Regolamento (UE) 2022/2487
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2487 della Commissione del 16 dicembre 2022 che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Canada, al Regno Unito e agli Stati Uniti negli elenchi di paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna gli elenchi UE delle zone da cui è consentito importare determinati prodotti avicoli, alla luce di nuovi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in Canada, Regno Unito e Stati Uniti. Le modifiche incidono sugli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, restringendo o adeguando l’ammissibilità delle zone colpite e introducendo nuove zone soggette a restrizioni. Per il Regno Unito il testo include anche una rettifica tecnica di una precedente modifica. L’atto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione, con applicazione retroattiva dell’articolo 2 al 6 dicembre 2022.
Modifica gli elenchi di paesi terzi/zona autorizzati all’ingresso nell’Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna, in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in Canada, Regno Unito e Stati Uniti.
Ambito di applicazione
Si applica all’ingresso nell’Unione europea di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna provenienti da Canada, Regno Unito e Stati Uniti, limitatamente alle zone/compartimenti elencati negli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. Produce effetti diretti negli Stati membri ed è rilevante anche ai fini SEE. Sono escluse, per effetto delle restrizioni, le zone soggette a misure veterinarie istituite per i recenti focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità; per il Regno Unito viene inoltre rettificata una voce già modificata dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/2361.
Modifica degli elenchi di zone autorizzate per l’ingresso di prodotti avicoli
Il regolamento interviene sugli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per adeguare gli elenchi dei paesi terzi e delle zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna. La modifica è motivata dalla comparsa di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in Canada, Regno Unito e Stati Uniti e dalla necessità di proteggere lo stato sanitario dell’Unione.
Contesto normativo
Il testo si colloca nel quadro del regolamento (UE) 2016/429 e del regolamento delegato (UE) 2020/692, che subordinano l’ingresso nell’Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale al rispetto di specifiche condizioni sanitarie e all’inclusione del paese, territorio, zona o compartimento negli elenchi autorizzati. Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 contiene tali elenchi; il presente atto li aggiorna sulla base dell’evoluzione epidemiologica.
Situazione epidemiologica richiamata nei considerando
La Commissione prende atto dei focolai notificati:
- in Canada, in Alberta, Columbia Britannica e Ontario;
- nel Regno Unito, in Norfolk, Herefordshire, Suffolk, Aberdeenshire, Devon e Gwynedd;
- negli Stati Uniti, in numerosi Stati, tra cui Colorado, Florida, Illinois, Iowa, Maryland, Minnesota, Missouri, Nebraska, South Dakota e Utah.
Per tutti i casi richiamati, le autorità veterinarie hanno istituito zone di controllo di almeno 10 km e applicato politiche di abbattimento totale. La Commissione, valutate le informazioni ricevute, ritiene necessario escludere dall’importazione le zone soggette a restrizioni, mentre per alcune zone del Regno Unito conclude che i focolai precedenti sono estinti e che non sussiste più un rischio tale da giustificare il mantenimento della sospensione.
Modifiche all’allegato V: pollame, materiale germinale e carni fresche di pollame e selvaggina da penna
L’allegato V viene aggiornato nella parte 1, sezione B, per tutte e tre le voci interessate.
Per il Canada vengono aggiunte le zone CA-2.154 a CA-2.160, con indicazione delle specie/categorie ammesse e delle relative date di riferimento. Nella parte 2 sono riportate le descrizioni geografiche delle nuove zone, localizzate in British Columbia, Ontario e Alberta, con specificazione delle municipalità comprese nelle zone di protezione (3 km) e di sorveglianza (10 km).
Per il Regno Unito vengono modificate le voci relative alle zone GB-2.137 e GB-2.139, con correzione delle date di riferimento, e vengono aggiunte le zone GB-2.270 a GB-2.276. Nella parte 2 tali zone sono descritte come aree circolari di 3 km o 10 km centrate su coordinate specifiche in Scozia, Inghilterra e Galles.
Per gli Stati Uniti vengono aggiunte le zone US-2.350 a US-2.380. La parte 2 identifica le aree interessate con riferimento al singolo Stato e contea, per lo più mediante zone circolari di 10 km centrate su coordinate GPS, comprendendo, tra le altre, località in Florida, South Dakota, Missouri, Minnesota, Nebraska, Maryland, Illinois, Iowa, Utah e Colorado.
