Sentenza n. 6985/2026 - Roma, Sezione 2T
per l’annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del giudizio di inidoneità della Commissione per gli Accertamenti psico-fisici presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, di cui al provvedimento n. di prot. -OMISSIS- del 9 febbraio 2023 consegnato per notifica nella medesima giornata, con il quale la ricorrente è stata dichiarata “INIDONEA” al “Concorso per esami e titoli, per il reclutamento di 4189 allievi carabinieri in ferma quadriennale” in quanto “presenta valori di composizione corporea NON COMPATIBILI (PBF=-OMISSIS-) con quelli previsti dal DPR 17 dicembre 2015 n. 207” e in quanto “ha riportato il coefficiente 4 nell’apparato CO poiché gli è stata riscontrata la seguente diagnosi: -OMISSIS- (COD. 8)”; - della graduatoria di merito dei candidati che partecipano per i posti di cui all’art. 1, comma 1, lettera b) del bando di concorso (civili/militari in congedo), non ancora stilata e da approvarsi al termine della procedura concorsuale, attualmente in itinere per la predetta categoria, nella parte in cui pregiudica l’utile collocamento di parte ricorrente; - degli atti, documenti e verbali, redatti dalla Commissione e sulla base dei quali è stato formulato il giudizio di non idoneità, inclusi i verbali e gli accertamenti medici afferenti all’accertamento dei parametri fisici nel concorso in oggetto, nella parte in cui risulta indicato un indice di massa grassa del -OMISSIS- e un -OMISSIS-; - ove occorra e per quanto di ragione, del D.P.R. n. 207/2015, nonché della Direttiva Tecnica edizione 2016 dell’Ispettorato Generale della Sanità Militare recante “modalità tecniche per l’accertamento e la verifica dei parametri fisici” emanata ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015 n. 207; - ove occorra e per quanto di ragione, del D.M. 4 giugno 2014 adottato dal Ministero della Difesa, insieme ai relativi allegati, concernente la “Approvazione della direttiva tecnica riguardante l’accertamento delle imperfezioni ed infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare e della direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare”; - ove occorra e per quanto di ragione, dell’art. 10, comma 8, del bando di concorso, nella parte in cui dispone che “il giudizio riportato negli accertamenti psicofisici è definitivo e non suscettibile di riesame, essendo adottato in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita. Pertanto, i candidati giudicati inidonei non saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove concorsuali”; - ove occorra e per quanto di ragione, delle “Norme tecniche per lo svolgimento degli accertamenti psico-fisici del concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 4189 allievi carabinieri in ferma quadriennale” pubblicate nella G.U.R.I. – 4ª serie speciale n. 55 del 12 luglio 2022; - di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, comunque lesivo dei diritti e degli interessi della ricorrente; per l’accertamento - del diritto dell’odierna ricorrente ad essere dichiarata idonea ai fini concorsuali con ogni statuizione consequenziale. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 9/5/2023: per l’annullamento - del decreto del 12.04.2023, pubblicato il 14.04.2023 (n. -OMISSIS- CC di prot.) con cui il Comandante Generale del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, ha approvato la graduatoria finale di merito dei candidati partecipanti alla riserva di posti di cui all’art. 1, co. 1, lett. b) del bando di Concorso pubblico, per esami e titoli, per il reclutamento di 4.189 allievi carabinieri in ferma quadriennale; - della graduatoria finale di merito dei candidati partecipanti alla riserva di posti di cui all’art. 1, co. 1, lett. b) del bando di concorso, approvata con decreto del comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri del 12.04.2023, pubblicato il 14.04.2023 (n. -OMISSIS- CC di prot.), nella parte in cui pregiudica l’utile collocamento di parte ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio di inidoneità psicofisica al concorso per il reclutamento di 4189 allievi carabinieri, nonché la graduatoria finale nella parte lesiva
