Sentenza del 22/05/2024 n. 14312 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava l’ingiunzione di pagamento notificata alla S.r.l. Italfili il 16 novembre 2017 (indicata nel seguito della motivazione come notificata il 17 novembre 2017), per tassa automobilistica relativa al 2011, oltre sanzioni, interessi e spese. La società sosteneva che il credito fosse prescritto, perché l’avviso di accertamento era stato notificato il 5 settembre 2014 e l’ingiunzione era arrivata oltre il successivo triennio. Dopo il rigetto dell’impugnazione in primo grado, il giudice regionale aveva accolto l’appello della contribuente. La Regione ha proposto un unico motivo in Cassazione, denunciando la violazione dell’art. 5 del d.l. n. 953/1982: a suo avviso, il termine ultimo per la riscossione scadeva il 31 dicembre del terzo anno successivo alla notifica dell’accertamento. Ha inoltre chiesto la rimessione alle Sezioni Unite; Italfili ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso della Regione. Ha ritenuto che l’art. 5 del d.l. n. 953/1982 assoggetti al termine triennale sia l’attività di accertamento sia quella di riscossione della tassa automobilistica e che, per la riscossione, il termine decorra dal momento in cui l’accertamento diviene definitivo, ossia, in caso di mancata impugnazione, dopo il termine di sessanta giorni dalla sua notificazione. Il termine va calcolato a partire da tale dies a quo e non scade automaticamente il 31 dicembre del terzo anno successivo. Nel caso concreto, la Corte ha individuato la scadenza del triennio nel 5 novembre 2017: l’intimazione notificata il 17 novembre 2017 era quindi tardiva. È rimasta ferma la decisione regionale favorevole a Italfili. Le spese dell’intero giudizio sono state compensate, considerati i contrapposti orientamenti giurisprudenziali. La Corte ha inoltre dato atto dei presupposti per il versamento, da parte della Regione ricorrente, dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Norme richiamate
Art. 5, comma 51, d.l. 30 dicembre 1982, n. 953, convertito dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, e successive modificazioni
Del resto, la lettera della disposizione in esame fa riferimento alla prescrizione dell'azione "per il recupero delle tasse", con ciò evidentemente riferendosi sia alla fase di accertamento, prodromica, che a quella successiva relativa alla notifica della cartella esattoriale.
Il termine triennale previsto per il recupero della tassa automobilistica riguarda l’intera sequenza di recupero, inclusa la riscossione successiva all’accertamento; non si limita alla sola notificazione dell’atto impositivo.
Art. 2935 c.c.
Secondo un indirizzo giurisprudenziale, la "specialità" del d.l. 30 dicembre 1982, n. 953 , art. 5 , comma 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53 , che rinvia il dies a quo della prescrizione al primo giorno dell'anno successivo a quello in cui il pagamento era dovuto, deriva dalla concessione al contribuente della facultas solutionis fino alla scadenza dell'anno di maturazione della tassa automobilistica, per cui, non si può consentire l'estensione al computo ex novo del termine posteriore all'evento impeditivo della decadenza, non riproponendosene più la medesima ratio. In senso parzialmente difforme, si è espressa questa Corte, con principio che questo Collegio condivide, affermando che "La prescrizione triennale del credito erariale avente ad oggetto il pagamento della tassa di circolazione dei veicoli inizia a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla notifica dell'accertamento. In questa direzione milita, infatti, il principio di ordine generale per il quale il decorso della prescrizione comincia solo se e quando il diritto può essere fatto valere ai sensi dell' art. 2935 cod. civ.
La Corte adotta il principio per cui la prescrizione decorre quando il credito può essere fatto valere: nel caso di accertamento non impugnato, il termine triennale per la riscossione inizia allo scadere dei sessanta giorni dalla notifica, quando l’accertamento diviene definitivo.
Art. 2953 c.c.
la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito, ma non anche la c.d. conversione del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell' art. 2953 cod. civ., si applica con riguardo a tutti gli atti - in ogni modo denominati di riscossione mediante ruolo
La mancata impugnazione di un atto di riscossione rende il credito irretrattabile, ma non trasforma il termine di prescrizione breve previsto per il tributo in quello ordinario decennale. La conversione opera solo in presenza di un titolo giudiziale definitivo.
Art. 2964 c.c.
l'istituto di cui all'art. 5 cit. è riconducibile piuttosto all'istituto della decadenza con riferimento alla fase dell'accertamento ( art. 2964 cod. civ.).
La Corte distingue la fase dell’accertamento, soggetta a decadenza, dalla successiva fase di riscossione, per la quale si applica il termine di prescrizione triennale previsto dall’art. 5.
Art. 1, comma 161, legge n. 296/2006
La disciplina dei termini di accertamento e riscossione prevista per i tributi locali non si applica alla tassa automobilistica, che, per le Regioni a statuto ordinario, non è un tributo proprio regionale. Non è quindi applicabile il termine che fissa al 31 dicembre del terzo anno successivo alla definitività dell’accertamento la notificazione del titolo esecutivo.
Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell' art.13 comma 1 quater del d.p.r. n.115 del 2002 , dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.
Poiché il ricorso della Regione è stato rigettato, la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- Per la tassa automobilistica, il termine triennale dell’art. 5 del d.l. n. 953/1982 riguarda anche la riscossione successiva all’accertamento: non basta notificare tempestivamente l’accertamento, occorre completare tempestivamente anche la fase di riscossione.
- Se l’accertamento non viene impugnato, la prescrizione del credito decorre, secondo la decisione, dal momento in cui l’accertamento diventa definitivo, cioè allo scadere dei sessanta giorni dalla sua notificazione. Il termine triennale si calcola da quel momento e non si sposta automaticamente al 31 dicembre del terzo anno successivo.
- La disciplina dei termini prevista per i tributi locali dalla legge n. 296/2006 non va estesa alla tassa automobilistica sulla sola base del fatto che la riscossione sia effettuata da una Regione.
- La definitività di un atto amministrativo di riscossione, per mancata impugnazione, rende il credito non più contestabile nel merito, ma non converte di per sé una prescrizione breve in quella decennale: questa conversione richiede un titolo giudiziale definitivo.
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