Sentenza n. 4951/2026 - Roma, Sezione 2
per l'annullamento della Determinazione dirigenziale n. 24681 del 14.12.2022 della Regione Toscana – Direzione sanità, welfare e coesione sociale, ivi compresi gli Allegati n. 1, 2, 3, 4 e 5 con cui sono stati determinati gli importi asseritamente dovuti dalla Impresa ricorrente; del Decreto del 6.10.2022 del Ministero della Salute; del Decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell' Economia e delle finanze, 6.7.2022; dell’Accordo del 7.11.2019 Rep. Atti n. 181/CSR sottoscritto tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e ulteriori atti precisati nel ricorso. (Atto di trasposizione in sede giurisdizionale e costituzione in giudizio avanti al TAR Lazio - Roma, del ricorso straordinario per l’annullamento degli atti sopra indicati)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti statali e regionale relativi alla determinazione delle somme dovute a titolo di payback sanitario, inclusa la determinazione dirigenziale della Regione Toscana
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente aveva proposto, mediante trasposizione in sede giurisdizionale di un ricorso straordinario, domanda di annullamento della determinazione dirigenziale della Regione Toscana con i relativi allegati, dei decreti ministeriali del 6 luglio 2022 e del 6 ottobre 2022, dell'accordo Stato-Regioni del 7 novembre 2019 e di ulteriori atti connessi, deducendo profili di illegittimità del meccanismo del cosiddetto payback sanitario. Nel corso del giudizio, la ricorrente ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere o, in subordine, la sopravvenuta carenza di interesse, rappresentando di avere versato la quota ridotta, pari al 25% degli importi indicati nei provvedimenti di ripiano, ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Ha escluso la cessazione della materia del contendere, rilevando che essa avrebbe potuto derivare soltanto dall'annullamento d'ufficio degli atti impugnati, mentre il pagamento della quota ridotta costituiva una situazione di fatto e di diritto non satisfattiva della domanda demolitoria, diretta a ottenere l'annullamento degli atti per evitare qualsiasi pagamento. Tuttavia, il pagamento effettuato ha reso certa e definitiva l'inutilità della sentenza, poiché è venuta meno per la ricorrente l'utilità concreta della pronuncia giudiziale. Le spese del giudizio sono state integralmente compensate per le peculiarità delle questioni trattate e dell'andamento della vicenda processuale.
Norme richiamate
art. 7 d.l. 30 giugno 2025, n. 95
quota ridotta pari al 25% dell'importo indicato nei singoli provvedimenti di ripiano
La disposizione è richiamata quale base normativa del pagamento della quota ridotta effettuato dalla ricorrente; tale pagamento ha determinato il venir meno dell'utilità concreta della decisione sulla domanda di annullamento.
art. 26, comma 1, c.p.a.
Richiamato, unitamente all'art. 92, comma 2, c.p.c., per giustificare la compensazione integrale delle spese in presenza di eccezionali ragioni connesse alle peculiarità della controversia e alla sua evoluzione processuale.
art. 92, comma 2, c.p.c.
Richiamato quale fondamento della compensazione integrale delle spese per eccezionali ragioni.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere presuppone che un intervento sopravvenuto abbia integralmente soddisfatto la pretesa azionata, ovvero che sia venuto meno l'atto oggetto della domanda demolitoria, come nel caso del suo annullamento d'ufficio; non è sufficiente il mero pagamento dell'importo contestato quando la domanda originaria mirava all'annullamento dell'atto per evitare qualsiasi pagamento.
- Il pagamento, anche se effettuato in misura ridotta in applicazione di una disciplina sopravvenuta, può determinare la sopravvenuta carenza di interesse quando renda certa e definitiva l'inutilità della pronuncia richiesta e faccia venir meno l'utilità concreta che il ricorrente avrebbe potuto ricavare dalla decisione.
- La sopravvenuta carenza di interesse va dichiarata quando, per effetto di fatti o atti intervenuti nel corso del giudizio, il ricorrente non possa più ottenere dall'accoglimento della domanda alcuna utilità concreta e attuale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 17 mar 2026Sentenza n. 584/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 17 mar 2026Sentenza n. 585/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 17 mar 2026Sentenza n. 586/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 17 mar 2026Sentenza n. 587/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 17 mar 2026Sentenza n. 588/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 17 mar 2026Sentenza n. 589/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →