalenza funzionale per i mezzi di accesso ai servizi di emergenza destinati agli utenti finali con disabilità;
- l’instradamento senza ritardo delle comunicazioni di emergenza e delle informazioni contestuali allo PSAP più idoneo.
Ai fini del regolamento, la "comunicazione di emergenza efficace" è quella che assicura sia la comunicazione tempestiva tra utente finale e PSAP più idoneo, sia la tempestiva disponibilità di informazioni contestuali, incluse quelle di localizzazione. Le "informazioni contestuali" comprendono i dati forniti dall’utente oppure generati automaticamente dal dispositivo o dalla rete, utili a individuare rapidamente le risorse di intervento e a consentire un arrivo rapido sul luogo dell’evento.
Localizzazione del chiamante: criteri comuni
L’articolo 3 disciplina il modo in cui le autorità di regolamentazione competenti devono fissare i criteri di esattezza e affidabilità della localizzazione del chiamante ex articolo 109, paragrafo 6, della direttiva. Tali criteri devono garantire, nei limiti della fattibilità tecnica, che la posizione dell’utente finale sia individuata con affidabilità e precisione sufficienti a consentire l’intervento dei servizi di emergenza.
Per le reti fisse:
- l’esattezza è espressa come informazione relativa all’indirizzo fisico del punto terminale di rete;
- l’affidabilità è espressa come tasso di successo percentuale della soluzione tecnica, o della combinazione di soluzioni tecniche, nello stabilire e trasmettere allo PSAP più idoneo informazioni corrispondenti al criterio di esattezza.
Per le reti mobili:
- l’esattezza è espressa in metri;
- se applicabile, anche il criterio di accuratezza altimetrica o verticale è espresso in metri;
- l’affidabilità è espressa come tasso di successo percentuale nello stabilire e trasmettere allo PSAP più idoneo un’area di ricerca corrispondente al criterio di esattezza.
Il regolamento richiama l’esigenza di un approccio armonizzato nell’Unione e di una collaborazione tra autorità nazionali, anche con il supporto del BEREC o di altri consessi competenti.
Accesso dei disabili e equivalenza funzionale
L’articolo 4 stabilisce i requisiti che gli Stati membri devono soddisfare, nei limiti della fattibilità tecnica, nell’implementazione dei mezzi di accesso ai servizi di emergenza per gli utenti finali con disabilità. I requisiti di equivalenza funzionale sono articolati in modo da riprodurre, per quanto possibile, le funzionalità delle comunicazioni di emergenza ordinarie.
In particolare, deve essere garantito che:
- la comunicazione consenta un dialogo interattivo bidirezionale tra utente con disabilità e PSAP;
- il servizio sia disponibile senza soluzione di continuità e senza preregistrazione anche per gli utenti che viaggiano in un altro Stato membro;
- l’accesso sia gratuito;
- la comunicazione sia instradata senza indugio allo PSAP più idoneo, qualificato e attrezzato per rispondere adeguatamente;
- i livelli di esattezza e affidabilità della localizzazione siano equivalenti a quelli previsti per gli altri utenti;
- gli utenti con disabilità raggiungano almeno lo stesso livello di consapevolezza sui mezzi di accesso ai servizi di emergenza di quello degli altri utenti rispetto alle chiamate al 112, sia tramite la progettazione dei mezzi di accesso sia tramite misure di sensibilizzazione.
La norma è formulata in termini di fattibilità tecnica e si coordina con l’attuazione della direttiva (UE) 2019/882 sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi.
Instradamento allo PSAP più idoneo e trasmissione delle informazioni contestuali
L’articolo 5 impone agli Stati membri di garantire che sia le comunicazioni di emergenza sia le informazioni sulla localizzazione del chiamante siano instradate senza indugio allo PSAP tecnicamente più idoneo, cioè quello in grado di trasmettere tempestivamente le informazioni contestuali ai servizi di emergenza quando questi vengono allertati.
