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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-456/22

Judgment of the General Court (Ninth Chamber) of 18 October 2023. — European Investment Bank v République arabe syrienne. — Arbitration clause – Loan agreement concerning the design, construction or installation and commissioning of infrastructure and equipment in a third country – Non-performance of the agreement – Repayment of the sums advanced – Default interest – Procedure by default. — Case T-456/22

Giurisprudenza europea62022TJ0456

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale, in contumacia, ha accolto integralmente l’azione della BEI contro la Repubblica araba السورية relativa a un prestito per il porto di Tartous. Ha riconosciuto la propria competenza in base alla clausola compromissoria del contratto e ha ritenuto ammissibile sia la domanda proposta per conto dell’Unione, subrogata nei diritti della BEI, sia quella relativa a un importo di mora non ancora chiamato in garanzia. La convenuta è stata condannata a rimborsare capitale, interessi e spese, con ulteriore mora fino al pagamento.

Arbitrato su contratto di prestito BEI con clausola compromissoria: condanna della Repubblica araba السورية al rimborso delle rate impagate, degli interessi contrattuali e di mora, in procedimento contumaciale.

La questione giuridica

Se, in presenza di clausola compromissoria in un contratto di finanziamento BEI relativo a un progetto in un paese terzo, il Tribunale fosse competente e potesse, in procedimento contumaciale, accogliere la domanda di condanna della controparte al rimborso delle rate scadute, degli interessi contrattuali e di mora; inoltre, se la domanda relativa a un importo di mora non ancora chiamato in garanzia fosse ammissibile alla luce dell’interesse ad agire.

Principio di diritto

Quando un contratto concluso per conto dell’Unione contiene una clausola compromissoria a favore della Corte di giustizia dell’Unione europea, il Tribunale è competente a conoscere in primo grado della domanda proposta dalla BEI per il recupero delle somme dovute da uno Stato terzo; se il convenuto non si costituisce, il Tribunale pronuncia sentenza contumaciale salvo difetto manifesto di competenza, irricevibilità manifesta o infondatezza manifesta. Inoltre, l’Unione, subrogata nei diritti della BEI dopo il pagamento effettuato in forza della garanzia, può agire per il recupero delle somme corrispondenti, mentre la domanda della BEI per un importo di mora non ancora chiamato in garanzia è ammissibile perché la BEI conserva un interesse attuale e concreto a ottenerne la condanna; la Repubblica araba السورية è quindi condannata al pagamento del capitale, degli interessi contrattuali e di mora e delle spese, con applicazione dell’ulteriore mora secondo il meccanismo contrattuale previsto.

Norme richiamate

  • Articolo 272 TFUE
  • Articolo 256, paragrafo 1, TFUE
  • Articolo 123 del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 81 del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Regolamento (CE) n. 1488/96
  • Articoli 1.01, 1.02, 1.04, 3.01, 3.02, 4.01, 10.02 e 10.03 del Loan Agreement No 22057
  • Articolo 1.01 e articolo 4.01 del guarantee agreement
  • Articolo 3.1 del recovery agreement
  • Articolo 13, paragrafo 1, della Convenzione di Roma del 1980

Condanna della Repubblica araba السورية al rimborso di un prestito BEI

La pronuncia riguarda un ricorso diretto proposto dalla Banca europea per gli investimenti (BEI) ai sensi dell’articolo 272 TFUE, in base a una clausola compromissoria inserita in un contratto di prestito relativo a un progetto infrastrutturale nel porto di Tartous, in Siria. Il Tribunale decide in procedimento contumaciale, poiché la Repubblica araba السورية non ha depositato comparsa di risposta.

Fatti e procedimento principale

La BEI aveva concesso nel 2003 un prestito di EUR 50 000 000 alla Repubblica araba السورية per la progettazione, costruzione, installazione e messa in esercizio di infrastrutture e attrezzature nel porto multifunzionale di Tartous. Il contratto, modificato più volte nel 2006, 2007 e 2008, prevedeva il rimborso rateale del capitale, l’applicazione di interessi contrattuali sulle somme prelevate e interessi di mora sulle somme scadute e non pagate.

Dal maggio 2012 la Repubblica araba السورية ha cessato di adempiere agli obblighi di rimborso. In precedenti contenziosi e in base al sistema di garanzia dell’Unione, la Commissione aveva effettuato pagamenti alla BEI in forza dell’accordo di garanzia, con conseguente surrogazione dell’Unione nei diritti della BEI verso il debitore. La BEI ha quindi promosso la presente azione per ottenere il pagamento delle rate scadute, degli interessi maturati e degli interessi di mora, oltre a una somma non ancora chiamata in garanzia relativa alla mora su una rata del 20 maggio 2022.

Normativa contrattuale e quadro giuridico rilevante

La decisione richiama:

  • l’articolo 272 TFUE, quale base della clausola compromissoria;
  • l’articolo 256, paragrafo 1, TFUE, per la competenza del Tribunale in primo grado;
  • l’articolo 123 del regolamento di procedura del Tribunale, sul giudizio contumaciale;
  • l’articolo 81 del regolamento di procedura, sul termine per la comparsa di risposta;
  • l’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, sulle spese.

Sul piano sostanziale, la Corte richiama anche:

  • il regolamento (CE) n. 1488/96;
  • le disposizioni del loan agreement, in particolare gli articoli 3.01, 3.02 e 4.01;
  • le clausole di garanzia e di recupero, in particolare l’articolo 1.01 del guarantee agreement e l’articolo 3.1 del recovery agreement;
  • l’articolo 13, paragrafo 1, della Convenzione di Roma del 1980, per la disciplina della surrogazione in assenza di scelta di legge nel guarantee agreement.

Competenza e ammissibilità

Il Tribunale osserva che il contratto di prestito è stato concluso anche sulla base del regolamento n. 1488/96 e deve quindi considerarsi concluso per conto dell’Unione. Poiché il contratto contiene una clausola compromissoria che devolve le controversie alla Corte di giustizia dell’Unione europea, il Tribunale afferma di non difettare manifestamente di competenza ai sensi dell’articolo 272 TFUE e dell’articolo 256, paragrafo 1, TFUE.

Quanto alla prima domanda, il Tribunale rileva che, in seguito ai pagamenti effettuati dalla Commissione in forza della garanzia, l’Unione è surrogata nei diritti della BEI verso il debitore. Tale surrogazione, letta alla luce dell’articolo 13, paragrafo 1, della Convenzione di Roma e delle norme civili nazionali richiamate, consente all’Unione di far valere il credito originario nei confronti della Repubblica araba السورية. Ne consegue che la domanda proposta dalla BEI per conto dell’Unione non è manifestamente irricevibile.

Quanto alla seconda domanda, relativa a EUR 5 405,54 di interessi di mora sulla rata del 20 maggio 2022 non ancora chiamati in garanzia, il Tribunale ricorda che l’interesse ad agire deve essere attuale e concreto. Poiché tale importo non risultava ancora chiamato e restava dovuto alla BEI, la domanda è stata ritenuta ammissibile.

Esame nel merito

Sul merito, il Tribunale constata che la Repubblica araba السورية non ha rispettato l’obbligo di rimborso delle rate alle rispettive scadenze, in violazione dell’articolo 4.01 del loan agreement. Le somme richieste per capitale, interessi contrattuali e interessi di mora risultano quindi fondate sul piano giuridico.

Il Tribunale richiama inoltre l’articolo 3.02 del loan agreement, che prevede gli interessi di mora al tasso Euribor maggiorato del 2% oppure, se superiore, al tasso fisso di cui all’articolo 3.01 aumentato dello 0,25%. In base a tale meccanismo, la mora continua a maturare sulle somme di capitale non pagate fino all’effettivo pagamento.

Decisione e dispositivo

Il Tribunale:

  • condanna la Repubblica araba السورية a versare all’Unione europea, rappresentata dalla BEI, EUR 18 440 034,97 a titolo di capitale e di interessi contrattuali e di mora maturati fino al 30 giugno 2022;
  • condanna altresì la Repubblica araba السورية a versare alla BEI EUR 5 405,54, corrispondenti agli interessi di mora sulla rata del 20 maggio 2022 non ancora chiamati in garanzia;
  • dichiara che la somma di EUR 13 942 526, relativa al capitale, produce ulteriori interessi di mora secondo il meccanismo dell’articolo 3.02 del loan agreement dal 30 giugno 2022 fino al pagamento effettivo;
  • pone le spese a carico della Repubblica araba السورية.

Principi pratici per operatori italiani

La pronuncia conferma che, nei contratti di finanziamento BEI con clausola compromissoria, il meccanismo di garanzia e subrogazione consente all’Unione di agire in recupero del credito nei confronti del debitore estero. Per gli operatori, è rilevante anche il riconoscimento dell’ammissibilità della domanda relativa a un importo ancora non chiamato in garanzia, quando il creditore conserva un interesse attuale e concreto alla condanna.

Come è indicizzato

Materiefinanziamenti e garanzie ueclausola compromissoriarecupero creditiinteressi contrattuali e di moraprocedimento contumaciale

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