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione della difesa)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il giudizio di inidoneità adottato dalla Commissione per gli accertamenti psicofisici, fondato sul superamento dei limiti relativi all’indice di massa corporea e alla percentuale di massa grassa, nonché sull’attribuzione del coefficiente 4 per una diagnosi relativa all’apparato indicato nel provvedimento. Ha contestato l’altezza rilevata in sede concorsuale, ha prodotto successivi accertamenti sanitari svolti presso strutture pubblica e privata e ha dedotto l’erroneità dei valori rilevati, il difetto di motivazione e di istruttoria, ipotizzando anche un possibile malfunzionamento o una carente manutenzione dell’impedenziometro. Ha inoltre impugnato, con motivi aggiunti, il decreto di approvazione della graduatoria finale e la graduatoria stessa, chiedendo l’annullamento degli atti e l’accertamento del diritto a essere dichiarata idonea.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti. Ha ritenuto che il giudizio di inidoneità fosse fondato sia sull’indice di massa corporea superiore alla soglia di 26 sia sulla percentuale di massa grassa superiore al limite applicabile, con conseguente sufficienza anche di tali autonomi elementi. Gli accertamenti successivi non sono stati ritenuti idonei a smentire le rilevazioni della Commissione, poiché gli accertamenti psicofisici concorsuali devono essere svolti in condizioni uniformi per tutti i candidati e, in linea di principio, non sono replicabili fuori dal contesto concorsuale; rilevano quindi i dati esistenti al momento della visita, secondo i principi del tempus regit actum e della par condicio. Quanto all’altezza, pur trattandosi di dato non modificabile e astrattamente verificabile anche successivamente, il Collegio ha osservato che, mantenendo fermo il peso rilevato al momento del concorso e utilizzando anche l’altezza indicata dalla ricorrente, l’IMC sarebbe comunque rimasto superiore alla soglia di 26. La motivazione è stata ritenuta congrua perché basata su dati numerici relativi a PBF e IMC. È stata esclusa anche la carenza istruttoria, poiché l’ipotesi di malfunzionamento dell’apparecchio era meramente congetturale e non supportata da elementi o principi di prova; inoltre, l’Amministrazione aveva riferito che lo strumento era calibrato e sottoposto ai controlli periodici, circostanza non specificamente contestata. Non ricorrendo travisamento, abnormità o manifesta inattendibilità dell’accertamento, è stata negata anche la verificazione. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 587 d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90
La disposizione individua i parametri relativi alla composizione corporea rilevanti per l’idoneità, inclusi i limiti della percentuale di massa grassa, applicabili insieme all’adeguamento previsto dal comma 2.
d.P.R. 17 dicembre 2015, n. 207
Richiamato quale fonte dei parametri fisici applicabili agli accertamenti concorsuali di idoneità psicofisica.
art. 10, comma 8, del bando di concorso
Il giudizio riportato negli accertamenti psicofisici è definitivo e non suscettibile di riesame, essendo adottato in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita.
Il giudizio psicofisico concorsuale è riferito alle condizioni del candidato al momento della visita e preclude l’ammissione alle ulteriori prove in caso di inidoneità.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Base normativa per l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla normativa nazionale, a tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento del provvedimento.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato quale ulteriore base normativa per la protezione dei dati relativi alla salute.
Massime di principio
- Gli accertamenti psicofisici concorsuali devono essere riferiti alle condizioni del candidato esistenti al momento della visita e, quando non consistano in verifiche pienamente replicabili a parità di condizioni, non possono essere utilmente sostituiti o smentiti da accertamenti successivi svolti fuori dal contesto concorsuale.
- I principi del tempus regit actum e della par condicio impongono, nelle procedure concorsuali, di valorizzare i dati rilevati dalla Commissione nelle condizioni uniformi previste per tutti i candidati; variazioni successive del peso, dell’indice di massa corporea o della composizione corporea non incidono, in linea di principio, sulla legittimità del giudizio originario.
- Quando l’inidoneità dipende da più parametri autonomamente ostativi, la contestazione di uno solo di essi non è sufficiente a ottenere l’annullamento se gli altri dati, anche ricalcolati sulla base della diversa misura prospettata dal candidato, continuano a superare la soglia prevista.
- Il giudizio psicofisico concorsuale è adeguatamente motivato quando indica i dati numerici rilevati e i parametri normativi o concorsuali superati; non è necessaria un’ulteriore motivazione analitica in assenza di specifiche anomalie.
- La ripetizione o la verificazione di un accertamento psicofisico concorsuale può essere giustificata solo in presenza di elementi concreti che dimostrino l’abnormità del risultato, il malfunzionamento o l’alterazione degli strumenti diagnostici oppure una sostanziale violazione dei protocolli; una mera ipotesi non supportata da prova non è sufficiente.
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