La ratio è assicurare che il flusso informativo non si arresti presso il solo centro di raccolta, ma raggiunga il servizio operativo in modo utile e tempestivo. Il considerando rileva che, in base all’organizzazione nazionale, lo PSAP può anche valutare e filtrare le informazioni contestuali prima della trasmissione ai servizi di emergenza.
Interoperabilità e applicazioni mobili
L’articolo 6 prevede che gli Stati membri collaborino con la Commissione per individuare requisiti comuni di interoperabilità che rendano possibile la comunicazione di emergenza allo PSAP più idoneo tramite applicazioni mobili ovunque nell’Unione. La disposizione è espressamente fatta salva rispetto all’attuazione della direttiva (UE) 2019/882.
La finalità è favorire un accesso continuo ai servizi di emergenza anche in mobilità e in roaming, superando le differenze nazionali nelle soluzioni tecniche e consentendo l’uso di canali vocali, testuali o video su reti IP.
Obblighi di reporting e tabella di marcia per i sistemi PSAP
L’articolo 7 introduce obblighi di relazione periodica verso la Commissione. Gli Stati membri devono riferire sulle prestazioni dell’instradamento allo PSAP più idoneo per le comunicazioni di emergenza e le informazioni sulla localizzazione del chiamante.
Devono inoltre elaborare una tabella di marcia per l’aggiornamento del sistema PSAP nazionale alle comunicazioni di emergenza su tecnologia a commutazione di pacchetto e trasmetterla alla Commissione entro il 5 novembre 2023. La tabella di marcia deve indicare:
- la data prevista per l’implementazione delle comunicazioni di emergenza basate su voce, testo o video su reti a commutazione di pacchetto;
- la data indicativa in cui gli PSAP saranno pronti a ricevere tali comunicazioni.
Il regolamento precisa che la tabella può includere tappe intermedie, come consultazioni, misure legislative, test di interoperabilità, continuità e affidabilità, nonché appalti pubblici. Gli Stati membri devono inoltre aggiornare la Commissione sull’attuazione delle tappe previste.
Prima relazione sugli adempimenti nazionali
Ai sensi dell’articolo 8, entro il 5 marzo 2024 gli Stati membri devono presentare una relazione su due gruppi di informazioni:
- i criteri di esattezza e affidabilità della localizzazione del chiamante, espressi secondo i parametri dell’articolo 3;
- i mezzi di accesso ai servizi di emergenza per gli utenti finali con disabilità, inclusi quelli in roaming, e la valutazione della loro conformità ai requisiti di equivalenza funzionale.
Successivamente, tali informazioni devono essere aggiornate in occasione di ciascuna raccolta dati avviata dalla Commissione ai fini della relazione al Parlamento europeo e al Consiglio prevista dall’articolo 109, paragrafo 4, della direttiva.
Entrata in vigore e natura giuridica
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In quanto regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Elementi di coordinamento istituzionale
Nei considerando si dà atto della consultazione del BEREC, che ha espresso parere il 14 ottobre 2022, e del Garante europeo della protezione dei dati, consultato ai sensi del regolamento (UE) 2018/1725 e intervenuto con parere del 15 novembre 2022. Il regolamento richiama inoltre la necessità di monitoraggio da parte della Commissione e di cooperazione leale tra Stati membri e istituzioni europee per assicurare l’effettività delle misure adottate.
Disposizioni principali
Oggetto e finalità
Il regolamento stabilisce misure per assicurare un accesso efficace ai servizi di emergenza tramite le comunicazioni di emergenza, con riferimento a tre profili centrali: informazioni sulla localizzazione del chiamante, accesso per gli utenti finali con disabilità e instradamento allo PSAP più idoneo (articolo 1).
Definizioni chiave
Vengono definite la "comunicazione di emergenza efficace", intesa come comunicazione che assicura sia la tempestiva comunicazione tra utente finale e PSAP più idoneo sia la tempestiva messa a disposizione di informazioni contestuali, e le "informazioni contestuali", cioè dati trasmessi dall’utente o ottenuti automaticamente da dispositivo o rete per consentire la rapida individuazione delle risorse di intervento (articolo 2).
