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Cassazione Penale, Ordinanza n. 20771/2025 del 04/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'interessato, per il tramite del difensore, ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Pavia che aveva respinto la richiesta di riconoscere la continuazione tra reati già giudicati con tre sentenze diverse. I fatti richiamati riguardavano condotte riconducibili agli artt. 624, 391-ter e 337 c.p., commesse in varie località tra il 2021 e il 29/06/2023. Il Tribunale aveva escluso l'unicità del disegno criminoso ritenendo i fatti disomogenei, distanti nel tempo e nello spazio, e maturati in contesti occasionali, più sintomatici di una abitualità delinquenziale che di una programmazione unitaria. Nel ricorso si deduceva vizio di motivazione, sostenendo che la continuazione dovesse essere riconosciuta almeno tra i reati di cui agli artt. 624 e 337 c.p. commessi a Savigliano e Genola il 29/06/2023 e quello di cui all'art. 337 c.p. commesso a Voghera il 20/04/2023, valorizzando l'omogeneità del bene giuridico, la vicinanza temporale, l'analogia delle modalità esecutive e il fatto che si trattasse di reazioni all'intervento delle forze dell'ordine; si assumeva inoltre irrilevante la distanza geografica perché il ricorrente sarebbe soggetto nomade e abitualmente mobile sul territorio.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato e lo ha dichiarato inammissibile. Ha affermato che il giudice di merito aveva correttamente distinto la continuazione, intesa come programmazione unitaria e originaria, anche solo generica, dei reati, dalla mera inclinazione a reiterare condotte analoghe nel tempo. Secondo la Corte, nel caso concreto mancava un disegno criminoso unitario perché i reati erano stati commessi in tempi e luoghi distanti, con modalità e motivazioni differenti, e apparivano decisioni assunte di volta in volta in modo occasionale, in occasione di controlli delle forze dell'ordine non preventivati. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 624 c.p.

    richiamato come uno dei reati oggetto della richiesta di continuazione; non è oggetto di autonoma interpretazione

  • art. 391-ter c.p.

    richiamato come uno dei reati oggetto della richiesta di continuazione; non è oggetto di autonoma interpretazione

  • art. 337 c.p.

    richiamato come uno dei reati oggetto della richiesta di continuazione; la Corte valorizza la natura occasionale delle condotte di resistenza a pubblico ufficiale per escludere l'unicità del disegno criminoso

  • art. 81 c.p.

    norma implicita di riferimento per l'istituto della continuazione; la Corte ribadisce che richiede una programmazione unitaria e originaria dei reati, non una semplice reiterazione di condotte analoghe

  • art. 616 c.p.p.

    richiamato implicitamente per la condanna al pagamento della somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso

  • art. 615 c.p.p.

    non citato testualmente nel brano, non ricavabile con certezza

  • L. 186/2000, sentenza Corte cost. n. 186 del 2000

    richiamata per affermare il presupposto della condanna alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità non ascrivibile a colpa del ricorrente

Massime di principio

  • La continuazione tra reati presuppone una programmazione unitaria e originaria, almeno generica, delle condotte criminose; non è configurabile quando la sequenza di reati sia frutto di scelte occasionali assunte di volta in volta.
  • La mera omogeneità del bene giuridico tutelato o l'analogia delle modalità esecutive non bastano, da sole, a dimostrare l'unicità del disegno criminoso se mancano un collegamento programmatico e una coerenza spazio-temporale tra i fatti.
  • La distanza temporale e geografica tra i reati, unitamente alla diversità delle modalità e delle motivazioni, costituisce un indice logico rilevante per escludere la continuazione e per qualificare la condotta come espressione di abitualità delittuosa.
  • In sede di legittimità, la motivazione sul diniego della continuazione è censurabile solo se mancante, apparente, contraddittoria o manifestamente illogica; è invece insindacabile la valutazione di merito sorretta da argomentazione completa e coerente.
  • Il giudice può negare la continuazione quando i reati appaiono determinati da fattori occasionali e da opportunità contingenti, soprattutto se collegati a reazioni estemporanee a controlli o interventi delle forze dell'ordine non preventivati.
  • La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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