Sentenza del 09/09/2022 n. 26693 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialela Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché la rinunzia non è stata sottoscritta personalmente dalla parte né è stato conferito mandato speciale al difensore; inoltre, la causa di inammissibilità è sopravvenuta, quindi non si impone il pagamento del doppio contributo
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
la ricorrente aveva impugnato la cartella di pagamento ma successivamente ha presentato domanda di definizione agevolata e il difensore ha depositato una rinunzia al giudizio per intervenuta definizione, allegando l'annullamento della cartella da parte dell'Agenzia
Norme richiamate
artt. 390 e 391 c.p.c.
stabilisce i requisiti per la validità della rinunzia al giudizio, richiedendo la sottoscrizione personale della parte o mandato speciale al difensore
D.L. n. 148 del 2017 e D.L. n. 193 del 2016
norme che prevedono la definizione agevolata dei debiti tributari, applicata dalla ricorrente per ottenere l'annullamento della cartella
Cass. sez. un., n. 3876 del 2010; Cass. n. 14782 del 2018; Cass. n. 13923 del 2019
orientamenti giurisprudenziali che sanciscono l'inammissibilità del ricorso in caso di rinunzia non notificata alla controparte costituita
Cass. n. 23175 del 2015; Cass. n. 14782 del 2018
giurisprudenza che esclude l'obbligo del pagamento del doppio contributo in caso di cause di inammissibilità sopravvenute
Massime di principio
- La rinunzia al giudizio deve essere sottoscritta personalmente dalla parte o dal difensore munito di mandato speciale per essere valida.
- In caso di rinunzia non notificata alla controparte costituita, il ricorso può essere dichiarato inammissibile.
- La presentazione di una definizione agevolata che determina l'annullamento della cartella può far venir meno l'interesse al giudizio, rendendo il ricorso inammissibile.
- Se la causa di inammissibilità del ricorso è sopravvenuta, non si applica l'obbligo del pagamento del doppio contributo.
- L'interesse a proseguire il giudizio viene meno se la controversia si estingue per definizione agevolata o annullamento del debito.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 9 set 2022Sentenza del 09/09/2022 n. 285 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
- Sentenza · 9 set 2022Sentenza del 09/09/2022 n. 746 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
- Sentenza · 9 set 2022Sentenza del 09/09/2022 n. 26555 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 9 set 2022Sentenza del 09/09/2022 n. 26556 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 9 set 2022Sentenza del 09/09/2022 n. 26591 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 9 set 2022Sentenza del 09/09/2022 n. 26592 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →