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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-14/21

Judgment of the General Court (Tenth Chamber) of 18 October 2023. — Ryanair DAC v European Commission. — State aid – Belgian air transport market – Aid granted by Belgium to Brussels Airlines in the context of the COVID-19 pandemic – Recapitalisation – Loan – Decision not to raise objections – Temporary framework for State aid measures – Measure intended to remedy a serious disturbance in the economy of a Member State – Failure to weigh the beneficial effects of the aid against its adverse effects on trading conditions and the maintenance of undistorted competition – Equal treatment – Freedom of establishment – Freedom to provide services – Obligation to state reasons. — Case T-14/21

Giurisprudenza europea62021TJ0014

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha respinto il ricorso di Ryanair contro la decisione della Commissione che autorizzava un aiuto del Belgio a Brussels Airlines nel contesto della pandemia da COVID-19. La Corte ha ritenuto legittima la qualificazione del sostegno come prestito sovvenzionato e ricapitalizzazione separata, ha confermato il rispetto del Temporary Framework e ha escluso la necessità di un bilanciamento tra effetti pro-concorrenziali e anticompetitivi ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE. Ha inoltre escluso violazioni dei principi di non discriminazione, libertà di stabilimento, libera prestazione dei servizi e dell’obbligo di motivazione.

Aiuti di Stato nel contesto COVID-19: legittimità della decisione della Commissione che autorizza un aiuto individuale al gruppo Brussels Airlines tramite prestito sovvenzionato e ricapitalizzazione

La questione giuridica

Se la Commissione abbia correttamente ritenuto compatibile con l’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE e con il Temporary Framework un aiuto individuale concesso dal Belgio al gruppo Brussels Airlines, se abbia correttamente qualificato il prestito sovvenzionato come prestito e non come ricapitalizzazione, se abbia rispettato i requisiti del Temporary Framework per la ricapitalizzazione, se fosse tenuta a svolgere un bilanciamento tra effetti positivi e negativi dell’aiuto, e se la decisione violasse i principi di non discriminazione, libertà di stabilimento, libera prestazione dei servizi, obbligo di motivazione e diritti procedurali della ricorrente.

Principio di diritto

Il Tribunale ha confermato che un aiuto individuale concesso per fronteggiare una grave perturbazione dell’economia di uno Stato membro può essere dichiarato compatibile ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE senza che la Commissione debba effettuare un bilanciamento tra effetti positivi e negativi sulla concorrenza; inoltre, un prestito rimborsabile a scadenza non è una ricapitalizzazione solo perché accompagnato da elementi accessori o da una possibile futura conversione. La Commissione può valutare separatamente le componenti di un pacchetto di aiuti, purché consideri il loro impatto complessivo quando richiesto dal Temporary Framework; nel caso di specie, il sostegno al gruppo Brussels Airlines è stato ritenuto necessario, appropriato e proporzionato, e la decisione di non sollevare obiezioni è stata quindi confermata.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 107, paragrafo 1, TFUE
  • Articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE
  • Articolo 108, paragrafo 2, TFUE
  • Articolo 108, paragrafo 3, TFUE
  • Articolo 296 TFUE
  • Regolamento (UE) 2015/1589
  • Regolamento (CE) n. 1008/2008
  • Temporary Framework for State aid measures to support the economy in the current COVID-19 outbreak
  • Articolo 1, lettera h), del regolamento (UE) 2015/1589

Aiuti di Stato al gruppo Brussels Airlines nel contesto COVID-19

Si tratta di un ricorso ai sensi dell’articolo 263 TFUE proposto da Ryanair DAC avverso la decisione della Commissione che, all’esito dell’esame preliminare, non ha sollevato obiezioni a un aiuto individuale notificato dal Belgio a favore del gruppo SN Airholding/Brussels Airlines. La misura comprendeva un prestito sovvenzionato e una ricapitalizzazione, ed era fondata sull’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE e sul Temporary Framework COVID-19.

Fatti e procedimento

Il Belgio aveva notificato una misura di sostegno pari, in sintesi, a un prestito sovvenzionato di 287,1 milioni di euro a SN Airholding e a una ricapitalizzazione di 2,9 milioni di euro a Brussels Airlines. Il beneficiario era considerato come un’unica entità economica controllata da Deutsche Lufthansa AG. Ryanair, concorrente sul mercato belga del trasporto aereo, ha chiesto l’annullamento della decisione della Commissione, sostenendo di essere interessata sia ai fini della tutela dei propri diritti procedurali sia nel merito, in quanto la propria posizione competitiva sarebbe stata sostanzialmente pregiudicata.

Ammissibilità del ricorso

Il Tribunale ha riconosciuto a Ryanair la qualità di interessato ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE e dell’articolo 1, lettera h), del regolamento (UE) 2015/1589, in quanto concorrente del beneficiario. Ha inoltre ritenuto provato, in via prima facie, che la misura fosse idonea a incidere in modo sostanziale sulla sua posizione di mercato, valorizzando la concorrenza su numerose rotte O&D, la rilevanza economica del mercato belga e il rischio di un pregiudizio alla capacità competitiva di Ryanair.

Primo motivo: qualificazione della misura e Temporary Framework

Il Tribunale ha respinto la tesi secondo cui il prestito sovvenzionato sarebbe stato, in realtà, una ricapitalizzazione mascherata. Ha osservato che il prestito era un credito da rimborsare integralmente alla scadenza nel 2026 e che non era convertibile in capitale al momento della decisione; dunque rientrava correttamente nella sezione 3.3 del Temporary Framework, non nella sezione 3.11 dedicata alle ricapitalizzazioni.

