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Sentenza

Sentenza del 22/05/2024 n. 13979 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società francese A. s.a. chiese il rimborso delle ritenute sugli interessi corrispostile dalla controllata italiana A. MPS Assicurazioni Vita Spa, invocando l'esenzione prevista dall'art. 26-quater del D.P.R. 600/1973 (per controllo societario e qualità di beneficiario effettivo) e, in subordine, l'aliquota ridotta prevista dalla Convenzione Italia-Francia. L'Amministrazione negò i rimborsi rilevando l'assenza di controllo diretto (A. s.a. deteneva il 100% di una holding spagnola che a sua volta deteneva il 50% della italiana), la mancata prova dell'effettiva percezione degli interessi, dell'effettività dell'acquisto dei titoli, della tempestività della documentazione e della qualità di beneficiario effettivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il terzo motivo di ricorso dell'Agenzia (violazione dell'art. 26-quater DPR 600/1973) ritenendo che la norma agevolativa richiede una detenzione "diretta" (soglia 25%) tra le società e non possa essere soddisfatta da un controllo solo indiretto attraverso una holding. Ha ritenuto quindi errata la valutazione della CTR che aveva considerato coincidenti le persone giuridiche e aveva riconosciuto l'esenzione. La sentenza impugnata è stata cassata per il motivo accolto e la causa è rinviata alla Corte territoriale d'appello di secondo grado dell'Abruzzo in diversa composizione per decidere le ulteriori questioni e sulle spese.

Norme richiamate

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 26-quater

    La disposizione agevolativa va interpretata restrittivamente: l'esenzione sulle ritenute sugli interessi richiede una detenzione "diretta" (non indiretta) di almeno il 25% dei diritti di voto tra società interessate; il comma 5 ha funzione antielusiva e consente riferimenti all'indiretto solo limitatamente al valore normale.

  • Direttiva 2003/49/CE (c.d. Interest and Royalties Directive), art. 3

    La direttiva individua come requisito di società consociata il possesso diretto di almeno il 25% oppure il controllo diretto da parte di una terza società al 25%, confermando l'esigenza di partecipazioni dirette per l'ambito di applicazione dell'agevolazione.

  • Cassazione, sent. 30/09/2019, n. 24297 (giurisprudenza)

    Giurisprudenza precedente che ha stabilito il principio della necessità di detenzione diretta per applicare l'art. 26-quater; principio confermato e richiamato dalla Corte nella decisione.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, comma 2

    Norma processuale richiamata in relazione alla regolarità dell'impugnazione e ai confini dell'extrapetizione; non ha però avuto esito favorevole per l'Amministrazione rispetto al primo e secondo motivo.

  • Codice civile, art. 2697

    Principio sul riparto dell'onere della prova: la Corte ha richiamato l'esigenza che il contribuente dimostri le condizioni per l'agevolazione (es. qualità di beneficiario effettivo, effettiva percezione degli interessi).

  • Codice di procedura civile, artt. 112, 324, 360

    art. 360 c.p.c. comma 1 nn. 3 e 4

    Norme richiamate nei motivi di cassazione per vizio di motivazione, extrapetizione e mancata impugnazione di ratio decidendi; la Corte ha rigettato i primi due motivi procedurali e accolto il motivo sostanziale relativo all'interpretazione di art. 26-quater.

Massime di principio

  • Le disposizioni agevolative in materia di ritenute sugli interessi (art. 26-quater DPR 600/1973) devono essere interpretate restrittivamente: la partecipazione richiesta (25%) deve essere detenuta in modo diretto e non può risultare da catene di controllo indirette.
  • La mera catena proprietaria che passa attraverso una holding (controllo indiretto) non soddisfa il requisito della detenzione diretta richiesto dall'art. 26-quater; l'eccezione per il controllo indiretto prevista dal comma 5 è limitata e di natura antielusiva, operando con riferimento al valore normale.
  • Il contribuente ha l'onere di provare i requisiti per ottenere l'esenzione o la riduzione (qualità di beneficiario effettivo, effettiva percezione degli interessi, tempestività e validità della documentazione come certificati di residenza): documenti generici o stampe/Excel non sono di per sé sufficienti.
  • In sede processuale tributaria, questioni non specificamente riproposte dall'appellante in appello possono ritenersi rinunciate soltanto se esse erano già decise in primo grado; l'onere di riproporre riguarda l'appellato, non l'appellante.
  • Se si contesta un diniego di rimborso basato sull'assenza di controllo diretto, la prova documentale deve dimostrare in modo chiaro la titolarità diretta delle partecipazioni al momento rilevante e la titolarità della qualità di beneficiario effettivo.

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