Regolamento (UE) 2022/2474
Regolamento (UE) 2022/2474 del Consiglio del 16 dicembre 2022 che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna in modo ampio il regime sanzionatorio UE nei confronti della Russia, recependo le modifiche della decisione PESC 2022/2478. Estende divieti su investimenti, esportazioni e importazioni, amplia gli elenchi di beni, tecnologie, entità e servizi vietati, e introduce nuove deroghe temporanee e autorizzazioni controllate, in particolare per disinvestimenti e per esigenze energetiche, mediche o umanitarie. Rafforza inoltre gli obblighi di notifica e cooperazione tra Stati membri e Commissione, e aggiorna gli allegati tecnici con ulteriori categorie di prodotti soggetti a restrizione.
Modifica del regolamento (UE) n. 833/2014 con l'inasprimento e l'ulteriore articolazione delle misure restrittive contro la Russia in relazione all'aggressione dell'Ucraina.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori dell'Unione, alle persone fisiche e giuridiche, alle entità e agli organismi soggetti alle misure restrittive del regolamento (UE) n. 833/2014, nonché alle operazioni di esportazione, importazione, vendita, fornitura, trasferimento, investimento e prestazione di servizi verso la Russia, da o attraverso la Russia, e in taluni casi verso paesi terzi o l'Ucraina. Incide su settori sensibili quali energia, estrattivo, siderurgia, aeronautica, servizi professionali, telecomunicazioni, finanza, media, tecnologie dual use e beni/tecnologie ad alto contenuto tecnologico. Le misure entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in GUUE; molte disposizioni prevedono date di applicazione differita, termini transitori o autorizzazioni derogatorie. Sono previste esclusioni e deroghe puntuali per usi medici, farmaceutici, umanitari, difesa giurisdizionale, approvvigionamento energetico critico, attività diplomatiche, operazioni di disinvestimento/liquidazione e altre ipotesi specifiche.
Regolamento (UE) 2022/2474 del Consiglio: modifica del regolamento (UE) n. 833/2014 sulle misure restrittive contro la Russia
Il regolamento attua, a livello di diritto UE direttamente applicabile, le modifiche introdotte dalla decisione PESC 2022/2478 in risposta all'aggressione russa contro l'Ucraina. Il legislatore unionale amplia il perimetro delle sanzioni economiche e settoriali, rafforzando in particolare i divieti in materia di energia, estrattivo, siderurgia, servizi professionali, finanza, export control e operazioni societarie.
Finalità e contesto
Il provvedimento si colloca nel quadro delle misure restrittive adottate dall'Unione ai sensi dell'articolo 215 TFUE e mira a limitare il sostegno economico, tecnologico e finanziario alla Federazione russa e a entità collegate al suo complesso militare-industriale. I considerando richiamano, tra l'altro, la campagna russa di manipolazione informativa, l'esigenza di proteggere l'ordine pubblico e la sicurezza dell'Unione e la necessità di mantenere la coerenza con i diritti fondamentali, in particolare libertà di espressione, libertà d'impresa e diritto di proprietà.
Ambito soggettivo e oggettivo
Le misure incidono su operatori dell'Unione che esportano, importano, investono o prestano servizi verso soggetti russi, nonché su persone, entità e organismi stabiliti in Russia o in paesi terzi ma collegati alla Russia. Sono particolarmente colpiti i settori dell'energia, dell'estrattivo, della siderurgia, dell'aeronautica e dello spazio, dei servizi professionali, delle telecomunicazioni, dei beni tecnologici sensibili e del settore finanziario.
Energia e attività estrattive
L'articolo 3 bis è sostituito integralmente. Il divieto copre: acquisizione o aumento di partecipazioni, concessione di prestiti o crediti, altri finanziamenti, costituzione di joint venture e prestazione di servizi di investimento in favore di soggetti operanti nel settore dell'energia in Russia. Un divieto analogo viene esteso al settore delle attività estrattive in Russia. Le autorità competenti possono autorizzare operazioni se necessarie per garantire l'approvvigionamento energetico critico nell'Unione oppure se riguardano entità russe possedute da soggetti UE. Le autorizzazioni devono essere notificate entro due settimane; il divieto estrattivo non si applica alle attività che ricavano la maggior parte del valore dalla produzione delle materie prime elencate nell'allegato XXX.
