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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-590/20

Sentenza del Tribunale (Terza Sezione ampliata) del 18 ottobre 2023. — Clariant AG e Clariant International AG contro Commissione europea. — Concorrenza – Intese – Mercato dell’etilene – Decisione di accertamento di un’infrazione all’articolo 101 TFUE – Coordinazione su un elemento del prezzo di acquisto – Procedura di transazione – Ammenda – Adeguamento dell’importo di base dell’ammenda – Punto 37 degli orientamenti per il calcolo delle ammende – Recidiva – Punto 28 degli orientamenti per il calcolo delle ammende – Competenza estesa al merito – Domanda riconvenzionale di aumento dell’importo dell’ammenda. — Causa T-590/20

Giurisprudenza europea62020TJ0590

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale respinge integralmente il ricorso di Clariant contro la decisione della Commissione sul cartello dell’etilene. Conferma sia la maggiorazione per recidiva del 50% sia l’aumento del 10% ai sensi del punto 37 degli orientamenti sulle ammende, ritenendo sufficiente e motivato il ragionamento della Commissione. Respinge anche la domanda riconvenzionale della Commissione di aumentare ulteriormente l’ammenda, poiché i parametri contestati non erano stati oggetto di un’accettazione specifica nella proposta di transazione.

Concorrenza: legittimità dell’ammenda inflitta a Clariant per un cartello di acquisto di etilene, con applicazione delle maggiorazioni per recidiva e per adeguamento discrezionale dell’importo base ai sensi dei punti 28 e 37 degli orientamenti sulle ammende, nonché domanda riconvenzionale della Commissione di aumento dell’ammenda.

La questione giuridica

Se la Commissione abbia correttamente qualificato le ricorrenti come recidive ai sensi del punto 28 degli orientamenti per il calcolo delle ammende e se fosse legittimo aumentare l’importo di base dell’ammenda del 50%; se fosse altresì legittimo applicare un aumento del 10% ai sensi del punto 37 degli orientamenti in ragione delle peculiarità di un cartello di acquisto e dell’esigenza di deterrenza; se la decisione fosse sufficientemente motivata; e se il Tribunale, nell’esercizio della competenza estesa al merito, dovesse ridurre l’ammenda o, su domanda della Commissione, aumentarla revocando il beneficio del 10% riconosciuto per la transazione.

Principio di diritto

Il Tribunale conferma che, ai fini della recidiva, è sufficiente che l’impresa abbia già commesso una precedente infrazione identica o simile all’articolo 101 TFUE, senza che sia necessaria una precedente ammenda; la Commissione può considerare, in modo discrezionale, il breve lasso di tempo tra la precedente decisione di infrazione e la nuova condotta e può applicare una maggiorazione del 50% senza violare proporzionalità, parità di trattamento, legittimo affidamento o certezza del diritto. Conferma inoltre che, in un cartello di acquisto, il valore degli acquisti può non essere un parametro adeguato a riflettere l’importanza economica dell’infrazione e che la Commissione può quindi aumentare del 10% l’importo di base ai sensi del punto 37 degli orientamenti per garantire deterrenza, senza dover provare effetti concreti sul mercato. La domanda riconvenzionale della Commissione è respinta perché le ricorrenti non avevano accettato in transazione i parametri specifici delle maggiorazioni contestate, sicché non ricorrono i presupposti per revocare il beneficio del 10% per la cooperazione.

Norme richiamate

  • Articolo 101 TFUE
  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 261 TFUE
  • Articolo 296 TFUE
  • Articolo 11, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1/2003
  • Articolo 23, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1/2003
  • Articolo 31 del regolamento (CE) n. 1/2003
  • Regolamento (CE) n. 773/2004
  • Regolamento (CE) n. 622/2008
  • Comunicazione sulla cooperazione (2006/C 298/11)
  • Comunicazione sulla transazione nei procedimenti per cartelli (2008/C 167/01)
  • Orientamenti per il calcolo delle ammende del 2006, punti 5, 6, 13, 25, 28 e 37
  • Articolo 53 dell’accordo SEE

Cartello dell’etilene, recidiva e adeguamento dell’ammenda

La sentenza riguarda un ricorso diretto ex articolo 263 TFUE proposto da Clariant AG e Clariant International AG contro una decisione della Commissione che ha accertato una violazione dell’articolo 101 TFUE nel mercato dell’etilene e ha inflitto un’ammenda nell’ambito di una procedura di transazione. La controversia verte soprattutto sull’aumento dell’importo base dell’ammenda per recidiva, sull’ulteriore adeguamento discrezionale ai sensi degli orientamenti del 2006 e sulla domanda riconvenzionale della Commissione di aumentare la sanzione.

