Sentenza del 08/06/2018 n. 2605 - Comm. Trib. Prov. Milano
Fatture per operazioni inesistenti - Detrazione IVA - Deducibilità del costo - Società subappaltatrici - Buona fede - Indagini penali - Presunzioni chiare, precise e concordanti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la detrazione dell'IVA e la deducibilità dei costi relativi a fatture per operazioni oggettivamente o soggettivamente inesistenti, emesse nell'ambito di rapporti con società subappaltatrici. L'Amministrazione deve provare, anche mediante presunzioni, che le operazioni non siano state effettuate oppure non siano intercorse tra i soggetti indicati nelle fatture, fornendo elementi idonei a dimostrare anche la conoscenza o conoscibilità della frode da parte del contribuente. Il contribuente deve invece dimostrare l'effettività e la legittimità dell'operazione, nonché la propria buona fede e l'assenza di consapevolezza di partecipare a una frode. La mera regolarità formale della documentazione contabile e dei pagamenti non è sufficiente, poiché tali elementi possono essere facilmente predisposti o falsificati.
La decisione
Il principio affermato è che la ripartizione dell'onere della prova è graduata: l'Ufficio deve fornire elementi indiziari gravi, chiari, precisi e concordanti sull'inesistenza delle operazioni e sulla consapevolezza o conoscibilità della frode; successivamente, il contribuente deve dimostrare l'effettività delle prestazioni, la legittimità della detrazione o del costo e la propria buona fede. Dal testo fornito non emerge il dispositivo concreto della sentenza, né è possibile stabilire se l'accertamento sia stato annullato o confermato.
Norme richiamate
Principi in materia di detrazione IVA e fatture per operazioni inesistenti
Qualora l'Amministrazione finanziaria contesti al contribuente l'indebita detrazione di fatture relative ad operazioni inesistenti, spetta all'Ufficio fornire la prova che l'operazione commerciale non è mai stata posta in essere, ovvero non è stata posta in essere tra i soggetti indicati nella fattura.
L'Amministrazione non può limitarsi a contestazioni generiche, ma deve indicare elementi concreti, anche presuntivi, che dimostrino l'inesistenza dell'operazione e il coinvolgimento consapevole o colposamente inconsapevole del contribuente.
Principi in materia di onere della prova e buona fede del contribuente
È onere del contribuente dimostrare la fonte legittima della detrazione o del costo altrimenti indeducibili e la sua mancanza di consapevolezza di partecipare ad un'operazione fraudolenta.
Una volta forniti dall'Ufficio indizi sufficienti della frode, il contribuente deve dimostrare non solo l'esistenza formale della documentazione, ma anche l'effettività dell'operazione e l'adozione di verifiche ragionevoli sul fornitore e sul contesto commerciale.
Principio delle presunzioni semplici
Presunzioni chiare, precise e concordanti.
L'inesistenza delle operazioni e la conoscenza o conoscibilità della frode possono essere provate tramite una pluralità di indizi convergenti, purché dotati dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.
Massime di principio
- La regolarità formale delle fatture, della contabilità e dei pagamenti non dimostra da sola l'effettività dell'operazione né la buona fede del contribuente.
- Quando l'Ufficio individua elementi concreti di inesistenza delle operazioni o di frode, il contribuente deve fornire una prova sostanziale dell'effettività delle prestazioni e della propria estraneità alla frode.
- Nei rapporti con subappaltatori o fornitori inseriti in catene commerciali sospette è opportuno conservare contratti, ordini, documenti di trasporto, rapporti di lavoro, corrispondenza, prove della prestazione e verifiche sull'affidabilità del contraente.
- La detrazione IVA e la deducibilità del costo possono essere negate anche se il pagamento è tracciabile, quando il complesso degli indizi dimostra che l'operazione è fittizia o che il contribuente sapeva, o avrebbe dovuto sapere con l'ordinaria diligenza, di partecipare a una frode.
- La valutazione della buona fede deve essere concreta e riferita agli elementi disponibili al momento dell'operazione, non soltanto alla documentazione predisposta successivamente.
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