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Sentenza

Sentenza del 09/09/2022 n. 26693 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché la rinunzia non è stata sottoscritta personalmente dalla parte né è stato conferito mandato speciale al difensore; inoltre, la causa di inammissibilità è sopravvenuta, quindi non si impone il pagamento del doppio contributo

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

la ricorrente aveva impugnato la cartella di pagamento ma successivamente ha presentato domanda di definizione agevolata e il difensore ha depositato una rinunzia al giudizio per intervenuta definizione, allegando l'annullamento della cartella da parte dell'Agenzia

Norme richiamate

  • artt. 390 e 391 c.p.c.

    stabilisce i requisiti per la validità della rinunzia al giudizio, richiedendo la sottoscrizione personale della parte o mandato speciale al difensore

  • D.L. n. 148 del 2017 e D.L. n. 193 del 2016

    norme che prevedono la definizione agevolata dei debiti tributari, applicata dalla ricorrente per ottenere l'annullamento della cartella

  • Cass. sez. un., n. 3876 del 2010; Cass. n. 14782 del 2018; Cass. n. 13923 del 2019

    orientamenti giurisprudenziali che sanciscono l'inammissibilità del ricorso in caso di rinunzia non notificata alla controparte costituita

  • Cass. n. 23175 del 2015; Cass. n. 14782 del 2018

    giurisprudenza che esclude l'obbligo del pagamento del doppio contributo in caso di cause di inammissibilità sopravvenute

Massime di principio

  • La rinunzia al giudizio deve essere sottoscritta personalmente dalla parte o dal difensore munito di mandato speciale per essere valida.
  • In caso di rinunzia non notificata alla controparte costituita, il ricorso può essere dichiarato inammissibile.
  • La presentazione di una definizione agevolata che determina l'annullamento della cartella può far venir meno l'interesse al giudizio, rendendo il ricorso inammissibile.
  • Se la causa di inammissibilità del ricorso è sopravvenuta, non si applica l'obbligo del pagamento del doppio contributo.
  • L'interesse a proseguire il giudizio viene meno se la controversia si estingue per definizione agevolata o annullamento del debito.

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