Aeronautica, spazio e tecnologie dual use
L'articolo 3 quater viene irrigidito con riferimento ai beni e alle tecnologie aerospaziali. È prevista una finestra transitoria fino al 16 gennaio 2023 per alcuni contratti conclusi prima del 17 dicembre 2022, mentre le autorità possono autorizzare assistenza tecnica necessaria a evitare collisioni tra satelliti o rientri incontrollati in atmosfera. Per alcuni beni con uso medico o umanitario, le autorità possono rilasciare autorizzazioni mirate, ma devono evitare che beni destinati alla Russia possano essere impiegati per finalità militari.
Siderurgia
L'articolo 3 octies estende il divieto di importare o acquistare prodotti siderurgici trasformati in paesi terzi quando incorporano acciaio originario della Russia. Le date di applicazione variano: 30 settembre 2023 in via generale, 1 aprile 2024 per il codice NC 7207 11 e 1 ottobre 2024 per i codici NC 7207 12 10 e 7224 90. Rimangono alcune deroghe transitorie per contratti preesistenti e sono introdotti contingenti quantitativi per il codice NC 7224 90 fino al 31 marzo 2024. I contingenti sono gestiti dalla Commissione e dagli Stati membri secondo il sistema unionale dei contingenti tariffari.
Prodotti chimici, condensati di gas naturale e prodotti petroliferi
Il regolamento modifica diversi articoli dedicati a prodotti chimici e petrolchimici, tra cui l'articolo 3 decies, con proroghe per contratti preesistenti su taluni beni dell'allegato XXI. L'articolo 3 quaterdecies introduce un divieto specifico a decorrere dal 5 febbraio 2023 per il trasferimento o il trasporto di taluni prodotti petroliferi derivati da greggio importato in deroga dalla Bulgaria verso altri Stati membri o paesi terzi, salvo autorizzazioni limitate verso l'Ucraina o verso paesi terzi per specifici prodotti e volumi. L'articolo 3 quindecies introduce, inoltre, un obbligo di notifica entro due settimane per le operazioni relative ai condensati di gas naturale NC 2709 00 10 provenienti da impianti GNL, con successivo riesame della Commissione entro il 18 giugno 2023.
Settore finanziario
Viene esteso il divieto di quotazione e di servizi connessi ai valori mobiliari di entità russe a proprietà pubblica superiore al 50 %, con decorrenza del divieto di ammissione alla negoziazione dal 29 gennaio 2023. L'allegato XIX viene aggiornato con nuove entità soggette al divieto di transazione, inclusa la Banca russa per lo sviluppo regionale. È inoltre introdotto un obbligo informativo sui depositi superiori a 100 000 EUR detenuti da soggetti fuori dall'Unione ma controllati da cittadini russi o residenti in Russia.
Servizi vietati e principali eccezioni
L'articolo 5 quindecies è riformulato in senso estensivo. Oltre ai servizi contabili, di revisione, fiscali, di consulenza amministrativo-gestionale e pubbliche relazioni, sono vietati servizi di architettura, ingegneria, consulenza giuridica e informatica, oltre a servizi di ricerca di mercato, sondaggi di opinione, prova e analisi tecnica e pubblicitari. Le deroghe coprono: cessazione di contratti preesistenti, difesa e tutela in giudizio, accesso a procedimenti, emergenze sanitarie, prevenzione di catastrofi, società civile democratica, diplomazia e consolarità, approvvigionamento energetico critico, materiali strategici, infrastrutture critiche, nucleare civile e servizi di comunicazione elettronica.
Disinvestimento e autorizzazioni temporanee
Con l'articolo 12 ter il regolamento introduce una disciplina generale per facilitare il disinvestimento dalla Russia o la liquidazione di attività commerciali in Russia, fino al 30 settembre 2023, per beni e tecnologie elencati in vari allegati, purché già presenti fisicamente in Russia prima dell'entrata in vigore dei relativi divieti e purché non vi sia rischio di uso finale militare. L'articolo 12 quater disciplina lo scambio di informazioni tra Stati membri e Commissione, la destinazione limitata delle informazioni ricevute e la protezione dei dati riservati e classificati.
