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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37910/2022 del 06/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso contro l'ordinanza che confermava la misura cautelare in carcere per accuse di associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.) con ruolo di capo, associazione per il traffico di stupefacenti (art. 74 d.P.R. 309/90) e reati fine (tentato di estorsione, porto e detenzione di armi, ricettazione). Il difensore ha proposto quattro motivi: 1) critica alla sussistenza dell'aggravante mafiosa e al ruolo apicale attribuito (presunta applicazione del criterio "semel mafioso semper mafioso"; rilievo del lungo periodo di detenzione al 41-bis e di precedenti valutazioni giudiziarie che avrebbero escluso l'aggravante in passato); 2) censure su aggravanti relative a singoli reati fine (es. art. 628/3 c.p., ricettazione di targhe) e sulla loro effettiva partecipazione agli specifici fatti; 3) contestazione della qualificazione come capo/promotore dell'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 d.P.R. 309/90), sostenendo che gli elementi indicati sono meri sospetti o interpretabili diversamente; 4) doglianza sull'attualità e concretezza delle esigenze cautelari, alla luce della lunga detenzione al 41-bis e del tempo trascorso, con richiesta di motivazione rafforzata in ordine a pericolo di fuga e inquinamento probatorio.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di specificità e per essere le censure, in massima parte, mere alternative valutazioni dei fatti già compiute dal giudice di merito. La Corte ha richiamato il principio che in Cassazione non è consentita una rinnovata valutazione del merito o un'interpretazione alternativa delle prove, salvo che non sia dimostrata manifesta illogicità o violazione di legge. Nel dettaglio il provvedimento impugnato era fondato su numerosi elementi indiziari ritenuti coerenti: dichiarazioni di collaboratori, intercettazioni, riscontri da attività di osservazione, frequenti incontri con sodali, gestione di cassa comune, partecipazione a recuperi crediti e ad attività intimidatorie (es. attentato a Cruoglio), riferimenti ad acquisizione di armi, ecc. Per tali ragioni la Corte ha ritenuto le doglianze generiche e prive della necessaria correlazione con la motivazione impugnata. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 416-bis c.p. (associazione di tipo mafioso)

    La Corte di merito ha ritenuto sussistente l'aggravante mafiosa e il ruolo apicale del ricorrente in base alla combinazione di dichiarazioni di collaboratori, intercettazioni e attività di osservazione; la Cassazione ha escluso sindacato in fatto trattandosi di valutazione di merito non assoggettabile a rinnovata valutazione in sede di legittimità, salvo manifesta illogicità.

  • art. 74 d.P.R. 309/1990 (associazione finalizzata al traffico di stupefacenti)

    Il Tribunale aveva ritenuto l'esistenza di elementi indiziari che collocano il ricorrente tra i vertici della struttura dedita allo spaccio (riunioni operative, controllo cassa comune, interventi in liti collegate allo spaccio). La Cassazione ha dichiarato inammissibile il gravame che ne chiedeva la riconsiderazione per mancata specificità.

  • art. 628, comma 3, n. 3 c.p. (aggravante per estorsione)

    Il Tribunale ha valorizzato le modalità intimidatorie degli episodi contestati e il collegamento con l'appartenenza al gruppo; la Corte ha ritenuto non fondate in cassazione le censure generiche sulla qualificazione dell'aggravante.

  • art. 41-bis ord. pen. (carcere duro)

    La circostanza di lunga detenzione al regime di 41-bis non esclude di per sé la possibilità di attribuire ruoli apicali successivi; il giudice di merito deve tuttavia motivare adeguatamente l'attualità delle esigenze cautelari, cosa che il Tribunale ha svolto richiamando ripresa dell'attività criminale dopo la liberazione.

  • art. 275, comma 3 c.p.p. e richiamo alla legge n. 203/1991 (art. 7, ora art. 416-bis)

    art. 275 comma 3 c.p.p.; legge n. 203/1991 art. 7 (ora art. 416-bis)

    Per i reati associativi opera una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari; tuttavia se è trascorso tempo significativo occorre motivare puntualmente in ordine all'attualità delle esigenze cautelari. Nel caso il Tribunale ha motivato la continuità e la ripresa delle condotte criminali, candidandosi a superare l'obiezione del tempo trascorso.

Massime di principio

  • In Cassazione non è possibile ottenere l'annullamento sulla base di generiche alternative valutazioni dei fatti: il ricorso deve indicare con precisione la correlazione tra le censure e i passaggi motivazionali che si contestano.
  • Le questioni di interpretazione delle intercettazioni e la valutazione della gravità indiziaria sono, di norma, questioni di fatto riservate al giudice di merito e non sindacabili in sede di legittimità salvo manifesta illogicità o contraddizione della motivazione.
  • La lunga detenzione al regime di 41-bis non esclude automaticamente la possibilità di attribuire ruoli apicali successivi, ma il giudice che conferma la misura cautelare deve motivare in modo più puntuale l'attualità e concretezza delle esigenze cautelari rispetto al tempo intercorso.
  • Per contestare correttamente un provvedimento cautelare basato su dichiarazioni di collaboratori e attività intercettive occorre formulare censure specifiche e puntuali (es.: indicare errori logici nei singoli passaggi, contraddizioni probatorie o vizii di legge), non limitarsi a prospettare una diversa lettura complessiva.
  • Quando si impugna in Cassazione una misura cautelare per reati aggravati da modalità mafiose occorre focalizzarsi su profili di diritto (errata applicazione della norma, vizio di motivazione palese) e non solo su una rinnovata valutazione del materiale probatorio.

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