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Sentenza

Sentenza n. 667/2026 - Torino, Sezione 2

per l'annullamento dell'ordinanza n. -OMISSIS- adottata in data -OMISSIS-dal Dirigente del Settore Urbanistica e Attività Produttive del Comune di Asti, successivamente comunicata, con la quale è stata ingiunta la demolizione di opere, nonché degli atti connessi.

Giustizia amministrativa202400074

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza comunale di demolizione di opere realizzate senza permesso di costruire nella fascia di rispetto del fiume Tanaro

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato l'ordinanza con cui il Comune di Asti le ha ingiunto la demolizione di un battuto in cemento, due tettoie, due prefabbricati, un fabbricato in struttura metallica, recinzioni, un cancello e pavimentazioni in autobloccanti e calcestruzzo. Ha dedotto: a) violazione dell'art. 31 d.P.R. 380/2001 ed eccesso di potere per travisamento, erronea valutazione dei presupposti, carenza di istruttoria e motivazione, illogicità, contraddittorietà e sviamento, sostenendo che la remota realizzazione delle opere imponesse una specifica motivazione sull'interesse pubblico al ripristino; b) la modesta entità e la pretesa precarietà dei manufatti, tali da rendere necessari titoli edilizi minori o da escludere il permesso di costruire; c) la violazione dell'art. 31 d.P.R. 380/2001 per l'omessa indicazione dell'area da acquisire eventualmente al patrimonio comunale in caso di mancata demolizione.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha escluso che l'ordinanza di demolizione di opere abusive richieda una motivazione ulteriore sull'interesse pubblico, anche quando sia adottata a distanza di molti anni dalla realizzazione, poiché si tratta di attività vincolata diretta al ripristino della legalità urbanistica. Ha ritenuto che le opere, considerate nel loro complesso, fossero di dimensioni considerevoli, con significativo impatto territoriale, destinate a utilizzazione permanente e collocate in fascia di rispetto fluviale; ha quindi escluso sia la modesta entità sia la precarietà dei manufatti. La permanenza pluriennale delle opere, risultante dal sopralluogo, dall'istanza di condono e dalle deduzioni della stessa ricorrente, non dimostrava la precarietà; inoltre il precedente diniego di condono confermava l'assoggettamento delle opere al regime del permesso di costruire. È stata infine ritenuta infondata la censura relativa alla mancata indicazione dell'area da acquisire, poiché tale individuazione può essere effettuata successivamente con separato atto. La ricorrente è stata condannata alle spese di lite, liquidate in euro 3.000 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 31 d.P.R. 380/2001

    La demolizione delle opere abusive è conseguenza dell'accertata realizzazione senza il necessario permesso di costruire; l'ordinanza ha natura vincolata e non richiede una motivazione autonoma sull'interesse pubblico, anche se adottata tardivamente. L'omessa indicazione dell'area eventualmente acquisibile non costituisce vizio dell'ordinanza, potendo essere effettuata successivamente.

  • articolo 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, unitamente alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell'oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • L'ordinanza di demolizione di opere edilizie abusive costituisce espressione di attività amministrativa vincolata e, una volta accertata la violazione edilizia, non necessita di una motivazione autonoma sulle ragioni di interesse pubblico al ripristino, diverse da quelle connesse alla restaurazione della legalità urbanistica; tale principio vale anche quando l'ordine sia adottato molti anni dopo la realizzazione dell'abuso.
  • La natura precaria di un manufatto edilizio non deriva dalla sola possibilità di rimuoverlo, ma va esclusa quando l'opera sia stabilmente presente e utilizzata per un periodo pluriennale e presenti dimensioni e impatto territoriale significativi.
  • La qualificazione delle opere edilizie deve considerare il loro impatto complessivo sul territorio, la consistenza e la destinazione all'uso permanente; opere di dimensioni considerevoli, anche se articolate in più manufatti, sono soggette al permesso di costruire quando incidono stabilmente sull'assetto urbanistico-edilizio.
  • La mancata indicazione, nell'ordinanza di demolizione, dell'area da acquisire eventualmente al patrimonio comunale in caso di inottemperanza non determina l'illegittimità dell'ordine demolitorio, poiché l'individuazione dell'area può avvenire successivamente mediante separato atto.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioni
RamiEdilizia
SottomaterieOrdinanza di demolizioneAcquisizione gratuita al patrimonio comunaleDecorso del tempo e affidamento del responsabile
IstitutiDifetto di motivazioneEccesso di potereDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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