Sentenza del 22/05/2024 n. 14317 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L’Agenzia aveva emesso un avviso di liquidazione dell’imposta di successione, includendo nell’asse ereditario per intero alcuni titoli e il saldo attivo di un conto corrente intestato al defunto, anziché considerarne imponibile solo la metà in ragione della comunione legale o della comunione de residuo. La contribuente ha impugnato l’avviso: in primo grado il ricorso è stato respinto e in appello la decisione è stata confermata, ritenendo non provata la natura comune dei beni e pretendendo flussi finanziari dalla moglie al marito; inoltre, i documenti in tedesco non sono stati esaminati perché privi di traduzione asseverata. In cassazione A.A. ha proposto cinque motivi: violazione dell’art. 177, lett. a), c.c. sugli acquisti comuni effettuati durante il matrimonio; due censure relative all’art. 177, lett. c), c.c. sui proventi non consumati e ricadenti nella comunione de residuo; mancato esame dei documenti in lingua tedesca; omessa pronuncia sulla censura relativa al difetto di motivazione dell’avviso.
La decisione
La Cassazione ha respinto l’eccezione dell’Agenzia di tardività del ricorso: l’avviso, avendo rettificato in aumento i valori dichiarati per crediti e titoli, non era una mera liquidazione, ma un atto impositivo rientrante nella definizione agevolata prevista dall’art. 6 del d.l. n. 119/2018, con la conseguente sospensione applicabile. Ha accolto il quarto motivo: i documenti prodotti in lingua straniera sono utilizzabili e il giudice deve valutarli se decisivi; può ricorrere a un interprete, ma la traduzione asseverata non è un requisito necessario per prenderli in considerazione. La sentenza d’appello è stata cassata e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, anche per regolare le spese. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti, quindi la Cassazione non ha deciso definitivamente se i beni fossero comuni né ha annullato direttamente la pretesa tributaria.
Norme richiamate
Art. 6 del d.l. n. 119/2018, convertito dalla legge n. 136/2018
Ne consegue che, avendo l'Agenzia delle Entrate rettificato in aumento alcuni degli importi imponibili indicati dalla ricorrente nella dichiarazione di successione (crediti e titoli), il provvedimento impugnato non integra un mero atto di liquidazione, ma piuttosto un atto impositivo, che ricade nell'ambito applicativo dell' art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 , convertito in legge n. 136 del 2018 , in quanto partecipa della funzione propria dell'accertamento.
Ai fini della definizione agevolata e della sospensione prevista dalla norma, un avviso denominato di liquidazione rientra nell’ambito applicativo se rettifica i valori dichiarati e svolge sostanzialmente una funzione di accertamento; non è necessario che sia una mera liquidazione.
Art. 9 del d.lgs. n. 346/1990
Invero, ai sensi dell' art. 9 del D.Lgs. n. 346 del 1990 l'attivo ereditario, base imponibile dell'imposta sulle successioni, è costituito da tutti i beni e diritti che formano oggetto della successione (ad esclusione di quelli non soggetti all'imposta a norma degli artt. 2, 3, 12,13), per la individuazione dei quali si deve fare capo alle ordinarie disposizioni dettate dal codice civile, tra cui quelle che regolano la comunione legale tra coniugi, in particolare l' art. 177 cod. civ.
Per determinare la base imponibile successoria occorre individuare quali beni e diritti appartengano effettivamente all’asse ereditario secondo le regole civilistiche, incluse quelle sulla comunione legale; non si tassa come ereditario ciò che è di titolarità del coniuge superstite.
Art. 177, primo comma, lett. a), b), c) e d), c.c.
Da tale premessa, deriva che, determinando la morte di un coniuge lo scioglimento della comunione legale (visto che la comunione non può proseguire venuto meno il vincolo coniugale, nonostante l' art. 191 cod. civ. faccia riferimento solo alla dichiarazione di morte presunta e non alla morte effettiva), i frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi e i proventi dell'attività separata di ciascuno dei coniugi, percepiti, ma non consumati al momento dello scioglimento della comunione, confluiscono nella stessa, sicché, per la metà, divengono di titolarità dell'altro coniuge e non ricadono nell'asse ereditario del de cuius.
Gli acquisti compiuti durante il matrimonio possono ricadere nella comunione legale; inoltre, quando la comunione si scioglie per la morte, i frutti dei beni personali e i proventi dell’attività separata ancora non consumati entrano nella comunione de residuo. La metà spettante al superstite è un diritto proprio, non ereditario, e resta fuori dall’asse imponibile.
Art. 11 del d.lgs. n. 346/1990
Siffatta contitolarità riverbera i suoi effetti anche a fini fiscali e non viene scalfita dalle disposizioni sulla presunzione di appartenenza all'attivo ereditario dettate dall' art. 11 del D.Lgs. n. 346 del 1990 .
Le presunzioni fiscali di appartenenza dei beni all’attivo ereditario non prevalgono sulla contitolarità derivante dalla comunione legale o de residuo.
Artt. 122 e 123 c.p.c., applicabili al processo tributario ex art. 1, comma 1, d.lgs. n. 546/1992
Difatti, secondo l'orientamento di questa Corte, ai sensi degli artt. 122 e 123 c.p.c., applicabili ex art. 1 , comma 1, del D.Lgs. n. 546 del 1992 al giudizio tributario, in tale processo, come in quello civile, la lingua italiana è obbligatoria per gli atti processuali in senso proprio e non per i documenti prodotti dalle parti che, se redatti in lingua straniera, devono ritenersi acquisiti ed utilizzabili ai fini della decisione, avendo il giudice la facoltà, ma non l'obbligo, di procedere alla nomina di un traduttore, del quale può fare a meno allorché sia in grado di comprendere il significato degli stessi documenti, o qualora non vi siano contestazioni sul loro contenuto o sulla loro traduzione giurata allegata dalla parte.
L’obbligo di usare l’italiano riguarda gli atti processuali, non i documenti probatori. I documenti in lingua straniera devono essere acquisiti e valutati; il giudice può disporre una traduzione o avvalersi di un interprete quando necessario, ma non può escluderli soltanto perché manca una traduzione asseverata.
Massime di principio
- In una successione, l’imposta va calcolata sui beni effettivamente appartenenti al defunto: la quota del coniuge superstite derivante dalla comunione legale o dalla comunione de residuo non è parte dell’eredità.
- Per i proventi dell’attività separata e i frutti dei beni personali, rileva se siano ancora esistenti e non consumati al momento dello scioglimento della comunione; in caso affermativo, la quota spettante al superstite è un diritto proprio.
- La comunione dei beni non richiede, per riconoscere la contitolarità, la prova di specifici trasferimenti di denaro da un coniuge all’altro: occorre provare i fatti che collocano il bene nella comunione secondo le regole applicabili.
- Le presunzioni tributarie sull’appartenenza dei beni all’asse ereditario non eliminano l’esigenza di accertare la titolarità secondo le norme civilistiche sulla comunione.
- I documenti probatori in lingua straniera non possono essere ignorati per la sola mancanza di una traduzione asseverata; il giudice deve valutarne la rilevanza e può ricorrere a un interprete se non è in grado di comprenderli o se il contenuto è contestato.
- Un avviso formalmente qualificato come liquidazione può essere considerato atto impositivo quando rettifica i valori dichiarati e comporta una valutazione sostanziale dell’imponibile; la qualificazione dipende dalla funzione effettivamente svolta.
- L’accoglimento di una censura processuale con cassazione e rinvio non equivale al riconoscimento definitivo del diritto sostanziale: le questioni assorbite restano da valutare nel giudizio di rinvio.
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