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Cassazione Civile, Ordinanza n. 38624/2021 del 06/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società)

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato in cassazione la sentenza della Corte d'appello che aveva rigettato il loro gravame contro l'ordinanza del giudice dell'esecuzione del Tribunale, la quale aveva dichiarato inammissibile una loro istanza di riassunzione di un procedimento esecutivo. Con un unico motivo hanno censurato la decisione di appello e, inoltre, hanno prospettato una questione di legittimità costituzionale legata al dies a quo del termine lungo di impugnazione, sostenendo in sostanza che il termine non dovesse decorrere dalla pubblicazione della sentenza. La Corte ha rilevato che il ricorso era stato proposto oltre il termine semestrale ex art. 327 c.p.c., poiché la sentenza di appello era stata pubblicata il 31 luglio 2019 e il termine scadeva il 2 marzo 2020, prima dell'entrata in vigore della sospensione dei termini per l'emergenza COVID-19 invocata dai ricorrenti. Ha ritenuto manifestamente infondata anche la questione di costituzionalità, perché contraria al chiaro dato letterale della disciplina processuale, che fa decorrere il termine dalla pubblicazione e non dalla comunicazione della sentenza.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione per tardività, ritenendo che il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c. fosse già spirato prima delle sospensioni emergenziali da COVID-19. Ha inoltre escluso la sussistenza dei presupposti per la condanna aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c., per mancanza di mala fede o colpa grave. Ha condannato i ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    condanna ai sensi dell'art. 96, comma 3, cod. proc. civ.

    la condanna aggravata non si applica quando l'impugnazione non sia connotata da mala fede o colpa grave.

  • art. 375 c.p.c.

    La causa è stata avviata alla trattazione secondo il rito di cui all'art.375 cod. proc. civ.

    la Corte ha trattato il ricorso con il procedimento camerale previsto per i casi di manifesta inammissibilità.

  • art. 327 c.p.c.

    termine semestrale, di cui all'art. 327 cod. proc. civ.

    il termine lungo per impugnare decorre dalla pubblicazione della sentenza e, nel caso concreto, era scaduto prima delle sospensioni emergenziali.

  • art. 83, d.l. n. 18 del 2020, conv. in L. 24 aprile 2020, n. 27

    sospensione dovuta all'emergenza per la pandemia da COVID 19

    la sospensione dei termini processuali non ha operato perché il termine per impugnare era già scaduto prima della sua entrata in vigore.

  • art. 36, comma 1, d.l. n. 23 del 2020, conv. in L. 5 giugno 2020, n. 40

    sospensione dovuta all'emergenza per la pandemia da COVID 19

    richiamato insieme all'altra disciplina emergenziale, ma ritenuto irrilevante per l'avvenuta scadenza del termine.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento

    in caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13

    costituisce il parametro per determinare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Il termine lungo per proporre ricorso per cassazione decorre dalla pubblicazione della sentenza impugnata e non dalla sua comunicazione, salvo diversa previsione espressa di legge.
  • Le sospensioni straordinarie dei termini processuali per emergenze normative non incidono su termini che siano già integralmente spirati prima della loro entrata in vigore.
  • La questione di legittimità costituzionale che presupponga una diversa decorrenza del termine di impugnazione è manifestamente infondata se contrasta con il dato letterale della norma processuale.
  • L'impugnazione tardiva è inammissibile e comporta la condanna alle spese, oltre all'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato nei casi previsti.
  • La condanna aggravata per responsabilità processuale aggravata richiede una condotta connotata da mala fede o colpa grave, non ravvisabile nella mera proposizione di un ricorso inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOpposizioni esecutive
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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