Quanto alla ricapitalizzazione di 2,9 milioni di euro, il Tribunale ha ritenuto che la Commissione avesse applicato correttamente i criteri della sezione 3.11 del Temporary Framework. In particolare:

  • la situazione del gruppo giustificava il rischio di insolvenza o di gravi difficoltà operative;
  • l’intervento era di interesse comune per la rilevanza del gruppo in termini di occupazione, connettività e importanza internazionale di Bruxelles;
  • il gruppo non era in grado di reperire finanziamento sul mercato a condizioni accessibili.

Il Tribunale ha anche precisato che la Commissione non era tenuta a dimostrare che il sostegno al beneficiario fosse l’unica o la migliore forma possibile di intervento, né a esaminare tutte le alternative ipotetiche. Né vi era obbligo di applicare il punto 72 del Temporary Framework, poiché la ricapitalizzazione individualmente considerata non superava la soglia di 250 milioni di euro.

Proporzionalità, governance e distorsioni della concorrenza

Il Tribunale ha ritenuto che la Commissione avesse sufficientemente verificato la proporzionalità dell’aiuto e l’assenza di espansione commerciale aggressiva. Il piano industriale del beneficiario prevedeva un ritorno prudente e graduale all’attività normale, e la struttura dell’intervento comprendeva meccanismi che incentivavano il rimborso anticipato del prestito e limitavano l’uso dei fondi per campagne promozionali aggressive.

Quanto alle misure aggiuntive per preservare la concorrenza, il Tribunale ha osservato che il punto 72 del Temporary Framework non si applicava perché l’importo della ricapitalizzazione era inferiore alla soglia prevista. Ha inoltre escluso il vizio di potere, non essendo emersa alcuna prova oggettiva che la Commissione avesse perseguito fini diversi da quelli dichiarati.

Secondo motivo: articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE e bilanciamento degli effetti

Il Tribunale ha ribadito che l’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE consente aiuti destinati a porre rimedio a una grave perturbazione dell’economia di uno Stato membro e che tale disposizione si interpreta restrittivamente. Tuttavia, essa non richiede che il singolo aiuto, da solo, elimini la crisi economica: è sufficiente che contribuisca al perseguimento di tale obiettivo.

Soprattutto, il Tribunale ha escluso che la Commissione dovesse svolgere un test di bilanciamento tra effetti favorevoli e sfavorevoli sulla concorrenza. A differenza dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE, la lettera b) non contiene una simile clausola e presuppone che, una volta rispettate necessità, appropriatezza e proporzionalità, l’aiuto sia in linea con l’interesse dell’Unione.

Terzo motivo: non discriminazione, libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi

Il Tribunale ha escluso la violazione del principio di non discriminazione. Pur riconoscendo che l’aiuto favoriva un solo operatore, ha affermato che ciò è inerente alla natura dell’aiuto individuale e che la differenza di trattamento era giustificata dalla particolare importanza del gruppo Brussels Airlines per l’economia e la connettività del Belgio.

Quanto alle libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi, il Tribunale ha ricordato che, in materia di trasporti, la libera prestazione dei servizi è disciplinata da un regime speciale e che la ricorrente non aveva dimostrato in che modo la misura rendesse più difficile l’ingresso o l’esercizio dell’attività nel mercato belga oltre gli effetti già tipici dell’aiuto di Stato. Ne ha quindi escluso l’illegittimità.

Quarto motivo: tutela procedurale ex articolo 108, paragrafo 2, TFUE

Il Tribunale ha ritenuto che questo motivo non avesse contenuto autonomo, poiché si limitava a riproporre, in forma sintetica, le censure sostanziali già esaminate. Non essendo emersi elementi tali da suscitare seri dubbi sulla compatibilità della misura, la Commissione non era tenuta ad aprire la procedura formale di indagine.

Quinto motivo: obbligo di motivazione

Quanto alla presunta insufficienza o contraddittorietà della motivazione, il Tribunale ha osservato che la decisione impugnata esponeva in modo sufficiente le ragioni della qualificazione del prestito, dell’ammissibilità della ricapitalizzazione, della sua proporzionalità e della scelta del beneficiario. Non essendo richiesta una motivazione su profili giuridicamente irrilevanti, come il bilanciamento degli effetti o la verifica di libertà del Trattato non applicabili nel caso concreto, la censura è stata respinta.

Dispositivo

Il Tribunale ha integralmente respinto il ricorso. Ryanair è stata condannata alle spese della Commissione e di Brussels Airlines, mentre il Belgio e la Germania, intervenuti in giudizio, sono rimasti a carico delle proprie spese.

Principi affermati

La pronuncia conferma che:

  • un aiuto individuale può essere compatibile ex articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE se contribuisce a fronteggiare una grave perturbazione economica;
  • la Commissione non deve effettuare un bilanciamento tra effetti pro e anticompetitivi sotto tale disposizione;
  • la qualificazione di un prestito o di una ricapitalizzazione dipende dalla sua struttura giuridica ed economica concreta;
  • nel Temporary Framework i requisiti relativi a prestiti e ricapitalizzazioni vanno applicati secondo la natura specifica di ciascun componente della misura;
  • la natura individuale dell’aiuto non integra di per sé una discriminazione illecita.

Come è indicizzato

Materieaiuti di statotrasporto aereocovid-19libertà fondamentaliprocedimento di controllo degli aiuti di stato

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