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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10354/2023 del 10/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Procuratore Generale ha impugnato il decreto della Corte d'Appello che aveva annullato il provvedimento del Tribunale di Catanzaro che aveva disposto il sequestro dei beni riconducibili ad Antonio e Nicolai Saraco. I motivi principali del ricorso erano: (1) incompetenza della Corte territoriale ad esaminare il decreto di sequestro perché, secondo il ricorrente, contro tali provvedimenti sarebbe esperibile solo l'incidente di esecuzione (opposizione) avanti lo stesso Tribunale e non l'appello; (2) il Tribunale avrebbe comunque avuto il potere di disporre un nuovo sequestro nonostante fosse pendente una precedente proposta di applicazione della misura (e nonostante il precedente sequestro fosse divenuto inefficace per decorso dei termini); (3) violazione delle norme procedurali: il sequestro urgente era stato adottato da organo collegiale e non dal presidente e non era stata disposta la convalida nei termini previsti dall'art. 22 D.Lgs. 159/2011.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e ha confermato l'orientamento espresso dalla Corte d'Appello. In sintesi: (a) ha ritenuto che, alla luce della modifica introdotta dall'art. 6 della L. 161/2017 all'art. 27 del D.Lgs. 159/2011, i provvedimenti con cui il Tribunale applica, nega o revoca il sequestro sono appellabili in Corte d'Appello, superando la precedente giurisprudenza che riteneva esperibile solo l'incidente di esecuzione; (b) ha confermato il principio di preclusione: quando è già pendente un procedimento di prevenzione basato sugli stessi elementi e sulla medesima domanda, un successivo provvedimento di sequestro che riproduce la stessa situazione non può essere eseguito, salvo che emergano elementi nuovi; la semplice inefficacia del primo sequestro per decorso dei termini non legittima un nuovo sequestro identico nella stessa fase procedimentale; (c) ha rilevato un vizio procedurale riguardo al sequestro relativo a un bene di Nicolai Saraco: in caso di urgenza il provvedimento urgente deve essere adottato dal presidente e convalidato entro 30 giorni ai sensi dell'art. 22, per cui l'adozione collegiale senza convalida è irregolare. Tuttavia tale vizio è stato ritenuto assorbito quanto ai beni di Antonio Saraco. Nel complesso, la decisione di annullamento del sequestro da parte della Corte d'Appello è stata ritenuta corretta.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 6/9/2011 n. 159 (codice antimafia)

    Articoli citati (art. 20, art. 22, art. 24, art. 27): la Corte interpreta l'art. 27, dopo la modifica dall'art. 6 L. 161/2017, come consentente il ricorso in appello avverso i provvedimenti che applicano, negano o revocano il sequestro; art. 22 richiede che il sequestro urgente sia disposto dal presidente e convalidato entro 30 giorni; art. 20 riguarda il potere del Tribunale di ordinare d'ufficio il sequestro in fasi già instaurate del procedimento; art. 24 disciplina la confisca.

  • L. 161/2017, art. 6

    Ha modificato l'art. 27 D.Lgs. 159/2011 rendendo appellabili i provvedimenti che dispongono, negano o revocano il sequestro, quindi ampliando il rimedio impugnatorio rispetto alla precedente giurisprudenza.

  • Codice di procedura penale (art. 666 e seguenti)

    L'incidente di esecuzione (opposizione) resta il rimedio esperibile per le istanze incidentali e per i provvedimenti non espressamente ricompresi nel nuovo sistema di impugnazioni del D.Lgs. 159/2011; non è però il rimedio esclusivo per i provvedimenti di sequestro ora appellabili.

  • Codice di procedura penale (art. 568 c.p.p.)

    Richiamato per spiegare che, in assenza di una specifica previsione, certi provvedimenti restano non impugnabili salvo opposizione in incidente di esecuzione; ma l'assetto modificato del D.Lgs. 159/2011 individua espressamente i provvedimenti appellabili.

  • D.Lgs. 6/9/2011 n. 159, art. 7, comma 9

    Richiamato per distinguere i casi in cui è previsto il rinvio all'opposizione in incidente di esecuzione per decisioni su istanze incidentali; conferma che il rimedio delimitato rimane per i casi specificamente richiamati.

  • L. 31/5/1956 n. 575 (richiamata art. 2)

    Richiami normativi relativi alla materia delle misure di prevenzione e ai riferimenti soggettivi/oggettivi per la loro applicazione; la Corte non fa un'interpretazione sostanziale diversa di tale legge nel provvedimento ma la cita nel contesto.

Massime di principio

  • Dopo la L. 161/2017 (modifica art. 27 D.Lgs. 159/2011) i provvedimenti con cui il Tribunale applica, nega o revoca il sequestro sono impugnabili in appello dinanzi alla Corte d'Appello; l'incidente di esecuzione non è più l'unico rimedio contro tali decreti.
  • Valutare sempre la preclusione: se è già pendente un procedimento di prevenzione basato sugli stessi fatti, soggetti e beni, una nuova proposta/sequestro che riproduce la stessa domanda non può produrre effetti esecutivi salvo l'emersione di elementi nuovi e pertinenti rispetto al primo procedimento.
  • La semplice perdita di efficacia di un precedente sequestro per decorso dei termini processuali non annulla la preclusione: non legittima automaticamente un nuovo sequestro identico nella stessa fase procedimentale.
  • In caso di sequestro d'urgenza è necessario rispettare la forma prevista dall'art. 22 D.Lgs. 159/2011: il potere è attribuito al presidente e il provvedimento deve essere convalidato entro 30 giorni; l'adozione collegiale in fase di urgenza senza convalida è procedimentalmente irregolare e può determinare l'annullamento del provvedimento quanto all'assetto formale.
  • Prima di adottare o eseguire un nuovo provvedimento di sequestro verificare la sovrapponibilità degli elementi (oggettivi e soggettivi) con eventuali procedimenti pendenti per evitare il rischio di preclusione e annullamento.
  • Nel dubbio circa il rimedio esperibile contro provvedimenti incidentali o contro provvedimenti di sequestro, considerare sia la possibilità dell'appello (se rientra nelle fattispecie espresse dal D.Lgs. 159/2011 come modificate) sia la via dell'opposizione in incidente di esecuzione per gli altri atti non contemplati dal nuovo assetto normativo.

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