Criteri di esattezza e affidabilità della localizzazione del chiamante
Le autorità di regolamentazione competenti devono definire i criteri ex articolo 109, paragrafo 6, della direttiva (UE) 2018/1972 tenendo conto dei parametri del regolamento e garantendo, nei limiti della fattibilità tecnica, un livello di affidabilità e precisione sufficiente a consentire l’intervento dei servizi di emergenza (articolo 3, paragrafo 1). Per le reti fisse, l’esattezza è espressa come indirizzo fisico del punto terminale di rete e l’affidabilità come tasso di successo percentuale nello stabilire e trasmettere tali informazioni allo PSAP più idoneo (articolo 3, paragrafo 2). Per le reti mobili, l’esattezza è espressa in metri, con eventuale criterio verticale/altimetrico anch’esso in metri, e l’affidabilità come tasso di successo percentuale nello stabilire e trasmettere un’area di ricerca corrispondente al criterio di esattezza (articolo 3, paragrafo 3).
Accesso dei disabili e equivalenza funzionale
Gli Stati membri devono assicurare, se tecnicamente fattibile, che i mezzi di accesso ai servizi di emergenza per gli utenti finali con disabilità garantiscano comunicazione interattiva bidirezionale, accesso senza soluzione di continuità e senza preregistrazione anche in roaming, gratuità del servizio, instradamento senza indugio allo PSAP più idoneo e livelli di localizzazione equivalenti a quelli degli altri utenti. Deve inoltre essere garantito un livello di consapevolezza almeno pari a quello relativo al 112 per gli altri utenti finali, tramite progettazione dei mezzi di accesso e misure di sensibilizzazione (articolo 4).
Instradamento allo PSAP più idoneo
Le comunicazioni di emergenza e le informazioni sulla localizzazione del chiamante devono essere instradate senza indugio allo PSAP tecnicamente più idoneo, in grado di trasmettere tempestivamente le informazioni contestuali ai servizi di emergenza nel momento in cui questi ultimi vengono avvertiti (articolo 5).
Interoperabilità per l’accesso tramite applicazioni mobili
Per rendere possibile un accesso senza soluzione di continuità ai servizi di emergenza tramite applicazioni mobili in tutta l’Unione, gli Stati membri devono collaborare con la Commissione per individuare requisiti comuni di interoperabilità, fatte salve le disposizioni della direttiva (UE) 2019/882 (articolo 6).
Obblighi di relazione e tabella di marcia PSAP
Gli Stati membri devono riferire regolarmente alla Commissione sulle prestazioni dell’instradamento allo PSAP più idoneo (articolo 7, paragrafo 1). Devono inoltre elaborare una tabella di marcia per aggiornare il sistema PSAP nazionale alle comunicazioni di emergenza su tecnologia a commutazione di pacchetto e trasmetterla entro il 5 novembre 2023; la tabella deve indicare la data prevista per l’implementazione delle comunicazioni vocali, testuali o video e la data indicativa di prontezza degli PSAP (articolo 7, paragrafo 2).
Prima relazione sugli adempimenti nazionali
Entro il 5 marzo 2024 gli Stati membri devono presentare una relazione sui criteri di esattezza e affidabilità della localizzazione del chiamante, espressi secondo i parametri dell’articolo 3, e sui mezzi di accesso ai servizi di emergenza per gli utenti con disabilità, inclusi quelli in roaming, con valutazione della loro conformità ai requisiti di equivalenza funzionale (articolo 8, paragrafo 1). Successivamente, i dati devono essere aggiornati in occasione di ciascuna raccolta avviata dalla Commissione per la relazione al Parlamento europeo e al Consiglio prevista dall’articolo 109, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2018/1972 (articolo 8, paragrafo 2).
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri (articolo 9).
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