Media, entità soggette a restrizione e allegati
L'allegato XV aggiunge ulteriori emittenti russe; l'allegato IV aggiorna l'elenco delle entità militari o collegate al settore della difesa e dello spazio; l'allegato XI amplia l'elenco dei beni aeronautici; l'allegato XVII aggiorna i prodotti siderurgici; l'allegato XXIII amplia i beni soggetti al divieto di cui all'articolo 3 duodecies; gli allegati XXXI e XXXII specificano i prodotti petroliferi e i contingenti autorizzabili. Il regolamento modifica inoltre numerose categorie di beni high-tech, software e tecnologia, con impatto pratico rilevante per export compliance, trade sanctions e due diligence contrattuale.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Aggiornamento delle definizioni e del perimetro dei beni soggetti a restrizione
Viene introdotta la definizione di "settore delle attività estrattive" e vengono aggiornati gli allegati del regolamento (UE) n. 833/2014 con nuovi elenchi di beni, tecnologie, persone ed entità soggette a restrizioni. Le modifiche riflettono l'ampliamento del novero dei prodotti strategici e delle controparti coinvolte nel complesso militare-industriale russo.
Divieti e deroghe sugli investimenti nei settori energia ed estrattivo
L'articolo 3 bis è riscritto: è vietato acquisire o aumentare partecipazioni, concedere finanziamenti, costituire joint venture e prestare servizi di investimento a soggetti operanti nel settore dell'energia in Russia e, separatamente, nel settore delle attività estrattive in Russia. Le autorità competenti possono autorizzare operazioni necessarie per garantire l'approvvigionamento energetico critico nell'Unione, incluso il trasporto di gas naturale e petrolio, oppure relative a società russe controllate da soggetti dell'Unione. Le autorizzazioni devono essere comunicate agli altri Stati membri e alla Commissione entro due settimane. Il divieto nel settore estrattivo non si applica alle attività estrattive che generano la maggior parte del valore da talune materie prime elencate nell'allegato XXX.
Restrizioni su beni e tecnologie aerospaziali e dual use
L'articolo 3 quater amplia i divieti su beni e tecnologie del comparto aerospaziale e introduce eccezioni per assistenza tecnica necessaria a evitare collisioni tra satelliti o il loro rientro involontario in atmosfera. Per alcuni beni dell'allegato XI parte C è prevista una proroga transitoria fino al 16 gennaio 2023 per l'esecuzione di contratti preesistenti; per alcuni beni medici/farmaceutici/umanitari è possibile autorizzare esportazioni specifiche. È anche previsto l'obbligo di informare la Commissione e gli altri Stati membri delle autorizzazioni rilasciate.
Siderurgia: nuovi divieti, eccezioni e contingenti
L'articolo 3 octies estende il divieto di importare/acquistare prodotti siderurgici trasformati in paesi terzi se incorporano acciaio russo, con decorrenze differite per specifici codici NC (30 settembre 2023, 1 aprile 2024, 1 ottobre 2024). Sono confermate deroghe temporanee per l'esecuzione di contratti precedenti e previsti contingenti di importazione per determinati quantitativi di beni del codice NC 7224 90 tra il 17 dicembre 2022 e il 31 marzo 2024. La gestione dei contingenti avviene secondo il sistema tariffario doganale UE.
Divieti sui prodotti chimici e petrolchimici
L'articolo 3 decies introduce una proroga transitoria per taluni beni dell'allegato XXI parte B e un'ulteriore proroga specifica per il codice NC 2905 11 fino al 18 giugno 2023. Gli articoli 3 duodecies, 3 quaterdecies e 3 quindecies vengono integrati con nuove misure su prodotti dell'allegato XXIII, sui condensati di gas naturale da impianti GNL e sui prodotti petroliferi. Sono previsti obblighi di comunicazione entro due settimane per le operazioni relative ai condensati e un riesame della Commissione entro il 18 giugno 2023.
Energia: petrolio greggio, prodotti raffinati e divieti di transazione
Vengono precisate e ampliate le regole sul petrolio greggio russo e sui prodotti petroliferi. Per la Bulgaria sono disciplinate deroghe limitate e un divieto di trasferire o vendere ad altri Stati membri o paesi terzi i prodotti petroliferi derivati da greggio importato in deroga, con eccezioni autorizzabili per esportazioni verso l'Ucraina o verso paesi terzi entro contingenti. Ungheria e Slovacchia possono anch'esse autorizzare esportazioni verso l'Ucraina di taluni prodotti petroliferi. L'allegato XXV viene modificato per distinguere il greggio ordinario dai condensati di gas naturale da impianti GNL e per individuare i prodotti petroliferi soggetti alle restrizioni.
Settore finanziario e depositi
È ampliato il divieto di quotazione e di fornitura di servizi relativi ai valori mobiliari di soggetti russi a proprietà pubblica superiore al 50 %, con divieto di ammissione alla negoziazione dal 29 gennaio 2023. Viene aggiunta la Banca russa per lo sviluppo regionale all'elenco delle entità soggette al divieto di transazione. È inoltre introdotto un obbligo di comunicazione dei depositi superiori a 100 000 EUR detenuti da soggetti stabiliti fuori dall'Unione i cui diritti di proprietà sono detenuti per oltre il 50 % da cittadini russi o residenti in Russia, con elenco da trasmettere entro il 27 maggio 2023 e aggiornamento annuale.
Divieto di ricoprire cariche negli organi direttivi di enti russi
Dal 16 gennaio 2023 è vietato ai cittadini dell'Unione ricoprire cariche negli organi direttivi di talune persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in Russia, sotto controllo pubblico o a proprietà pubblica superiore al 50 % o collegati economicamente allo Stato russo. Sono previste autorizzazioni per joint venture o entità preesistenti al 17 dicembre 2022, per esigenze energetiche critiche e per operazioni legate al transito di petrolio di paesi terzi attraverso la Russia. Sono altresì disciplinate esenzioni transitorie e operazioni di disinvestimento/uscita dal mercato, con obbligo di notifica entro due settimane.
Divieto ampliato di servizi verso la Russia
L'articolo 5 quindecies vieta servizi contabili, di audit, fiscali, amministrativo-gestionali e di pubbliche relazioni; servizi di architettura, ingegneria, consulenza giuridica e informatica; servizi di ricerca di mercato, sondaggi di opinione, prova e analisi tecnica e servizi pubblicitari verso il governo russo e soggetti stabiliti in Russia. Sono previste deroghe per cessazione di contratti preesistenti, difesa e tutela giurisdizionale, accesso a procedimenti, emergenze sanitarie, protezione civile, aggiornamenti software non militari, attività umanitarie, società civile, diplomazia, approvvigionamento energetico critico, infrastrutture critiche, nucleare civile e servizi di comunicazione elettronica.
Deroghe temporanee per il disinvestimento
Con l'articolo 12 ter sono introdotte autorizzazioni temporanee fino al 30 settembre 2023 per vendere, fornire o trasferire beni e tecnologie elencati in vari allegati, se strettamente necessari per disinvestire o liquidare attività in Russia e se i beni erano già fisicamente situati in Russia prima dell'entrata in vigore dei divieti. È richiesta l'assenza di indizi di uso finale militare. L'articolo 12 quater disciplina lo scambio di informazioni tra Stati membri e Commissione e la protezione delle informazioni riservate/classificate.
Aggiornamento degli allegati tecnici e delle liste soggettive
Sono sostituiti o integrati numerosi allegati, tra cui gli elenchi di entità del complesso militare-industriale, dei beni siderurgici, dei prodotti petroliferi, dei beni dual use e di numerose categorie di prodotti industriali e tecnologici. L'allegato XV aggiunge emittenti e canali televisivi russi; l'allegato XIX amplia la lista di soggetti pubblici; l'allegato XXX elenca materie prime critiche soggette alle eccezioni dell'articolo 3 bis; gli allegati XXXI e XXXII disciplinano prodotti petroliferi e contingenti quantitativi.
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