Sentenza n. 5654/2026 - Roma, Sezione 1
per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dall'Amministrazione intimata in ordine all'istanza di convocazione al fine del rilascio del visto per motivi di studio in favore del ricorrente
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sull'istanza di convocazione per l'avvio del procedimento di rilascio del visto per motivi di studio
Esito
La controversia
Il ricorrente ha proposto ai sensi dell'art. 117 c.p.a. un'azione avverso il silenzio dell'Amministrazione sull'istanza volta all'attivazione del procedimento per il rilascio di un visto d'ingresso in Italia per motivi di studio. Nel corso del giudizio, la sede diplomatica ha fissato l'appuntamento per la presentazione della domanda di visto, calendarizzato per il 17 dicembre 2025. Tale iniziativa amministrativa ha determinato, secondo il ricorrente, il soddisfacimento della pretesa azionata.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo che la fissazione dell'appuntamento per la presentazione della domanda di visto integrasse il pieno soddisfacimento della pretesa fatta valere, ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a. Le spese di lite sono state compensate, considerato il periodo non particolarmente lungo tra la richiesta di appuntamento e la notificazione del ricorso e il comportamento collaborativo dell'Amministrazione, anche in relazione all'elevato numero di istanze ricevute. L'Amministrazione è stata tuttavia condannata a restituire al ricorrente il contributo unificato, ove versato.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Disciplina l'azione avverso il silenzio della pubblica amministrazione; nel caso concreto, l'attivazione del procedimento amministrativo ha reso non più attuale la controversia.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente la declaratoria di cessazione della materia del contendere quando la pretesa dedotta in giudizio risulta integralmente soddisfatta nel corso del processo.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Costituisce, insieme alla disciplina europea richiamata, il presupposto per l'oscuramento delle generalità del ricorrente a tutela dei suoi diritti e della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati quale fondamento della tutela dei dati personali ai fini dell'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Massime di principio
- Nell'azione avverso il silenzio-inadempimento, la fissazione dell'appuntamento necessario per presentare l'istanza amministrativa richiesta può integrare il pieno soddisfacimento della pretesa azionata, con conseguente cessazione della materia del contendere, quando l'oggetto del giudizio consiste nell'attivazione del procedimento e non nell'obbligo di rilasciare il provvedimento finale.
- La cessazione della materia del contendere presuppone che, nel corso del giudizio, l'amministrazione abbia adottato una condotta integralmente satisfattiva rispetto alla specifica pretesa dedotta, ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a.
- La fissazione delle spese di lite può tenere conto sia della durata dell'inerzia amministrativa anteriore al ricorso sia del comportamento successivamente tenuto dall'amministrazione; tali elementi possono giustificare la compensazione delle spese, ferma la restituzione del contributo unificato quando disposta dal giudice.
Come è indicizzato
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