Modifiche all’allegato XIV: carni fresche di pollame e selvaggina da penna
Anche l’allegato XIV viene modificato nella parte 1, sezione B, per allineare le restrizioni applicabili alle carni fresche di pollame e selvaggina da penna.
Per il Canada sono aggiunte le zone CA-2.154 a CA-2.160, con le medesime date di riferimento indicate per l’allegato V, ma con la classificazione pertinente a questa categoria di prodotti.
Per il Regno Unito, le voci relative alle zone GB-2.137 e GB-2.139 sono sostituite e vengono aggiunte le zone GB-2.270 a GB-2.276. In tali voci, oltre alla categoria di prodotti, è riportata anche la classificazione GBM per il materiale germinale, con le date di riferimento corrispondenti ai focolai e alle misure adottate.
Per gli Stati Uniti sono aggiunte le zone US-2.350 a US-2.380, con riferimento alle categorie POU e RAT e alla classificazione GBM per il materiale germinale, secondo la struttura dell’allegato XIV.
Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404
L’articolo 2 contiene una rettifica tecnica relativa alle zone GB-2.265, GB-2.266 e GB-2.267 nell’allegato V, parte 1, sezione B, voce Regno Unito. Le righe sostitutive correggono la data di conferma dei focolai, che viene indicata rispettivamente come 20.11.2022, 21.11.2022 e 22.11.2022. La rettifica si applica dal 6 dicembre 2022, cioè dalla data di applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2022/2361 cui la correzione si riferisce.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 2, che contiene la rettifica, ha applicazione retroattiva dal 6 dicembre 2022. L’atto è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Rilevanza pratica per gli operatori
Per gli operatori del settore avicolo e per i professionisti che assistono importatori, spedizionieri e imprese agroalimentari, il regolamento impone di verificare con precisione la zona di origine della partita e la data di riferimento del focolaio/aggiornamento della zona stessa. L’ammissibilità all’ingresso nell’Unione dipende non solo dal paese di origine, ma dalla singola zona o compartimento elencato negli allegati, con effetti immediati sulle certificazioni, sulla pianificazione logistica e sulla gestione del rischio sanitario e contrattuale.
Disposizioni principali
Aggiornamento degli allegati V e XIV del regolamento 2021/404
L’articolo 1 dispone che gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 siano modificati conformemente all’allegato del nuovo regolamento, aggiornando gli elenchi delle zone autorizzate per l’ingresso nell’Unione di pollame, materiale germinale di pollame, carni fresche di pollame e selvaggina da penna.
Nuove restrizioni e nuove zone per Canada, Regno Unito e Stati Uniti
Nell’allegato vengono aggiunte nuove zone per il Canada (CA-2.154 a CA-2.160), per il Regno Unito (GB-2.270 a GB-2.276) e per gli Stati Uniti (US-2.350 a US-2.380), con indicazione delle specie/categorie interessate e delle date di applicazione. Le descrizioni geografiche delle zone sono aggiornate nella parte 2 dell’allegato V e dell’allegato XIV.
Rettifica di voci del Regno Unito
L’articolo 2 rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, sostituendo nell’allegato V, parte 1, sezione B, le righe relative alle zone GB-2.265, GB-2.266 e GB-2.267 con le date corrette di conferma dei focolai (20.11.2022, 21.11.2022 e 22.11.2022). La rettifica si applica a decorrere dal 6 dicembre 2022.
Decorrenza ed efficacia
L’articolo 3 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tuttavia, l’articolo 2 ha applicazione retroattiva dal 6 dicembre 2022. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Presupposti sanitari e motivazione delle restrizioni
I considerando richiamano i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità notificati da Canada, Regno Unito e Stati Uniti, le zone di controllo di almeno 10 km istituite dalle autorità veterinarie e la politica di abbattimento totale. La Commissione conclude che, per proteggere lo stato sanitario dell’Unione, l’ingresso da zone soggette a restrizioni non deve più essere autorizzato; per talune zone del Regno Unito, invece, il rischio risulta cessato e l’elenco è adeguato di conseguenza.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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