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Sentenza

Sentenza del 22/05/2024 n. 14351 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente aveva impugnato l’estratto di ruolo relativo a una cartella per IRPEF, addizionali, sanzioni e interessi dell’anno 2006, sostenendo di averne avuto conoscenza soltanto il 9 aprile 2014, quando aveva chiesto la rateizzazione, e che la cartella non gli fosse stata validamente notificata. Equitalia ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: ha contestato la valutazione della notifica postale, perfezionatasi con consegna al portiere; ha dedotto la violazione delle norme processuali sulla tempestività dell’impugnazione; ha censurato l’omessa pronuncia sull’inammissibilità dell’impugnazione dell’estratto di ruolo; e ha lamentato l’omesso esame delle proprie argomentazioni. La Corte ha esaminato prioritariamente il terzo motivo, relativo all’ammissibilità dell’azione, alla luce della disciplina sopravvenuta.

La decisione

La CTP di Milano aveva accolto il ricorso del contribuente e la CTR della Lombardia aveva confermato la decisione, ritenendo ammissibile l’impugnazione e dichiarando la decadenza dell’agente della riscossione dal diritto di riscuotere. La Cassazione ha accolto il ricorso di Equitalia, ritenendo fondato il motivo sull’ammissibilità: l’art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602/1973, applicabile anche ai giudizi pendenti, esclude l’impugnabilità autonoma dell’estratto di ruolo e consente l’impugnazione diretta del ruolo e della cartella non notificata soltanto se il debitore dimostra uno dei pregiudizi tassativamente previsti. Poiché nel caso concreto non risultava allegato un pregiudizio di tale tipo, la domanda non poteva essere proposta né proseguita. La sentenza è stata cassata senza rinvio ai sensi dell’art. 382, terzo comma, c.p.c.; gli altri motivi non sono stati esaminati. Spese di tutti i gradi integralmente compensate, in ragione della normativa sopravvenuta.

Norme richiamate

  • Art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall’art. 3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215

    "L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione".

    L’estratto di ruolo, in quanto tale, non è impugnabile. Il ruolo o la cartella asseritamente non notificata o invalidamente notificata possono essere impugnati direttamente solo se il debitore dimostra uno dei pregiudizi elencati dalla norma; secondo la decisione, i casi sono tassativi e non ammettono estensione analogica.

  • Art. 19, comma 3, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    "La disciplina in questione ha limitato l'accesso alla tutela immediata avverso il ruolo e la cartella di pagamento non notificata, configurata dalle sezioni unite di questa Corte come alternativa e rimessa alla facoltà della parte, rispetto alla tutela differita prevista dall'art. 19, comma 3, ultima parte, del D.Lgs. n. 546/1992."

    La tutela immediata contro ruolo e cartella non notificata è subordinata ai presupposti indicati dall’art. 12, comma 4-bis. Resta la possibilità di contestare l’atto non notificato insieme all’atto successivo notificato, secondo la tutela differita prevista dall’art. 19, comma 3.

  • Art. 382, terzo comma, ultima parte, codice di procedura civile

    "Le ragioni esposte impongono la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, in applicazione dell'art. 382 comma 3, ultima parte, cod. proc. civ., perché la domanda non poteva essere proposta né proseguita, in mancanza dell'interesse ad agire, con riferimento alle ipotesi del sopravvenuto art. 12, comma 4-bis, DPR n. 602/1973."

    Quando, in base alla disciplina applicabile, la domanda non poteva essere proposta o proseguita per difetto d’interesse ad agire, la Cassazione può cassare la decisione senza rinvio.

Massime di principio

  • L’estratto di ruolo è un atto interno e, di per sé, non lesivo: non è autonomamente impugnabile.
  • La cartella non notificata o invalidamente notificata è direttamente impugnabile solo se il contribuente dimostra concretamente uno dei pregiudizi tassativamente indicati dall’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973: conseguenze sulla partecipazione a una procedura di appalto, sulla riscossione di somme dovute da soggetti pubblici o sulla perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione.
  • La disciplina sopravvenuta si applica anche ai giudizi già pendenti; l’esistenza del pregiudizio richiesto può essere dimostrata anche nel corso del processo, compreso il giudizio di legittimità.
  • Se non ricorrono e non sono dimostrati i presupposti per l’impugnazione immediata, resta possibile contestare la cartella non notificata impugnando l’atto successivo notificato, secondo la tutela differita prevista dall’art. 19, comma 3, d.lgs. n. 546/1992.

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