Fatti e procedimento amministrativo

La Commissione ha ritenuto che le ricorrenti avessero partecipato a un’infrazione unica e continuata consistente nello scambio di informazioni tariffarie e commerciali sensibili e nella fissazione di un elemento del prezzo connesso agli acquisti di etilene in Belgio, Germania, Francia e Paesi Bassi tra il 26 dicembre 2011 e il 29 marzo 2017. Il comportamento riguardava il prezzo contrattuale mensile dell’etilene (PCM), elemento variabile di formule di prezzo e, dunque, incidente sul prezzo effettivo di acquisto.

La Commissione ha ricostruito la fase procedurale in quattro tappe principali:

  • domanda di immunità presentata da un partecipante nel 2016;
  • successiva richiesta di immunità o riduzione da parte delle altre imprese;
  • avvio della procedura di transazione nel 2018 ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 6, del regolamento n. 1/2003 e della comunicazione sulla transazione;
  • proposta di transazione delle ricorrenti, che riconoscevano la loro responsabilità in solido e accettavano un importo massimo dell’ammenda.

La decisione impugnata ha applicato un’ammenda di EUR 155 769 000 dopo riduzione per clemenza del 30% e per transazione del 10%.

Motivi di ricorso delle ricorrenti

Le ricorrenti hanno dedotto tre motivi:

  • errore nell’aumento dell’importo di base per recidiva ai sensi del punto 28 degli orientamenti;
  • errore nell’ulteriore aumento ai sensi del punto 37 degli orientamenti;
  • sproporzione complessiva dell’ammenda.

Contestualmente hanno chiesto l’annullamento parziale della decisione o la riduzione dell’ammenda.

La recidiva ai sensi del punto 28 degli orientamenti

Il Tribunale ricorda che la recidiva è una circostanza aggravante che mira a indurre l’impresa a modificare il proprio comportamento quando una precedente constatazione di infrazione non è stata sufficiente a prevenirne un’altra. La Commissione dispone di un ampio margine discrezionale nel valutare le caratteristiche specifiche della recidiva, incluso il tempo intercorso tra due infrazioni.

Nel caso concreto, la Commissione aveva fatto riferimento alla precedente decisione MCAA, relativa a un cartello sul mercato dell’acido monocloroacetico, in cui la prima ricorrente e la sua controllata erano state dichiarate responsabili di una violazione dell’articolo 101 TFUE. Il Tribunale afferma che le due infrazioni sono simili ai fini del punto 28 perché entrambe integrano violazioni dell’articolo 101 TFUE e presentano, in sostanza, elementi di coordinamento sui prezzi e scambio di informazioni commercialmente sensibili.

Il Tribunale respinge anche l’argomento secondo cui il dies a quo andrebbe fissato alla data di cessazione del precedente cartello o alla domanda di clemenza: ai fini della recidiva rileva la precedente constatazione formale di infrazione, non la semplice cessazione spontanea del comportamento. Il fatto che nel caso precedente non fosse stata inflitta un’ammenda non impedisce la qualificazione come recidiva, poiché ciò che conta è l’accertamento dell’infrazione, non la sanzione pecuniaria.

Motivazione e proporzionalità della maggiorazione per recidiva

Il Tribunale ritiene che la Commissione abbia motivato in modo sufficiente la scelta della maggiorazione del 50% nel considerando 138 della decisione. La motivazione valorizzava: la posteriorità del nuovo illecito rispetto alla decisione MCAA; il breve intervallo temporale; la similarità delle infrazioni; la continuità economica della società madre con la controllata; l’irrilevanza delle circostanze particolari che avevano condotto alla mancata sanzione nel precedente caso.

Quanto alla proporzionalità, il Tribunale osserva che il tempo relativamente breve tra le due infrazioni giustifica una maggiore severità. Respinge inoltre le censure fondate su prassi decisionale, legittimo affidamento e certezza del diritto, rilevando che la precedente prassi non costituisce un parametro normativo vincolante.

Adeguamento dell’importo base ai sensi del punto 37 degli orientamenti

Sul secondo motivo, il Tribunale conferma che il punto 37 consente alla Commissione di discostarsi dal metodo generale quando le specificità del caso o l’esigenza di deterrenza rendano il valore delle vendite non adeguato. Nel caso di specie, trattandosi di un cartello di acquisto, la Commissione ha ritenuto che usare il valore degli acquisti come base dell’ammenda non riflettesse correttamente l’importanza economica dell’infrazione, poiché in un cartello di acquisto il successo dell’intesa tende paradossalmente a ridurre il valore degli acquisti e quindi l’ammenda.

La Commissione ha quindi applicato una maggiorazione del 10% per assicurare un sufficiente effetto dissuasivo, richiamando anche la precedente decisione sul riciclaggio di batterie per autoveicoli. Il Tribunale approva il ragionamento: non è necessario dimostrare effetti concreti sul mercato per applicare il punto 37, poiché la sua funzione è proprio consentire un aggiustamento quando il metodo generale sia inadeguato.

Motivazione dell’adeguamento al 10%

Il Tribunale ritiene sufficiente la motivazione della Commissione anche sul punto del tasso di aumento del 10%. La decisione spiegava che la natura del cartello di acquisto rendeva imperfetto il valore degli acquisti come base del calcolo e che, senza aggiustamento, l’ammenda non avrebbe avuto adeguata deterrenza. Non era necessario spiegare nel dettaglio perché fosse stato scelto proprio il 10% anziché un’altra percentuale, poiché la Commissione aveva chiarito gli elementi essenziali che avevano guidato la sua valutazione.

Competenza estesa al merito e richiesta di riduzione dell’ammenda

Esaminando il terzo motivo, il Tribunale ricorda che, ai sensi dell’articolo 31 del regolamento n. 1/2003 e dell’articolo 261 TFUE, può sostituire la propria valutazione a quella della Commissione e ridurre o aumentare l’ammenda. Tuttavia, nel caso concreto non ravvisa elementi che giustifichino una riduzione.

In particolare, la maggiorazione per recidiva del 50% non è sproporzionata, dato il breve intervallo tra la precedente constatazione di infrazione e la nuova condotta. Né è rilevante che il cartello fosse di acquisto anziché di vendita: il coordinamento su un elemento del prezzo è comunque una restrizione grave della concorrenza, espressamente contemplata dall’articolo 101, paragrafo 1, TFUE.

Domanda riconvenzionale della Commissione e transazione

La Commissione chiedeva, in via riconvenzionale, di revocare il beneficio del 10% concesso per la collaborazione nella procedura di transazione e di aumentare quindi l’ammenda. Il Tribunale respinge tale domanda.

La ragione centrale è che, nella proposta di transazione, le ricorrenti avevano accettato solo un importo massimo dell’ammenda, non i suoi parametri analitici né le maggiorazioni poi applicate ai sensi dei punti 28 e 37. La Commissione non ha dimostrato che tali maggiorazioni fossero state oggetto di una valutazione congiunta né che le ricorrenti avessero accettato il loro esatto importo finale. Di conseguenza, non si può revocare il beneficio del 10% sulla base del semplice fatto che il ricorso contesta il calcolo finale dell’ammenda.

Dispositivo

Il Tribunale:

  • respinge il ricorso;
  • respinge la domanda riconvenzionale della Commissione;
  • pone a carico delle ricorrenti le proprie spese e il 90% delle spese della Commissione;
  • pone a carico della Commissione il 10% delle proprie spese.

Principi affermati

Dalla sentenza emerge che:

  • la recidiva può essere accertata anche in assenza di una precedente ammenda, purché vi sia una precedente constatazione di infrazione;
  • per valutare la recidiva rileva la distanza temporale tra la precedente decisione di infrazione e la nuova condotta, non la data di cessazione spontanea del comportamento o della domanda di clemenza;
  • nei cartelli di acquisto, il valore degli acquisti può non essere un parametro adeguato per riflettere l’importanza economica dell’infrazione;
  • il punto 37 degli orientamenti consente un adeguamento dell’ammenda anche senza prova di effetti concreti sul mercato;
  • nella transazione, il mero accettare un importo massimo non equivale ad accettare tutti i parametri di calcolo della sanzione.

Come è indicizzato

Materieconcorrenzaintesecartellisanzioni antitrustprocedura di transazione

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