Salta al contenuto
Sentenza

Tribunale, Sentenza T-402/20

Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 18 ottobre 2023. — Zippo Manufacturing Co. e a. contro Commissione europea. — Politica commerciale – Regolamento (UE) 2020/502 – Misure adottate dagli Stati Uniti sulle importazioni di determinati prodotti derivati dall’alluminio e dall’acciaio – Decisione dell’Unione di sospensione di concessioni commerciali e di altri obblighi equivalenti – Dazi doganali addizionali sulle importazioni di prodotti provenienti dagli Stati Uniti – Ricorso di annullamento – Legittimazione ad agire – Ricevibilità – Principio di buona amministrazione – Diritto di essere ascoltato. — Causa T-402/20

Giurisprudenza europea62020TJ0402

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha dichiarato ricevibile il ricorso della Zippo Manufacturing Co. e delle società del gruppo contro il regolamento di esecuzione (UE) 2020/502, relativo ai dazi addizionali sui prodotti originari degli Stati Uniti. Ha ritenuto che la ZMC fosse direttamente e individualmente interessata dalla misura, essendo la sola produttrice-esportatrice nota dei prodotti interessati e avendo la Commissione identificato specificamente i suoi prodotti nel corso del procedimento. Nel merito, il Tribunale ha accolto il motivo fondato sulla violazione del diritto di essere ascoltato e del principio di buona amministrazione, annullando il regolamento nella parte relativa al codice NC 96138000.

Annullamento parziale del regolamento di esecuzione (UE) 2020/502 per violazione del diritto di essere ascoltato e del principio di buona amministrazione, in relazione ai dazi addizionali sui prodotti Zippo classificati nel codice NC 96138000.

La questione giuridica

Se le ricorrenti fossero legittimate e ricevibili a impugnare un regolamento della Commissione che istituisce dazi addizionali su prodotti originari degli Stati Uniti e, nel merito, se la Commissione avesse violato il principio di buona amministrazione e il diritto di essere ascoltate nell’adottare misure di riequilibrio commerciale ai sensi del regolamento (UE) n. 654/2014 e dell’accordo OMC sulle misure di salvaguardia.

Principio di diritto

Un operatore economico può impugnare un regolamento della Commissione che istituisce misure di riequilibrio commerciale quando, pur avendo portata generale, esso lo riguarda direttamente e individualmente in ragione di una situazione particolare identificabile; inoltre, se la Commissione identifica di propria iniziativa l’impresa interessata come destinataria sostanziale della misura e dispone del tempo necessario per sentirla, il diritto di essere ascoltata ex articolo 41 della Carta deve essere garantito anche nell’adozione di misure di politica commerciale adottate ai sensi del regolamento n. 654/2014. La violazione di tale diritto, idonea a incidere sul contenuto dell’atto, comporta l’annullamento parziale del regolamento per i prodotti interessati.

Norme richiamate

  • articolo 263 TFUE
  • articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
  • articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
  • articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
  • regolamento (UE) n. 654/2014
  • articolo 3, lettera c), del regolamento (UE) n. 654/2014
  • articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 654/2014
  • articolo 4, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 654/2014
  • articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 654/2014
  • regolamento di esecuzione (UE) 2020/502
  • regolamento di esecuzione (UE) 2021/2083
  • regolamento (CEE) n. 2658/87
  • regolamento (CE) n. 1049/2001
  • accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 (GATT 1994)
  • accordo OMC sulle misure di salvaguardia

Annullamento parziale del regolamento di esecuzione (UE) 2020/502 per i prodotti Zippo

Il Tribunale, con sentenza del 18 ottobre 2023 nella causa T-402/20, ha esaminato un ricorso diretto ex articolo 263 TFUE contro misure di riequilibrio commerciale adottate dalla Commissione in risposta ai dazi statunitensi su determinati prodotti in alluminio e acciaio. La controversia riguarda, in particolare, i dazi addizionali applicati ai prodotti classificati nel codice NC 96138000, ossia gli accendini meccanici in metallo commercializzati con marchio Zippo.

Fatti e contesto commerciale

Le ricorrenti appartengono allo stesso gruppo societario: Zippo Manufacturing Co. produce i prodotti negli Stati Uniti, mentre Zippo GmbH e Zippo SAS li distribuiscono nell’Unione. I prodotti vengono esportati verso l’Unione e venduti su base FOB; gli accordi di distribuzione prevedono che i distributori sopportino i dazi doganali. Dopo l’adozione, da parte degli Stati Uniti, di misure di salvaguardia con aumento delle tariffe su determinati prodotti derivati dall’alluminio e dall’acciaio, la Commissione ha ritenuto necessario adottare misure di riequilibrio ai sensi del regolamento (UE) n. 654/2014.

La Commissione ha svolto una raccolta di informazioni tra il 6 e il 13 marzo 2020 ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento n. 654/2014. Nessuna delle ricorrenti vi ha partecipato. Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/502 è stato poi adottato il 6 aprile 2020 ed è entrato in vigore il 7 aprile 2020, prevedendo, tra l’altro, dazi addizionali del 20% sui prodotti del codice NC 96138000 a decorrere dall’8 maggio 2020. Successivamente, il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2083 ha sospeso tali dazi dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2023.

Ricevibilità e legittimazione ad agire

La Commissione eccepiva l’irricevibilità del ricorso sostenendo che il regolamento impugnato avesse natura generale e non riguardasse individualmente le ricorrenti. Il Tribunale ha ricordato che, ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, una persona fisica o giuridica può impugnare un atto non destinatole solo se esso la riguarda direttamente e individualmente, oppure, in caso di atto regolamentare privo di misure di esecuzione, se la riguarda direttamente.

Quanto all’incidenza individuale, il Tribunale ha valorizzato un insieme di elementi specifici: la ZMC sarebbe l’unica produttrice-esportatrice nota negli Stati Uniti dei prodotti interessati; i dati sulle sue esportazioni sarebbero sostanzialmente sovrapponibili a quelli usati dalla Commissione; la Commissione conosceva, già nel procedimento di adozione, che “Zippo” era un grande esportatore americano nel settore interessato; inoltre, la selezione dei prodotti era stata effettuata tenendo conto anche dello Stato di origine negli Stati Uniti, con riferimento alla Pennsylvania, sede della ZMC. In tale contesto, la ZMC è stata considerata individualmente interessata.

Quanto all’incidenza diretta, il Tribunale ha osservato che il regolamento impugnato sospendeva l’aliquota consolidata del 2,7% e introduceva dazi addizionali del 20% applicati in modo automatico dagli Stati membri, senza margini discrezionali. Ha inoltre ritenuto che la misura incidesse direttamente sull’accesso al mercato dell’Unione dei prodotti Zipo, poiché la ZMC era l’unica produttrice-esportatrice nota di tali prodotti negli Stati Uniti. Il ricorso è stato dunque dichiarato ricevibile, senza bisogno di esaminare la legittimazione delle altre due società del gruppo.

Principio di buona amministrazione e diritto di essere ascoltato

Nel merito, il Tribunale ha esaminato anzitutto il quinto motivo, relativo alla violazione del principio di buona amministrazione. Ha escluso, in primo luogo, che la Commissione avesse violato l’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento n. 654/2014, poiché tale disposizione consente la pubblicità della raccolta di informazioni non solo mediante la Gazzetta ufficiale, ma anche tramite altri mezzi di comunicazione pubblici adeguati, e la Commissione aveva utilizzato la pagina “Consultazioni” del sito DG Commercio.

Tuttavia, il Tribunale ha ritenuto che il diritto di essere ascoltato, garantito dall’articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta, si applicasse anche nel contesto di misure di riequilibrio commerciale adottate ai sensi del regolamento n. 654/2014. Pur trattandosi di misure inserite nelle relazioni commerciali tra Unione e Stato terzo, esse sono destinate a produrre ripercussioni economiche negative sulle imprese esportatrici interessate. Nel caso concreto, la Commissione aveva identificato di propria iniziativa i prodotti Zippo come oggetto delle misure e sapeva che essi sarebbero stati in larga parte colpiti dai dazi.

Il Tribunale ha respinto l’argomento della Commissione fondato sui termini imposti dall’articolo 8, paragrafo 2, dell’accordo OMC sulle misure di salvaguardia. Ha osservato che la Commissione non aveva spiegato perché il rispetto di tali termini impedisse concretamente di ascoltare le ricorrenti, né perché ciò avrebbe richiesto più tempo di quello disponibile tra il 6 marzo 2020 e il 1° aprile 2020. Poiché la Commissione non ha dimostrato l’impossibilità di sentire utilmente le ricorrenti, il Tribunale ha concluso per la violazione del diritto di essere ascoltato.

Effetto della violazione procedurale e dispositivo

Il Tribunale ha anche rilevato che le ricorrenti avrebbero potuto presentare osservazioni specifiche sulla severità della misura, sulla sua natura discriminatoria e sull’esistenza di alternative meno onerose e più equamente distribuite. Considerando che la ZMC era l’unica produttrice-esportatrice dei prodotti interessati, non poteva escludersi che il contenuto del regolamento sarebbe stato diverso se la Commissione avesse rispettato il diritto di difesa.

Per tali ragioni, il Tribunale ha accolto il quinto motivo di ricorso e ha annullato il regolamento di esecuzione (UE) 2020/502 nella parte in cui riguarda i prodotti rientranti nel codice NC 96138000, senza esaminare gli altri motivi. La Commissione è stata condannata alle spese.

Principi utili per la pratica

La pronuncia conferma che un regolamento di politica commerciale, pur avente portata generale, può essere impugnato da un operatore economicamente identificabile in modo specifico, specialmente quando la Commissione conosce concretamente l’impatto della misura su un’impresa determinata. La sentenza ribadisce inoltre che il diritto di essere ascoltato può operare anche nei procedimenti amministrativi di adozione di misure di riequilibrio commerciale e non è soddisfatto dalla sola consultazione pubblica se l’istituzione ha individuato una persona o impresa concretamente colpita e dispone del tempo per sentirla prima dell’adozione dell’atto.

Come è indicizzato

Materiepolitica commerciale comunemisure di riequilibrio commercialedazi doganaliricorso di annullamentodiritto di essere ascoltato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.