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Sentenza

Sentenza n. 1105/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione prima,-OMISSIS- resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202500235

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva respinto la domanda di riconoscimento del trattamento economico previsto per i trasferimenti d’autorità

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Gli appellanti contestavano la sentenza del TAR Lazio che aveva negato il riconoscimento del trattamento economico previsto dall’art. 1 della legge n. 86/2001 in caso di trasferimento d’autorità, deducendo la spettanza del beneficio in relazione alla destinazione ad altra sede conseguente alla soppressione della struttura presso la quale prestavano servizio. Nel corso del giudizio d’appello il Consiglio di Stato ha rilevato d’ufficio una possibile causa di inammissibilità, consistente nella mancata iscrizione del difensore degli appellanti all’albo speciale degli avvocati abilitati al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori al momento della notificazione e del deposito dell’appello. Gli appellanti hanno prodotto una certificazione attestante l’iscrizione all’albo ordinario e l’esercizio ininterrotto della professione per dodici anni, ma non l’effettiva iscrizione all’albo speciale alla data di instaurazione del giudizio. Sebbene nell’atto fosse indicato anche un diverso avvocato abilitato, gli atti processuali e le procure risultavano sottoscritti esclusivamente dal difensore privo dello ius postulandi.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha dichiarato l’appello inammissibile senza esaminare nel merito la spettanza del trattamento economico richiesto. Ai sensi dell’art. 22, comma 2, c.p.a., nei giudizi davanti al Consiglio di Stato è obbligatorio il ministero di un avvocato ammesso al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori. Il mero maturare del requisito temporale di esercizio della professione non abilita di per sé al patrocinio: sono necessari la domanda dell’interessato, la valutazione favorevole dell’organo competente e l’effettiva iscrizione nell’albo speciale. Tale iscrizione ha natura costitutiva e non può retroagire a un momento anteriore al provvedimento che la dispone. La carenza dell’abilitazione al momento della notificazione e dell’instaurazione dell’appello determina l’inammissibilità del gravame, in quanto la parte non risulta assistita da un difensore munito dello ius postulandi. Non è stata ritenuta sufficiente la mera indicazione nominativa di altro avvocato abilitato, poiché quest’ultimo non aveva sottoscritto gli atti: l’orientamento che consente di evitare l’inammissibilità presuppone la sottoscrizione dell’atto anche da parte del difensore abilitato. Il Collegio ha disposto la trasmissione della sentenza, in copia non oscurata, al Consiglio nazionale forense, al Consiglio dell’Ordine degli avvocati competente e alla Procura della Repubblica per le valutazioni di competenza. Le spese di lite sono state compensate per la novità della questione processuale.

Norme richiamate

  • art. 22, comma 2, c.p.a.

    «per i giudizi davanti al Consiglio di Stato è obbligatorio il ministero di avvocato ammesso al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori»

    La disposizione impone, quale requisito processuale per il giudizio davanti al Consiglio di Stato, l’assistenza di un avvocato effettivamente abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori.

  • art. 22, comma 4, l. 247/2012

    Consente, nei limiti temporali indicati dalla norma, l’iscrizione all’albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle giurisdizioni superiori a chi maturi i requisiti secondo la disciplina previgente.

  • art. 33, comma 2, r.d.l. 1578/1933

    «gli avvocati che aspirano all’iscrizione nell’albo speciale devono farne domanda allo stesso Consiglio nazionale forense e dimostrare di avere esercitato per dodici anni almeno la professione di avvocato davanti alle Corti di appello e ai Tribunali»

    Il requisito dell’esercizio professionale per dodici anni costituisce una condizione per chiedere l’iscrizione, ma non sostituisce la domanda e l’effettiva iscrizione nell’albo speciale.

  • artt. 24 e 111 Cost.

    L’obbligo del patrocinio mediante avvocato abilitato davanti alle giurisdizioni superiori non contrasta con il diritto di difesa, ma costituisce una modalità diretta ad assicurarne l’effettività.

  • art. 1, l. 86/2001

    Prevede il trattamento economico connesso al trasferimento d’autorità dei militari; la questione sostanziale non è stata esaminata per l’inammissibilità dell’appello.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte e del difensore.

  • art. 10, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Nei giudizi davanti al Consiglio di Stato, l’assistenza di un avvocato iscritto all’albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle giurisdizioni superiori costituisce un presupposto processuale verificabile d’ufficio dal giudice.
  • Il mero possesso del requisito temporale di esercizio della professione forense non attribuisce autonomamente lo ius postulandi dinanzi alle giurisdizioni superiori: occorrono la domanda dell’interessato, il provvedimento favorevole dell’organo competente e l’effettiva iscrizione all’albo speciale.
  • L’iscrizione all’albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle giurisdizioni superiori ha natura costitutiva e non può decorrere anteriormente al provvedimento che la dispone; pertanto, l’abilitazione deve sussistere al momento della notificazione e dell’instaurazione dell’appello.
  • La sottoscrizione degli atti processuali da parte del solo avvocato privo dello ius postulandi rende inammissibile l’appello, anche se nell’epigrafe o nella procura sia indicato un diverso avvocato abilitato. La mera indicazione nominativa del professionista abilitato non è sufficiente se questi non sottoscrive gli atti.
  • L’inammissibilità derivante dalla carenza dello ius postulandi non è superata dalla successiva iscrizione del difensore all’albo speciale, né dalla prova che alla data successiva egli avesse già maturato il requisito temporale per richiederla.

Come è indicizzato

MaterieMobilità, trasferimenti e comandiAppello
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrere

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